Usgs, potente sisma 8.0 in Iran
Nei pressi della citta’ di Khash, al confine con il Pakistan
16 aprile, 13:18

(ANSA) – ROMA, 16 APR – La scossa e’ stata registrata nei pressi della citta’ Khash, che conta oltre 50.000 abitanti, al confine tra Iran e Pakistan. Il sisma e’ stato avvertito in India, con i palazzi che hanno tremato a New Delhi, a Dubai, dove sono state evacuate i grattacieli, in Bahrein. L’ipocentro, nella stima preliminare, e’ stato localizzato a circa 15 km di profondita’.

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(ANSA) – ANKARA, 16 APR – Sara’ necessario distruggere 658mila alberi per costruire il terzo aeroporto di Istanbul, vicino alle rive del Mar Nero. Lo sostiene la Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto resa nota ad Ankara. Il nuovo scalo, ”il piu’ grande del mondo” secondo il ministro dei trasporti Binali Yildirim, avra’ sei piste, una capacita’ di 150 milioni di passeggeri all’anno, e dara’ lavoro a 100mila persone. Lo scalo sorgera’ in un’area di 7.650 ettari, occupata per l’80% da foreste.

…qualcuno può ancora chiamarlo progresso?

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16/04/2013

guardate che il lavoro dei “saggi”, nella sua parte istituzionale, preconizza una pillola amarissima per questa democrazia ed un lascito pesante per ogni futuro governo…mi spiace che valerio onida si sia prestato a questa operazione quasi golpista orchestrata da un presidente che, dopo l’esperienza monti, meglio avrebbe fatto a defilarsi in maggior silenzio!!!

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i saggi IV…

pare che il lavoro dei “saggi” sia stao messo in sordina dal fluire degli avvenimenti e dall’approssimarsi quanto mai incerto dell’elezione del nuovo capo dello stato, ma terminiamo questa disamina sul lavoro “istituzionale” di onida, violante, mauro e quagliariello (la parte economica la vedremo in seguito, poichè sarà una sorta di guida imposta per “eredità” al nuovo governo, qualunque esso sarà…

per terminare la parte riguardante il parlamento, vero nodo centrale della proposta dei “saggi”, dobbiamo esaminare la pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari, sul quale il punto 18 insiste a cominciare dalla strana forma di pubblicità di questi lavori (ricordo che sono le commissioni parlamentari il “luogo” della discussione legislativa prima dell’approdo in aula per la votazione finale) di cui stranamente se da un verso ci si rende conto debbano essere quanto più possibile aperte alla conoscibilità dei cittadini attraverso ogni mezzo tecnologico, dall’altro tutto questo viene limitato dalla eventualità che basti la “richiesta motivata di un gruppo parlamentare” all’ufficio di presidenza a delimitare questa pubblicità sbandierata alla sola redazione di un sunto, nell’ampliamento peraltro non definito dei soggetti audibili dalla stesse commissioni…

ma la punto “m) intervenire sulla procedura del parere sulle proposte di nomina del Governo, prevedendo sempre l’audizione dei candidati” si raggiunge una sorta di parossismo…cosa significa questo dettato che ogni ministro dovrà sottoporsi all’esame (preventivo o meno non viene chiarito) delle commissioni, con ciò aumentando i tempi stessi di avvio di una fase di governo?…

si prosegue poi nella limitazione alla costituzione di gruppi parlamentari con meno di 30 deputati e 15 senatori in attesa della riforma (ma quale?), anche se poi nel frattempo si è data in aula possibilità di derogare persino all’attuale limite di 10, consentendo la costituzione di un gruppo minore…e poi di quali meccanismi di corrispondenza tra lista di elezione dei parlamentari e gruppo di appartenenza si parla, se molto chiaramente la nostra costituzione all’art. 67 parla di assenza di vincolo di mandato?…su questo punto onida esprime infatti una riserva molto fondata che qui riporto testualmente “Riserva di Valerio Onida. Dissente sull’opportunità di prevedere, a proposito dei gruppi parlamentari, la necessaria corrispondenza tra lista di elezione del parlamentare e gruppo di appartenenza. Fermo il requisito del numero minimo di membri (30 e 15) per costituire un gruppo, non ritiene si possa vietare né la costituzione di gruppi che riuniscano parlamentari eletti in diverse liste, né la costituzione di nuovi gruppi, sempre forniti di detto requisito, ad opera di una sola parte dei parlamentari eletti in una lista.”…

