lo statuto – titolo III – la vita democratica nel partito

STATUTO – Titolo III – LA VITA DEMOCRATICA NEL PARTITO

 

Art. 10 Diritti dell’iscritto

a). Ogni iscritto a Comunità Lucana ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali del Movimento con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro ed è inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame ed abbiano una risposta, oltre che potere essere messe ai voti delle assemblee e direttivi nei modi consentiti dal presente statuto.

b). Ogni iscritto ha il diritto di sostenere liberamente le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza del partito, avendo altresì diritto a che dette critiche vengano verbalizzate e nel caso esse determinino necessità di voto sulle istanze in esso contenute in forma di mozione che vengano votate nello stesso ambito nel quale sono state formulate, purché  tali critiche avvengano nelle sedi proprie dell’espressione della vita del partito stesso e siano coerenti ai principi espressi nello statuto.

c). Ogni iscritto ha il diritto di esprimere anche esternamente al partito le proprie opinioni politiche, senza che ciò impegni in alcun modo il movimento se non nei limiti e modi consentiti per gli incarichi direttivi.

d). Ogni iscritto, fermo il vincolo di pre-iscrizione, ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente statuto, con ciò intendendosi sia la legittimità ad esprimere sempre e senza limitazioni, perdurando lo stato di vigenza della sua tessera,  il proprio voto per la scelta delle cariche elettive interne al movimento, sia a proporsi in prima persona, e così sottoporsi a giudizio tramite votazione, per lo svolgimento delle stesse.

e). Ogni iscritto ha il diritto di essere informato delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del movimento, discussioni e decisioni che, ove presenti, dovranno indicare sempre le mozioni di minoranza. 

Art. 11 Doveri dell’iscritto

a). Gli iscritti a Comunità Lucana sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito assunte in sede collettiva e dagli organi dirigenti, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici, solidali, leali ed improntati ai principi di rispetto delle differenze opinioni, nonché di genere, anagrafiche, provenienza, condizione sociale ed economica, a contribuire al suo finanziamento e a votarne sempre le liste elettorali, ad esserne un sostenitore nella società e nelle sue varie istanze, ad essere candidati, previa disponibilità personale, nelle sue liste elettorali.

b). Gli iscritti a Comunità Lucana accettano senza riserve di sottoporre i propri comportamenti al giudizio della commissione di garanzia, ove si evidenzino palesi incongruità tra quanto ai diritti-doveri del tesserato, regolati da questo statuto, e quanto invece praticato sia nella vita interna al partito, con comportamenti ed atti non conformi allo statuto ed ai suoi principi ispiratori, sia nella vita esterna a questo, quando comportamenti privati del tesserato siano sottoposti al vaglio della giustizia civile e penale per presunti reati gravi in sede istruttoria e dibattimentale (causa di sospensione temporanea della tessera e degli incarichi di partito) e fino a sentenza definitiva sugli stessi (causa di ritiro immediato della tessera).

c). Gli iscritti a Comunità Lucana accettano senza riserve le decisioni assunte a maggioranza e negli organi di partito come criterio di formazione della volontà politica del partito, potendo esprimere altresì il proprio dissenso interno esclusivamente nelle sedi di discussione e di deliberazione nelle modalità descritte, in ogni caso rispettando, assumendo ed adoperandosi con lealtà e correttezza affinché le stesse decisioni collettive siano rese concrete ed operative anche quando, assunte, su di esse si sia espresso proprio personale dissenso.

d). Gli iscritti a Comunità Lucana hanno il dovere di informare gli organismi dirigenti locali e regionali ed il Collegio Regionale di Garanzia di ogni irregolarità o malfunzionamento del partito e di ogni atto e/o comportamento degli iscritti che sia ritenuto violare le norme del presente statuto e comunque poco confacente al complesso dei diritti e doveri del tesserato ivi sanciti in ogni sua parte, rispettando in ogni caso le decisioni degli organismi competenti che in merito a tale informativa assumeranno decisioni. 

Art. 12 Libero dibattito e partecipazione dell’iscritto

a).  Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l’essenza della vita democratica del partito, che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi tra le differenti posizioni, senza che alcuna di esse, anche quando sia maggioritaria una proposta differente, ne venga sminuita nel valore democratico di espressione e senza che alcuna di esse, anche quando sia minoritaria, possa dare origine a non condivisione delle scelte assunte a maggioranza.

b).  Ogni iscritto al partito che ricopra incarichi negli organismi ha il dovere di informare gli iscritti delle decisioni attinenti al proprio incarico in sede assembleare e di permettere che gli iscritti esprimano le proprie opinioni, critiche e suggerimenti in modo libero ed assolutamente non condizionato, avendo obbligo non solo di informare correttamente sui propri atti, ma concorrendo alla migliore e più ampia possibilità di espressione di ogni voce nelle sedi di dibattito.

