lo statuto – titolo V – doveri degli eletti a cariche pubbliche

STATUTO – Titolo  V – DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE, INCARICHI E NOMINE

Art. 17  Doveri degli eletti alle cariche pubbliche

a) Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del partito e con i suoi organismi dirigenti per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

 b). Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità o degli emolumenti derivanti dalla carica politica ricoperta, franco le diarie realmente corrispondenti alle spese da queste/i sostenute e rendicontate nell’espletamento del mandato, nella misura dei 2/3 (1/3 al partito per il concorso alle sue spese di gestione e 1/3 al Fondo di solidarietà da costituirsi presso il Tesoriere Regionale a favore di iniziative sociali da individuarsi nelle sedi congressuali ed entrambe le frazioni da rendicontarsi puntualmente e periodicamente) a partire dalla carica di consigliere provinciale, intendendosi i consiglieri comunali dei comuni nei quali la carica genera indennità od emolumenti impegnati nella sola misura del versamento al partito di un 1/3 della stessa (nella medesima ripartizione di questa alle spese generali del partito ed al fondo di solidarietà), affrancando da tale contribuzione obbligatoria i consiglieri in comuni ove la carica genera il solo gettone di presenza che, se devoluto al partito, sarà considerata contribuzione volontaria.

c). Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive hanno il dovere di informare gli iscritti delle proprie decisioni attraverso strumenti idonei ed ove possibile farli partecipare, attraverso gli organismi del partito, all’elaborazione delle scelte e dei comportamenti da riportarsi nell’attività istituzionale, fermo il principio dell’assenza di vincolo di mandato.

d). Ove i comportamenti tenuti e gli atti compiuti dagli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive nell’espletamento del mandato fossero ritenuti incompatibili alle norme statutarie ed all’orientamento espresso dal partito nei suoi organismi dirigenti e nelle decisioni congressuali, su proposta della Segreteria Regionale all’unanimità, del Direttivo Regionale a maggioranza assoluta, dei Comitati di base a maggioranza semplice o di un terzo degli iscritti al partito, gli stessi comportamenti od atti saranno sottoposti a giudizio del Collegio Regionale di Garanzia che potrà, previa regolamentazione interna da approvarsi durante il congresso e da inserirsi nel presente statuto, intendendosi questa modifica allo stesso, potrà comminare censure e sanzioni all’eletto fino a giungere nei casi gravi all’espulsione dello stesso dal partito.

e). Oltre alle cariche istituzionali ed alle funzioni da esse derivanti degli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive, ogni incarico o nomina pubblica degli stessi che dal ricoprire le stesse possa apparire derivazione anche indiretta e che determini emolumenti o poteri di indirizzo della cosa pubblica, è espressamente proibito, giudicandosi tale pratica causa di censura e sanzione come al comma precedente, se non preventivamente autorizzata dagli organismi dirigenti, che ne dovranno fare comunicazione immediata, e ratificata durante il primo congresso utile.

f). Quanto stabilito al precedente comma e) in tema di incarichi o nomine pubbliche è altresì valido per ogni iscritto al partito, con ciò intendendosi la volontà del partito stesso di non praticare alcuna forma di sotto-governo della cosa pubblica che non sia stata autorizzata espressamente e pubblicamente dagli iscritti al partito, con unica eccezione gli incarichi e le nomine pubbliche che trovino nella personale attività dell’iscritto ragione causale della stessa e della quale sarà comunque obbligo dell’iscritto stesso informare gli organismi dirigenti ed il Collegio Regionale di Garanzia per le valutazioni di merito circa la compatibilità tra iscrizione al partito ed espletamento dell’incarico e/o della nomina ricevuta.

