la manovra passo per passo II

Art. 2 

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

  

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

  2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”;b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”.3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.—————————————————————————————————————- 

è la versione aggiornata dell’abbattimento del cuneo fiscale, quindi del costo del lavoro nella parte relativa ai contributi dell’impresa, ancora una volta riproposta ed aumentata fino al concorrere della quota irap, forse nella speranza sincera di creare posti di lavoro attraverso la fiscalità generale…

  

provvedimento giusto nella sua formulazione generale, ma esiste una correlazione accertata tra una premialità che incide sul bilancio dello stato (in questo caso alta) e la creazione di posti di lavoro stabili?…l’esperienza ci dice di no, almeno non sempre e non per sempre, dal momento che i posti di lavoro si creano se c’è un mercato sano di cui un imprenditore intravede benefici per la propria azienda in termini di volumi d’affari e quindi in capacità di soddisfacimento della domanda anche attraverso il potenziamento della propria struttura produttiva, condizione questa che unita a premi fiscali per le assunzioni sarebbe propedeutica ad un rilancio economico strutturale…

  

non appare chiaro infatti se ed a chi giovi la deduzione fiscale della quota irap se non si interviene sui meccanismi di formazione della domanda e quindi dell’offerta…l’azienda ne trae benefici poiché deduce una sostanziale percentuale del costo del lavoro dall’imponibile tassabile, ma diminuendo la quota di imponibile tassabile diminuisce ovviamente anche la base delle imposte versate, creandosi così un circolo di aspettative basate su una ripresa dell’economia in grado di migliorare il volume di imposte versate in seguito…cosa ci dice che questo avverrà a breve in una situazione congiunturale che non si fatica a definire come crisi di sistema?…

  

vantaggi dalle assunzioni di donne e giovani sotto i 35, quindi, ma senza tuttavia fornire obblighi di rilevanza alle aziende al mantenimento dei posti di lavoro eventualmente creati nel caso di maggior crisi, senza fissare criteri che regolino il saldo tra lavoratori in uscita ed in entrata (è evidente che da tale beneficio andrebbe escluso chi ha licenziato per ristrutturazione aziendale negli ultimi 12 mesi), senza legare il provvedimento ad innovazioni aziendali od ammodernamenti produttivi necessari al reperimento di quote di mercato nuove, rischiando così questa parte del provvedimento, nel pericolo di cortocircuiti a livello di imposizione fiscale, di essere un costoso regalo pubblico alle imprese…

  

e se parliamo di imprese, sappiamo che il governo si dirige verso la grande impresa confindustriale, quella dove maggiore è l’impatto delle deduzioni e, nel disposto dell’art.1, dei benefici da capitale investito, e non certo al sistema di piccole-medie imprese, quelle dove l’assunzione di lavoratori è legata ad un incremento produttivo già visibile in forma di bisogno di manodopera insoddisfacibile per le incertezze a breve-medio termine sull’andamento del proprio mercato di riferimento…

  

in altri termini se l’intento è quello di creare posti di lavoro a carico della fiscalità generale e non di intervenire a breve termine sulla composizione del mercato del lavoro attraverso strumenti flessibili garantiti dal welfare per “lenire la sofferenza” degli inoccupati ed in seconda battuta per consolidare le posizioni create (strumenti questi che servirebbero alla piccole imprese in grado di poter formare lavoratori le cui competenze acquisite li rendano insostituibili all’azienda stessa), i benefici restano limitati

  

ma meglio chiariremo il giudizio su questa parte dedicata alla crescita in sede di commento finale alla stessa…

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07/12/2011

mi deridevano quando dicevo molti anni fa che il denaro elettronico è l’anticamera della “cattura” da parte delle banche della moneta circolante, con lo stabilimento di una percentuale su ogni transazione che realizzate attraverso carta di credito…ed è così che si è costituita una rendita infinita sui vostri consumi…MOLLATE LE CARTE DI CREDITO!!!…sono lo strumento della gogna…ritorneranno utili se e quando saranno annullate o rese prossime allo zero le commissioni
miko somma

ironie…

Macchia su Tavolo della Trasparenza Fenice

07/12/2011 18:58

“Un punto di partenza importante ed autorevole”. Questo il commento del vicepresidente della provincia di Potenza…

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la manovra passo per passo

senza alcuna pretesa di sostituirsi a chi ha l’onere (non so per l’onore) di “salvare l’italia”, proviamo a fare le pulci alla manovra, avvisando sin da ora che se la necessità della stessa ed i saldi relativi non erano o sono in discussione per svariati motivi, l’equità con cui questa si spalma sui cittadini è abbastanza dubbia, in ciò ricalcando una visione del mondo che crediamo “univoca ed ineludibile” nelle convinzioni di monti e del suo collegio ministeriale, quella che le cose vadano per forza di cose nel modo in cui sino ad oggi sono andate (leggete pure poteri forti e democrazie deboli) e che a farsi carico di privilegi quasi da noblesse oblige debba essere la collettività sulla base di un assai malinteso senso di affidamento a costoro…ma questa, come avrebbe detto qualcuno, è solo l’anteprima…

Titolo I – Sviluppo ed equità

Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si
finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a8.

Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per
cento.


4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.


5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai
soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono
verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un
beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.2
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

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si tratta di una riduzione del carico fiscale sui redditi che derivano dal finanziamento con capitale di rischio, quindi capitale fornito in proprio o richiesto ad una banca

la misura, secondo il testo, potrà ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano ricorrendo all’indebitamento e quelle che puntano alla capitalizzazione utilizzando risorse proprie


il premio fiscale consiste, dunque, in una deduzione* pari all’importo corrispondente al rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio, quindi delle risorse finanziarie conferite direttamente all’azienda (conferimenti in denaro o di utili accantonati a riserva destinati a capitale) o attraverso finanziamento da un ente terzo, una banca
*In alcuni casi la legge concede riduzioni di imposta ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. Queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi nella dichiarazione dei redditi: possono essere “dedotte” dal reddito complessivo oppure possono dare diritto (per una certa percentuale del loro ammontare) ad una detrazione di imposta…quindi una spesa “deducibile” consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente, una spesa “detraibile” consente sempre un risparmio di aliquota a prescindere dall’entità’ del reddito

** rendimento nozionale è termine di uso finaziario e sta ad indicare il rendimento del capitale oggetto di un contratto, in questo caso un mutuo bancario o una apertura di credito a qualsiasi titolo, quindi il tasso di interesse praticato

in via transitoria viene previsto che la percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sia pari al 3% per i primi tre anni d’imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2011, stimandosi benefici fiscali per società di capitali, di persone e ditte individuali fino a 1 miliardo di euro per l’anno d’imposta 2011, 1,5 miliardi per il 2012 e 3 miliardi per il periodo d’imposta 2013
per conoscere le modalità di attuazione e di applicazione della misura anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice che operano in contabilità ordinaria, si dovrà attendere un apposito decreto del ministero dell’economia che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della manovra, fissandosi anche i paletti per scongiurare eventuali comportamenti di elusione fiscale, quindi di sottrazione più o meno lecità di capitali e rendite alla tassazione

tutto questo se da un lato par dare una mano alle imprese che intendono investire, di fatto costituisce un canale privilegiato per le banche (vedremo come poi nel resto della manovra tutto questo ritorna) a cui tutta la materia della deduzione sembra ritornare, di fatto invitando a parità di trattamento fiscale a richiedere mutui, piuttosto che investire capitale proprio nelle imprese

il risparmio fiscale che deriva dal provvedimento infatti calcolabile a regime sulla media dei rendimenti dei titoli di stato, maggiorabili di 3 punti percentuali, inviterà infatti a richiedere mutui per l’investimento in azienda con la promessa di sostanziosi risparmi fiscali…nulla di male, se non che il risparmio delle aziende corrisponde ad un peso per la collettività e se questo creasse direttamente lavoro per il tramite dell’aumento delle attività dell’impresa non potrebbe che essere positivo, ma siamo sicuri che questo avvenga in automatico e che tutto non divenga invece uno strumento elusivo che intanto non è ancora regolato (come par suggerire l’art. 8 che recita “possono” e non “debbono”)?

ma cosa che lascia ancor più perplessi è la formula dell’art. 5 che pone come attività in decremento del valore del capitale aziendale gli acquisti di partecipazioni in altre imprese, quindi detassando ulteriormente l’acquisto di partecipazioni, con ciò volendo certo favorire gli accorpamenti di azienda, ma di fatto favorendo solo le grandi aziende, le uniche che dispongono di capitali, propri o da finanziamento, in grado di permettere acquisti impossibili per le aziende medio-piccole ed a bassa capitalizzazione, come sono la maggior parte delle imprese italiane, anzi ponendo a carico della collettività le deduzioni relative

si tratta in sostanza di una visione economica tutta rivolta alle banche ed alla grande impresa, intravista come volano economico, e ben poco alla realtà della piccola economia che in sostanza rimane esclusa dal beneficio, perchè in periodi di crisi chi ha ancora capitali propri li investe nella propria ditta e non nell’acquisizione di altre o parti di altre aziende

in altri termini, se questo è un aiuto alla crescita, non si è davvero compreso che la crescita è nel mercato, cioè nella domanda e nell’offerta, e solo secondariamente in come si crea lo strumento per finanziare il soddisfacimento della prima nel potenziamento della seconda…in sede di giudizio finale, avremo modo di tornare sull’impostazione generale della manovra 

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07/12/2011

per fare politica occorrerebbe intelligenza, capacità, preparazione ed una certa dose di sensibilità democratica ed umana, tutte cose assai latitanti tra gli eletti dell’oggi…allo stato attuale tra zagaria e molti politicanti ciò che cambia è che zagaria ha rischiato di proprio e paga di proprio, per gli altri paga la mutua…
miko somma

07/12/2011

non tocca a me stabilire se cosentino sia da arrestare oppure no, deciderà l’aula e la giunta della autorizzazioni a procedere, ma sarebbe lecito aspettarsi uno scatto d’orgoglio parlamentare dopo tanti default etici?…e sarebbe lecito aspettarselo adesso che il potere di ricatto pdl si irrobustisce dell’appoggio al governo monti?
miko somma