c).  E’ fatto obbligo ad ogni iscritto di denunciare agli organismi competenti ogni lesione o tentativo di lesione del principio del libero dibattito tra gli iscritti al partito, anche quando tali eventi non riguardino personalmente la propria sfera di espressione, essendo cura di ogni appartenente al partito che in ogni sua istanza tale principio venga rispettato ed è obbligo degli organismi competenti raccogliere la denuncia ed indagare sui fatti oggetto di denuncia, siano essi comportamenti personali o di gruppi di iscritti o anomalie nell’applicazione o nel merito delle norme statutarie a riguardo, circostanza questa che deve trovare temporanea soluzione fino a deliberazione in ambito di Congresso Regionale.

d).  Il partito della Comunità Lucana si fa interprete di ogni forma di informazione e dibattito tra i suoi iscritti anche nelle forme e nei mezzi della comunicazione elettronica, avendo cura attraverso deliberazione del Congresso Regionale, di individuare i mezzi e le forme in cui a tale dibattito segua la partecipazione alle decisioni assunte attraverso espressione di voto.

e).  Ogni proposta, critica o censura deve avvenire nelle sedi ad esse competenti e nei tempi e modi stabiliti dal presente Statuto, riservando alla forma della mozione da iscriversi all’ordine del giorno e da sottoporre a dibattito ed eventualmente a votazione tra gli iscritti, sia in sede locale che in sede regionale, la priorità di discussione e quindi di votazione nel merito, fermo restando la possibilità di discutere in assemblea anche con altre forme che si rendano necessarie, ma non potendosi su queste addivenire a votazione, che rimane esclusiva rispetto alla sola mozione iscritta all’ordine del giorno.

f).  E’ facoltà di ogni iscritto chiedere preventivamente in sede di formazione dell’ordine del giorno che al dibattito possa dare contributo su materie specifiche e solo su queste, anche chi non sia iscritto al partito, ma abbia competenze comprovabili ed accettate, nella potestà dell’organismo che lo redige di rifiutare a maggioranza dei suoi membri la proposta quando la materia del contributo o la competenza specifica venga ritenuta non utile, fuorviante o strumentale e la rispondenza etica ai principi statutari del soggetto proposto sia acclarabile od evidente, avendo comunque l’organismo obbligo di indicare le l’eventuale richiesta e motivazioni dell’esclusione, a margine dell’ordine del giorno.

g).  Non è in alcun modo ammissibile al dibattito qualsiasi proposta di discussione o votazione che leda sia iprincipi di legalità previsti dalle vigenti leggi, sia i principi sanciti nella Costituzione Italiana e nel presente Statuto.

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lo statuto titolo II – l’adesione – la tessera e la contribuzione

 Art.8 Iscrizioni al partito mediante tesseramento

a). Il partito favorisce l’adesione alla sua organizzazione che avviene mediante una domanda di pre-tesseramento della durata di tre mesi (3), “periodo di ambientazione” e prova della effettiva volontà del candidato di contribuire alla vita organizzativa del partito, periodo durante il quale l’iscritto non ha il diritto di voto alle deliberazioni, ma di attiva partecipazione e proposta alla vita del movimento nei suoi momenti assembleari e nelle sue pratiche politiche.

 b). La tessera effettiva verrà rilasciata solo al termine di detto periodo o su proposta scritta dei soggetti riceventi la domanda di pre-tesseramento che a tal fine sono tenuti ad indicarne le motivazioni con comunicazione scritta al collegio regionale di garanzia che, esaminate le stesse e nella facoltà di richiedere ulteriori informazioni al ricevente la domanda o un colloquio diretto con il candidato, autorizzerà il ricevente al tesseramento definitivo annuale che in tal caso comprenderà il “periodo di ambientazione”.

c). Il collegio di garanzia è tenuto a dare risposta alle domande al punto b) nel termine di giorni quindici (15) o in caso di impedimenti comprovati nel termine massimo di giorni trenta (30).

d). L’adesione mediante tesseramento al movimento comporta la piena accettazione dei principi generali e dello statuto e delle regole di partecipazione ed espressione ivi stabilite, dell’obbligo di osservanza delle decisioni delle strutture di partecipazione e di coordinamento del partito, della condotta onorevole e confacente alle leggi dello Stato Italiano e dei principi Costituzionali, sia nella vita interna del movimento, sia nelle vita esterna, nonché delle linee politiche generali e locali, linee alle cui formazione il tesserato ha diritto di partecipare attivamente attraverso gli strumenti previsti all’interno dello statuto e delle attività regolamentari da questo derivanti, sia in sede locale nel Comitato di base nel quale egli sia stato tesserato, sia in sede regionale nelle forme previste.

e). Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono nel pieno possesso della facoltà di intendere e volere e nel pieno godimento dei diritti civili, e che ne condividano statuto, programma e valori di riferimento, attraverso domanda scritta rivolta al Comitato di base del comune di residenza nella persona del suo coordinatore che la riporterà in prima istanza all’assemblea degli iscritti per la decisione di merito da effettuarsi a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, e ciò anche in caso di proposta di tesseramento immediato, indi ne trasferirà la decisione assunta al Collegio Regionale di Garanzia per l’iscrizione in un apposito registro tesserati.