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09/03/2012

piccolo elemento di comprensione di come vanno le cose lucane…per il terzo anno consecutivo in campagna il contatore dell’acqua si è spaccato per il gelo…e per il terzo anno dovrà essere sostituito da acquedotto lucano a carico delle casse pubbliche (a.l. è una spa a capitale regionale e dei comuni)…

la domanda ovvia è “ma dove avete comprato simili schifezze incapaci di reggere a temperature usuali in questa regione?…e perchè avete comprato simili schifezze?”…nella risposta c’è da leggere altro rispetto alla evidente cialtroneria che porta a simili acquisti che per centinaia di migliaia di utenti fanno molti milioni di euro?

miko somma

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Com. stampa Comunità Lucana-Movimento No Oil verso il partito della Comunità Lucana

questo comunicato non è stato inviato al sito istituzionale di basilicatanet, visto quanto già da noi espresso circa l’opera di confusione che puntualmente viene messa in atto o per imperizia (e ci può stare visti i criteri) o per cosciente manipolazione bulgara (cosa molto più probabile) delle affermazioni dei comunicati, il cui senso non andrebbe distorto, ma semmai solo adeguato alle esigenze di spazio concessogli in ciò che dovrebbe essere una sorta di rassegna dei comunicati inviati

tale attività riprenderà solo a seguito delle scuse ufficiali del sito basilicatanet

                                                  

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Politica lucana e permesso Monte Cavallo…chiudere un occhio oggi per trovarsi ciechi domani

  

Le aspettative di Shell di trivellare, nelle more di iter di autorizzazione che pericolosamente si stanno spostando sempre più in ambito regolamentare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per il combinato disposto dei decreti liberalizzazioni e competitività in ulteriore aggravio a quanto alla Legge 99/09, le montagne a cavallo tra Campania e Basilicata ricadenti nel permesso Monte Cavallo devono immediatamente ricevere negativa risposta dalla Regione Basilicata ancorché questa risposta rivesta i caratteri della sostanza politica prima ancora che amministrativa.

 

 

E’ da ricordarsi infatti che le suddette montagne inquadrano un bacino di macrofornitura di acque che assomma a circa il 15% del totale delle acque lucane, oltre ad essere in buona parte interessato dalla perimetrazione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, rivestendo carattere altamente strategico, sia in ordine alla corretta gestione del bene primario acqua messo in questo caso a forte rischio dalla natura idrosolubile dei fluidi di trivellazione (quindi facilmente disperdibili a contatto con vene d’acqua, nel fenomeno del “pozzo che beve”), e ciò anche in relazione all’addendum di recente firmato dal presidente De Filippo, sia alla più generale invadenza delle compagnie petrolifere che andrebbe in modo inequivoco e senza infingimenti subordinato agli obiettivi regionali in materia di programmazione dei territori e delle risorse, anche in presenza di sole richieste di prospezione.

 

 

Si è cioè in presenza di rilevanze strategiche tali per la nostra regione (l’acqua nella sua rinnovabilità e necessità di essere tale) da rendersi del tutto inaccettabile qualsiasi tentativo di utilizzo altro di zone in cui è la purezza dell’ecosistema a garantire la qualità idrica e la continuità della fornitura (e ciò al netto di considerazioni tecniche sul tipo di intervento di ricerca e di considerazioni amministrative sullo stato della richiesta), e da necessitare di una decisione politica immediata che ponga al riparo quelle creste montuose da ogni obiettivo di ricerca di idrocarburi, condizione questa che crediamo debba passare in Consiglio Regionale con priorità assoluta, anche in rapporto ai numerosi dissensi registrati tra i sindaci dei comuni il cui territorio ricade nel limiti del permesso stesso.

 

 

Chiediamo, in sostanza, che sia la politica ad esprimersi preventivamente e non gli uffici ad assentire i passaggi meramente burocratici a cui si tenta sempre di ridurre la materia delle ricerche di idrocarburi in questa regione, con ciò assumendo la politica stessa le responsabilità in merito in virtù della potestà di indirizzo e programmazione delle scelte che crediamo non possano essere delegate a burocrati, ma assunte in prima persona dai rappresentanti eletti del popolo lucano nella assise di una discussione di Consiglio e non nelle salette della Giunta Regionale.

 

 

E’ da lungo tempo che questo movimento chiede che si addivenga a limiti all’attività delle compagnie petrolifere sul nostro territorio espressi nelle forme istituzionalmente corrette e non limitate alle “vaghe” promesse di un presidente e peraltro subordinate al memorandum, limiti che vadano oltre la genericità delle prescrizioni ambientali di vincolo troppo facilmente aggirate ed oltre le contestualità del momento economico che potrebbe far allentare ancor di più le remore ambientali in cambio del totem royalties e promesse di occupazione, ma che afferiscano in primo luogo al dovere di tutela del territorio lucano ed alla programmazione conseguente.

