la gelmini ed il grembiulino

per dare una idea più completa dell’ideologia liberal-fascista che muove questo governo, eccovi anche il testo di prossima discussione al senato del ddl 137/08 (decreto gelmini), dopo il passaggio che lo ha approvato alla camera…meditiamo gente, meditiamo…la democrazia è davvero in pericolo!!!…ed intanto la più completa solidarietà fattiva del comitato no oil lucania al movimento studentesco

gelmini.pdf

Pubblicato in Blog

il progetto di legge 1441 nelle sue versioni

eccovi un sunto sull’energia (art.li 15, 16, 17, 18) dal famigerato pdl (proposta di legge) 1441 e le quattro versioni in pdf della sua versione base e delle 3 altre versioni stralciate…inutile dire come riguardi quasi del tutto quanto sta accadendo in basilicata…sembra materia per addetti ai lavori, ma credo che a chiunque sia facile leggervi alcune linee ideologiche…è il governo e solo il governo a decidere dove e come si installano le centrali ed i siti di stoccaggio ad esse collegate (a questo riguardo collegate il servizio del pd3 di oggi sull’incontro tra regione basilicata e vertici della sogin), escludendo che le opere siano messe in discussione da sentenze intervenute…all’articolo seguente si configura il nucleare come scelta strategica da finanziare ed insieme ad esso si affaccia il progetto di interramento della co2 (quell’anidride carbonica che emettiamo in eccesso rispetto a kyoto e che  ci mette tanto in contrasto con bruxelles, mentre nel frattempo il sistema pubblico italiano paga per queste inottemperanze del sistema privato multe per 3 miliardi di euro all’anno…cioè paga pantalone per i furbi che fanno orecchie di mercante alle direttive europee ed ai protocolli internazionali che lo stato non vuol far rispettare)… infine la chicca della delega al tar del lazio di ogni conflitto giuridico sul tema energetico…ricordo a tutti come preso il tar del lazio giacciano circa 1 milione di ricorsi…un porto delle nebbie, infiltrato di berluskini, dove tutto finirebbe per arenarsi in un contenzioso di risoluzione pluri-generazionale…ma poi si è mai visto un articolo di legge che pare un trattato di giurisprudenza?…ed a tutto questo la regione basilicata come rispondera?…con la solita vigliaccheria interessata a ricavare le briciole, pur perdendo la pagnotta?…o dovremmo forse credere che i nostri berluskini abbiano più a cuore la regione ed il suo popolo che l’interesse di bottega, o meglio, quello dei commessi della bottega?…meditiamo gente, meditiamo

Articolo 15 (Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate). La disposizione reca una delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti nucleari e per la determinazione delle misure compensative da riconoscersi, con oneri a carico delle imprese, alle popolazioni interessate. In relazione alla lettera d) del comma 2, si precisa che il nostro sistema economico e sociale – specialmente nel corso degli ultimi anni – è risultato particolarmente esposto al cosiddetto « rischio giudiziario», intendendo con tale espressione il fenomeno della incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa.

Tale incidenza non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione – nei tempi previsti – delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici.

Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell’energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale. In particolare, con il proposto articolo si mira ad estendere le previsioni dell’articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), alle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi del settore energetico.

Il predetto articolo 246 – che riprende con alcune varianti formali il contenuto precettivo dell’articolo 14 (rubricato « Norme in materia processuale ») del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (« Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale »), abrogato dall’articolo 256 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 – si connota per l’applicazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE che permettono di escludere la caducazione del contratto già stipulato dai soggetti aggiudicatori nelle ipotesi di sospensione o di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture, limitando la riparazione degli interessi o dei diritti lesi al solo risarcimento per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

Articolo 16 (Energia nucleare). La disposizione afferma espressamente la possibilità di costruire centrali nucleari sul suolo nazionale e costituisce il presupposto per successivi interventi normativi di riforma, da adottare nei tempi e con le modalità che saranno ritenute appropriate all’esito delle analisi preliminari in corso e dei necessari accertamenti tecnici.

Articolo 17 (Promozione dell’innovazione nel settore energetico). La proposta mira a consentire al nostro Paese di sviluppare, attraverso l’attiva partecipazione a programmi internazionali, competenze e tecnologie su alcune opzioni energetiche promettenti per il futuro: quella nucleare e quella di cattura e confinamento dell’anidride carbonica (CCS).

Le linee di attività internazionali nel settore nucleare riguardano la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulla generazione di energia nucleare da fissione e da fusione.

Articolo 18 (Tutela giurisdizionale). La norma proposta mira a concentrare presso il TAR del Lazio, con sede in Roma, la giurisdizione esclusiva e la competenza funzionale di tutte le controversie (anche cautelari, risarcitorie e relative a diritti costituzionalmente tutelati) concernenti le procedure e i provvedimenti in materia di energia.

L’esigenza di « concentrazione » presso un’unica autorità giudiziaria (competente in via esclusiva) è funzionale alle esigenze di « specializzazione » del giudicante e di celere e non frammentata tutela delle posizioni giuridiche dei privati. La norma prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuisce alla competenza del TAR del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell’energia. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti. Le predette questioni sono rilevate d’ufficio.

La norma proposta si pone in ossequio all’orientamento espresso nelle sentenze n. 204 del 2004 e, soprattutto, n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, secondo le quali l’articolo 103 della Costituzione, pur non avendo conferito al legislatore ordinario un’assoluta e incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare « particolari materie » nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe « anche» diritti soggettivi. Deve trattarsi tuttavia, di materie determinate nelle quali la pubblica amministrazione agisce nell’esercizio del suo potere. La richiamata giurisprudenza costituzionale esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza n. 191 del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di ogni diritto: e ciò non soltanto per effetto dell’esigenza, coerente con i princìpi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti a un unico giudice l’intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo a offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa.

Orbene, non osta alla validità costituzionale del « sistema » proposto la natura « fondamentale » dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie de quibus non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Peraltro, l’orientamento – espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione – circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in presenza di alcuni diritti assolutamente prioritari (tra cui quello alla salute) risulta enunciato in ipotesi in cui venivano in considerazione meri comportamenti della pubblica amministrazione, e pertanto esso è coerente con la sentenza n. 191 del 2006, con la quale la Corte costituzionale ha escluso dalla giurisdizione esclusiva la cognizione del risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti della pubblica amministrazione. Ed invero, secondo la giurisprudenza dominante a fronte dei diritti assoluti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini nessun potere discrezionale della pubblica amministrazione può configurarsi, non essendo gli stessi in alcun modo comprimibili o degradabili ad interessi legittimi, in guisa che le controversie concernenti atti amministrativi incidenti su tali diritti (primo tra tutti quello alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, definito come una « posizione soggettiva a nucleo rigido », che, in ragione della sua dimensione costituzionale e della stretta inerenza a valori primari della persona, non può essere definitivamente sacrificato o compromesso: confronta Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 1° agosto 2006, n. 17461) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (tribunale di Salerno, ordinanza n. 1189 del 28 aprile 2007); è stato affermato, inoltre, che nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del predetto diritto alla salute la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva; la domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 8 novembre 2006, n. 23735). Nel caso in esame, invece, si tratta di specifici provvedimenti o procedimenti. Deve, dunque, concludersi che legittimamente la norma proposta riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche una tutela risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno asseritamente sofferto anche in violazione di diritti fondamentali in dipendenza dell’illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione (sul punto confronta Corte costituzionale, 27 aprile 2007, n. 140).

pdl-1441.pdf                             pdl-1441-bis.pdf               

podl-1441-ter.pdf                        pdl-1441-quater.pdf 

Pubblicato in Blog