f). Qualora nel comune di residenza o in cui si svolge la prevalente attività di lavoro o studio, con ciò intendendosi il domicilio, non esista un gruppo di base è data la possibilità all’interessato di rivolgere domanda o al Comitato di base più vicino che la invia al Collegio Regionale di Garanzia per le decisioni di merito o direttamente presso questo affinché, dopo l’accettazione della candidatura, la domanda accolta sia reindirizzata presso il Comitato di base di base più vicino alla residenza o domicilio per il supporto che si renda necessario, intendendosi dal momento dell’accettazione valida la possibilità per l’iscritto di promuovere nel comune di cui sopra la formazione di un nuovo Comitato di base attraverso la ricezione delle domande di iscrizione di nuovi candidati.

g). Non verranno accettate, e così respinte, domande di tesseramento  da parte di soggetti in notoria pendenza di giudizio per reati penali ed amministrativi gravi, intendendosi sospese fino a conclusione delle attività di indagine le domande relative al tesseramento dei candidati oggetto delle stesse, da parte di soggetti con condanne passate in giudicato per i medesimi reati, seppure nella sospensione a qualsiasi titolo della pena, e più in generale da parte di soggetti le cui attività personali e pubbliche siano in palese contrasto con i principi generali del partito.

h). Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato ed in ogni caso contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro il termine massimo di giorni trenta (30) e qualora il Collegio di Garanzia riconosca il diritto al tesseramento dell’interessato, provvede alla comunicazione al ricevente la domanda di nulla osta alla consegna della tessera o alla consegna diretta della stessa se il Comitato di base competente non vi abbia provveduto nel termine di giorni sette (7) dalla sua comunicazione. 

Art. 9 La tessera del partito e la contribuzione del tesserato

a). Il costo della tessera effettiva viene fissato fino ad indizione del primo Congresso Regionale che ne fisserà definitivamente i parametri di costo, ad un minimo di 10 euro annue, senza un tetto massimo di contribuzione che nella parte eccedente verrà considerata come contributo volontario del tesserato al partito, e sarà iscritto nel registro tesserati tenuto dal Tesoriere Regionale presso il Collegio Regionale di Garanzia ed a disposizione della libera consultazione da parte di ogni iscritto al partito.

 b). Le contribuzioni volontarie superiori all’importo provvisorio di cui all’art. precedente in alcun caso daranno origine a diritti ulteriori del tesserato e saranno regolarmente registrate sia in fase contabile che rispetto alla rendicontazione del Tesoriere Regionale presso gli organismi di garanzia e presso il Congresso Regionale ed il Direttivo Regionale.

c). La prima domanda di tesseramento deve tassativamente avvenire attraverso la compilazione di un formulario prestampato a cura degli organismi regionali, deve essere ricevuta dai soggetti di cui all’art. 8 – comma e). ed f). e deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente e più in generale risposta a tutte le domande contenute in esso, il contributo versato ed eventuali note a cura del coordinatore del Comitato di base, pena la nullità della domanda che si intenderà respinta.

d). La tessera, la cui grafica, stampa e distribuzione numerata ed annotata sono interamente a carico degli organismi regionali che vi provvedono entro il mese di gennaio di ciascun anno, viene rinnovata annualmente a cura dei Comitati di base con sigla del coordinatore e del tesserato, quindi annotata in un registro tesserati del Comitato di base, trasmessa comunicazione al registro tesserati regionali tenuto dal Tesoriere Regionale presso il Collegio Regionale di Garanzia che annualmente o quando ne ravvisi la necessità, verificherà la corrispondenza dei registri di cui sopra.

e). Al richiedente la tessera, e più in generale durante tutto il periodo di tesseramento o di pre-tesseramento, quindi all’iscritto effettivo,  può essere richiesto da parte del Collegio Regionale di Garanzia su propria iniziativa o su segnalazione del coordinatore locale in presenza di dubbi fondati certificato aggiornato del casellario giudiziario, ed in ogni caso tale domanda deve motivarsi in forma scritta, intendendosi la mancata presentazione della certificazione entro i termini congrui all’ottenimento della stessa come causa di sospensione dal partito ed indi di espulsione.

f). Non è ammessa la contemporanea iscrizione al partito e ad altra organizzazione partitica o ad altre associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del movimento, nonché le leggi vigenti, riportandosi tale formula sulla tessera a cui apporre firma del tesserato.

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08/03/2012

il mio augurio alle donne è…smettete di chiedere parità di opportunità, prendetevela!!!

miko somma

08/03/2012

tutto sommato son d’accordo che occorrano governi del “fare”…mi preoccupa però quale “fare”…esempio, il governo monti tende a spostare la tassazione dal reddito ai consumi attraverso la leva dell’iva ed è indubbiamente vero che ciò stimola alla produzione di reddito, ma, oltre alla considerazioni di natura equitativa sulla distribuzione del carico sui consumi che nega la redistribuzione del reddito attraverso la fiscalità progressiva, se produci di più in teoria puoi anche consumare di più, ma ci si chiede se esiste un limite al bisogno (quindi ai consumi) che anche il maggior reddito non farebbe oltrepassare e che così “ingripperebbe” la macchina fiscale dello stato?…è solo un esempio, ma credo che i professori siano meno bravi nella programmazione economica di quanto si pensi…

miko somma