17/04/2013

presidenza della repubblica ad una donna?…e perchè no?…ma guardate che tra una donna e la bonino esiste qualche differenza, a mio avviso…votereste mai una che indifferentemente finora si è accompagnata alla destra, come alla sinistra, a seconda delle convenienze di riuscire ad eleggere una pattuglietta parlamentare?

miko somma

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i saggi VI…

arriviamo quindi al tema della giustizia, al capitolo V, dove maggiormente la misura “inciucista” di questo lavoro appare evidente per le note ragioni che riguardano le esposizioni di alcuni soggetti politici..e così che, dopo una brevissima analisi dello stato comatoso della giustizia italiana, a cui certo si sarebbe dovuto dare maggior peso visto che la conoscenza delle cause aiuta ad evitare che possano ripresentarsi in futuro, si passa subito al punto 22), dove sono enumerati e spiegati gli obiettivi da perseguirsi che vengono così chiariti:

a) il rispetto effettivo di tempi ragionevoli di durata dei processi…sia sul piano della giustizia penale, amministrativa e contabile, sia sul piano della giustizia civile…;

b) la riduzione della ipertrofia del contenzioso;

c) la maggiore efficacia dell’azione preventiva e repressiva, oltre che dei fenomeni della criminalità organizzata, dei fenomeni di corruzione nella vita politica, amministrativa ed economica;

d) l’esigenza di contenere il fenomeno dei contrasti fra diversi organi giudiziari, nonché, sul piano penale e della giustizia contabile, il fenomeno di iniziative che tendono ad intervenire anche in sostanziale assenza di vere, oggettive e già acquisite notizie di reato o di danno erariale, in funzione di controllo generalizzato su determinati soggetti o procedimenti….

e) il perfezionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali, che si avvale oggi del riconoscimento pieno del diritto al giudice, dell’ampia apertura agli strumenti di tutela internazionali, e di organi giudiziari indipendenti, ma non sempre è effettivo a causa di lacune normative e di carenze organizzative.

e se alle lettere a), b), c) si sta parlando di luoghi comuni in bagno di acqua calda evidente a tutti, stante proprio lo stato della giustizia e la necessità di renderla più celere in merito a diverse esigenze (dalla tuela dei diritti agli investimenti dall’estero), smaltendo nel contempo arrestrati ed impedendone nuovo accumulo nell’aumento delle attività preventive e repressive, è al punto d) che si comincia ad intervenire per limitare quella potestà di acquisizione di elementi probatori che è tipica dell’attività di indagine, attività senza la quale poco o nulla emergerebbe in termini di visibilità del reato, non mancandi di precisare che è proprio sul “controllo generalizzato di determinati soggetti o procedimenti” che bisogna intervenire…e mi pare chiaro il senso della cosa e quali siano i soggetti ed i procedimenti indicati…

così se al successivo punto 23) si passa alle constatazione che occorrerebbe per la tutela dei diritti fondamentali quella che avrebbe dovuto essere la scontata introduzione nel patrimonio legislativo nazionale delle tantissime convenzioni internazionali pur sottoscritte ormai da anni, è al punto 24), dedicato alla giustizia penale che cominciamo a vedere i contorni di una tendenza pericolosa…testualmente quindi si propone:

a) la migliore definizione sul piano legale dei presupposti sulla base dei quali gli organi delle Procure avviano e concludono le loro attività di indagine, con particolare attenzione per gli strumenti investigativi più invasivi nei confronti dei diritti fondamentali come, ad esempio, le intercettazioni delle conversazioni per le quali dev’essere resa cogente la loro qualità di mezzo per la ricerca della prova, e non di strumento di ricerca del reato. Occorre inoltre porre limiti alla loro divulgazione perché il diritto dei cittadini a essere informati non costituisca il pretesto per la lesione di diritti fondamentali della persona;”…e ci par chiaro alla tutela di chi sia indirizzato questo capoverso, nella constatazione che se spesso si è abusato di questo strumento, le intercettazioni, molto spesso senza di esse molti reati non sarebbero neppure stati scoperti ed infatti la logica del suggerimento va esattamente nella trasformazione delle stesse da strumento di ricerca del reato in ricerca di prove…quindi di fatto un giudice prima dovrebbe ravvisare un reato ed averne prova sufficiente ad avviare una indagine, poi predisporre le intercettazioni per raccogliere le prove, ma se il reato non è evidente, come per esempio può esserlo una rapina od un omicidio, ma avviene, come nel caso della corruzione, in un ambito di sodalità che per ovvi motivi non può apparire evidente, come verrebbe individuato il reato stesso, dovendosi magari aspettare un testimone che “soffia” o una bustarella con la scritta tangente magari dimenticata su un tavolino da bar?…