e si continua con una limitazione de facto delle interpellanze parlamentari in aula, riportandole in commissione ove non abbiamo ricevuto risposta in tempi utili, forse più nel senso di limitarne la conoscibilità, stante le riprese televisive in aula, dal momento, seppellendole nella mole di documenti di cui sarebbe affollata la parte dibattimentale dei lavori in commissione…elemento sicuramente positivo è quella minore quantità di atti stampati ed affidati invece alla pubblicazione sui siti web di camera e senato, ed infine sibillinamente al punto q) si accenna ad un “adeguamento dei regolamenti parlamentari alla revisione dell’art. 81 cost.”…e lo riporto per intero questo benedetto articolo 81 che in sintesi indichiamo come la sciammannata operazione di inserimento del pareggio di bilancio in costituzione, nella sua prima parte, quella più innocua relativa all’anno in corso e nella seconda, che parte dall’esercizio 2014 e condizionerà molto ogni manovra di bilancio da oggi per il futuro:

Art. 81. (Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo   economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo   economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare   l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .

e quali mai saranno questi adeguamenti?

si termina infine questa parte con il capitolo 19 che introduce con la modifica dell’art. 66 della costituzione “… il giudizio finale sui titoli di ammissione dei membri del Parlamento (legittimità dell’elezione, ineleggibilità e incompatibilità) spetta a ciascuna Camera con riguardo ai propri membri; pertanto le relative controversie non hanno un vero giudice e le Camere sono chiamate a decidere in causa propria, con evidenti rischi del prevalere di logiche politiche . Si propone di modificare l’art. 66 attribuendo tale competenza ad un giudice indipendente e imparziale.”…

della modifica poi, al capitolo 20, dei rapporti tra stato e regioni, abbiamo detto alla premessa, insistendo un tentativo peraltro storico e già ripreso dal governo tecnico di riscrivere il titolo V della costituzione, attraverso la creazione di macroregioni (qui si parla di una sorta di libertà delle stesse ad accorparsi) e segnatamente all’art 117, limitando le materie in concorrenza legislativa tra stato e regioni, riasegnando alla competenza dello stato particolarmente i settori delle grandi reti di trasporto e navigazione, porti ed aereoporti, “attività di trasporto e produzione di energia di carattere nazionale” (ed avendone spesso scritto, sappiamo da noi cosa significa e significherà questa “innocua dizione”), chiosando infine con una “clausola di supremazia” che di fatto consente allo stato semplicemente di imporre le proprie decisioni alle regioni e, per essere maggiormente chiaro, ai territori interessati da infrastrutture e produzione energetica, quale appunto è la nostra regione…e più chiaro di così proprio non si potrebbe!!!

ora mettete a confronto questa proposta di avviare una modifica costituzionale con i tentativi appena trascorsi di decretazione del governo monti sulla materia (giudicati in parte anticostituzionali), aggiungeteci che la strategia energetica nazionale (appena approvata da un governo che pure dovrebbe limitarsi agli affari correnti) parla di un 15% di fabbisogno globale di energia per il paese da tirare fuori praticamente dalla nostra regione (il ministro passera la scorsa estate parlò del 20%) e la cifra di 400-450.000 barili giorno di petrolio (più il gas) da estrarre nella nostra regione diviene una previsione semplice semplice in una potestà autorizzativa che direttamente ed indirettamente passa tutta nelle mani dello stato che, guarda caso, quando si parla di energia ed idrocarburi fa coincidere del tutto, sino a sovrapporlo, il proprio interesse con quello delle compagnie petrolifere e di alcuni salotti buoni dell’economia italiana!!!…

continua… 

 

 

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