 

 

Non pretendiamo quindi che le nostre idee, che ricordiamo andare oltre l’ambientalismo per giungere alla sintesi di un altro modello di sviluppo locale che dall’ambiente e dalla necessità di non prescindere mai dalla sua tutela come forma di investimento per il futuro trasla in programma, diventino idee della politica che “momentaneamente” gestisce la regione ed i suoi modelli-non modelli di sviluppo, ma forte e chiaro arrivi il messaggio che deve essere subito posto un limite alle richieste delle compagnie ed a quella forma di ipocrisia delle classi dirigenti che il petrolio da noi faccia meno disastri che altrove.

 

 

La politica lucana si esprima quindi subito sul permesso Monte Cavallo, prima che sia troppo tardi per opporre sterili lamentazioni su conferenze di servizi a cui si sarà chiamati solo a dire si nelle more del processo di colonizzazione energetica in atto del territorio regionale, perché chiudendo un occhio oggi ci si ritroverebbe ciechi domani.

 

 Miko Somma, coordinatore regionale di Comunità Lucana-Movimento No Oil

interrompiamo solo per un comunicato stampa di una certa urgenza la pubblicazione dello statuto che riprenderà senz’altro già nel pomeriggio, vista l’importanza…

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09/03/2012

è ufficiale…dalla comparazione con il dna delle ossa di un congiunto esumato (il padre), è stato riconosciuto ufficialmente lo scheletro di placido rizzotto, ritrovato in una foiba molto profonda delle campagne corleonesi nel 2009 ed ucciso nel 1948 per ordine di michele navarra, allora boss, sindaco, medico e proprietario di una clinica privata a corleone…il cadavere fu buttato nella foiba da luciano leggio della banda di totò riina…sarà così possibile dare una tomba ad un sindacalista coraggioso ucciso dalla mafia

miko somma

lo statuto – titolo IV – gli organismi dirigenti

STATUTO – Titolo IV GLI ORGANISMI DIRIGENTI

  Art. 13 Formalizzazione

a).  Gli organismi dirigenti ed esecutivi regionali e locali sono esclusivamente eletti a partire dal primo Congresso Regionale o locale del partito secondo le norme stabilite dal presente statuto e sempre nei congressi, con ciò intendendosi la formalizzazione dell’organismo eletto solo attraverso votazione degli iscritti e a contestuale accettazione ufficiale e pubblica dell’incarico da comunicarsi all’assemblea degli iscritti.

 b).  La data della prima riunione dell’organismo dirigente eletto, ferma restando la sua convocazione, è la prima utile all’assunzione di ogni decisione di merito nelle potestà dell’organismo stesso, potendosi solo per cause straordinarie o inderogabili e comunque da motivarsi, procedere a decisioni e deliberazioni prima di tale data.c).  Fino alla data del primo Congresso Regionale perdurano fino le piene funzioni degli organismi attualmente operativi nell’impegno all’indizione del congresso nei tempi più brevi possibili.

Art. 14 Funzioni degli organismi dirigenti

a).  La funzione dirigente si esprime nel:I) promuovere la partecipazione democratica e l’attività politica di tutti gli iscritti;II) stimolare l’approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l’attività di formazione;III) assicurare la circolazione delle informazioni;IV) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;V) lavorare costantemente per l’unità del partito attraverso il dibattito democratico e l’azione solidale di tutti i militanti;VI) organizzare l’attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;VII) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione;VIII) riferire periodicamente agli iscritti circa l’attuazione delle decisioni assunte;IX) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti;X)  rappresentare il partito ed i suoi iscritti nelle istanze democratiche, di informazione e comunicazione, di dibattito e di formazione delle scelte delle istituzioni.

b).  Gli organismi dirigenti sono organi collegiali ed al loro interno vigono i principi di democraticità e di leale collaborazione nel raggiungimento delle linee programmatiche approvate durante i congressi.

c).  Qualora si renda necessario l’Organismo potrà provvedere alla formazione di un Esecutivo  nominato al proprio interno per i soli incarichi di svolgimento di funzioni delegate, ferma restando l’obbligo di comunicazione della necessità ravvisatasi e la ratifica in sede congressuale quando le funzioni o il ruolo dell’Esecutivo si rendano necessari nel tempo, ed in ogni caso, qualora si provveda o si renda necessario formare l’Esecutivo Regionale, questo deve essere autorizzato dal Congresso.

d).  Le decisioni assunte dagli Organismi se riguardano materie di ordinaria amministrazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici sono vincolanti per tutti gli iscritti ed in quanto tali devono essere osservate da questi, ferma restando la possibilità di ratifica delle stesse se, per motivazioni ritenute giustificabili dal Collegio Regionale di Garanzia da parte di un congruo numero di iscritti (almeno 1/3) che ne facciano comunicazione motivata o da parte dello stesso Collegio, in sede di Direttivo.

e).  Le decisioni assunte dagli Organismi se riguardano materie di straordinaria amministrazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici e/o di urgenza motivata, nel vincolo temporaneo di osservanza per tutti gli iscritti, potranno essere sottoposte a verifica, per motivazioni ritenute giustificabili dal Collegio Regionale di Garanzia da parte di un congruo numero di iscritti (almeno 1/3) che ne facciano comunicazione motivata o da parte dello stesso Collegio, in sede di Direttivo, o, in caso di perdurante contrasto, delegate al Collegio Regionale che assumerà decisioni in merito valide fino all’indizione ordinaria di un Congresso a cui sarà rimessa la decisione, e, nei casi di una palese sfiducia rilevatasi dalla coincidenza di richiesta di verifica da parte degli iscritti e di analoga posizione del Collegio di Garanzia, in sede di congresso straordinario.

f).  Le dimissioni di almeno la metà (1/2) dei componenti un organismo dirigente in seguito a palesi irregolarità di gestione dell’organismo e collegialità dello stesso e/o gravi contrasti di opinione che ostacolino o rendano pregiudizio al conseguimento degli obiettivi programmatici, irregolarità e/o contrasti motivabili da parte dei dimissionari di fronte al Collegio Regionale di Garanzia, portano alla censura dell’organismo da parte del Collegio, censura che, ove non si provveda al ritorno alla piena regolarità dell’organo attraverso revisione dei comportamenti e delle deliberazioni, è dichiarato immediatamente decaduto dal Collegio di Garanzia che contestualmente indice un Congresso Straordinario, mentre in caso di dimissioni della metà più uno (1/2 più 1) dei componenti un organismo dirigente, l’organismo si intende decaduto, dovendosi provvedere a nuova nomina dello stesso.  

Art. 15 L’ordine del giorno e le deliberazioni.

a). L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea del gruppo di base deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno discussioni e votazioni, ciò costituendo  principio inderogabile a pena di nullità per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea del gruppo di base.

 b). Ogni atto deliberativo assunto dagli organismi dirigenti deve essere sancito dal voto a maggioranza dei suoi membri e nella persistenza del numero legale di questi e verbalizzato insieme all’esito della votazione palese a pena di nullità dell’atto stesso e comunque contenere nel verbale ogni mozione differente e sottoposta a votazione, ed essere immediatamente proclamato e comunicato, ove previsto,  sia alle assemblee che agli organismi superiori.  

Art. 16 Sospensioni dall’incarico

a).  E’ fatto obbligo ai componenti di un organismo dirigente l’osservanza scrupolosa dei principi del presente statuto, delle leggi vigenti e più in generale di un comportamento pubblico ineccepibile, dovendosi sospendere il mandato e sottoporlo a giudizio di merito delle assemblee su proposta dell’organismo stesso, chiunque abbia sopraggiunte comunicazioni legali per gravi reati amministrativi o penali, ricorrendosi per la vacanza del ruolo provvisoriamente al primo dei non eletti tra i candidati alla direzione dell’organo.

 b).  In caso di impedimento non momentaneo alla funzione di un membro di un organismo dirigente derivante da motivi oggettivi e comprovabili e che in ogni caso superi le tre (3) riunioni dell’organismo, o in caso di dimissioni, l’organismo reintegra il ruolo secondo quanto previsto al comma precedente.

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