b) il contenimento della durata della fase delle indagini preliminari, così da giungere con sollecitudine al contraddittorio processuale quando questo si imponga, e un più stretto controllo giudiziario sui provvedimenti cautelari, specie allorché incidano sulla libertà personale; e c) l’introduzione di vincoli temporali all’esercizio dell’azione penale (o alla richiesta di archiviazione) dopo la conclusione delle indagini; d) la revisione delle norme sulla contumacia; e) ferme le garanzie per le persone sottoposte a procedimento penale, l’adozione di misure dirette a disincentivare l’esperimento di rimedi esclusivamente e palesemente dilatori…e qui siamo ancora all’acqua calda essendo del tutto palesi le motivazioni razionali che sono, o dovrebbero essere, alla base di un funzionamento normale della giustizia…ma visto che per “travestire” un suggerimento mortale per la stessa giustizia, occorre tanta acqua calda qui si continua… 

f) la possibilità di riconoscere l’irrilevanza del fatto ai fini della non configurabilità del reato;…e chi stabilisce, essendo la fattispecie del reato sempre astratta ed il giudizio sulla sua concretezza affidato alla valutazione processuale, se il reato sia irrilevante o meno?…evidentemente non il processo, che si tenta in questo caso di non portare a celebrazione, quindi chi, dove e come?…

g) la possibilità di considerare le eventuali condotte riparatorie come cause estintive del reato in casi lievi;…quindi per rimanere nella banalità di un esempio, se un marito picchia la moglie, basta che lui le regali un anello perchè questo sia considerato una condotta riparatoria? 

h) la sospensione del processo a carico degli irreperibili, con relativa sospensione dei termini di prescrizione e con l’adozione di misure per la conservazione delle prove;…punto ovvio e sul quale non si può essere non d’accordo, proprio per questo quasi banale… 

i) l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione per imputazioni molto lievi, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale all’atto della declaratoria di incostituzionalità della legge che rendeva inappellabili tutte le sentenze di assoluzione….bene, siamo d’accordo, ma prima occorrerebbe stabilire cosa siano i reati molto lievi…esempio, la piccola corruzione di un funzionario è un reato lieve?…

quindi in finale, tutta la serie di suggerimenti ci sembra declamata solo al fine di far passare il punto a), sulle intercettazioni, rendendo sgradevolmente considerabile tutto il resto delle proposte che giudichiamo corollario quindi di un tentativo di inciucio perdonista…

passiamo allora al punto 25), sovraffollamento carcerario, sul quale sono sostanzialmente d’accordo, essendo l’aticolato di proposte del tutto condivisibile: a) di trasformare in pene principali comminabili dal giudice di cognizione alcune delle attuali misure alternative dell’esecuzione, come l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare; b) un ampio processo di depenalizzazione di condotte che possono essere meglio sanzionate in altra sede; c) l’introduzione su larga scala di pene alternative alla detenzione; d) una particolare attenzione va dedicata al tema del lavoro dei detenuti, che riduce drasticamente la recidiva, rende il carcere più vivibile, rispetta la dignità della persona detenuta; per questa ragione occorre una congrua assegnazione di risorse finanziarie….aggiungo che al punto b), la depenalizzazione di alcune condotte mi lascia perplesso, soprattutto in merito alla sostanziale non indicazione di quali siano le altre sedi…

scarsissima attenzione invece viene dedicata alla giustizia civile al seguente punto 26(vorrei ricordare che il cumulo dei procedimenti in essere supera ormai i 2 milioni), limitandosi a generici sistemi alternativi e non giudiziari di mediazione (tra le altre rigettati di recente dalla corte costituzionale) che introdurrebbero però le figure professionali dei mediatori – ma guarda un po’!!! – e a quei potenziamenti delle strutture e del personale che senza denari da investire non avrebbe neppure senso nominare, e via discorrendo altre piccole misure che francamente non occorreva scomodare cotanti saggi per elaborare, bastando probabilmente l’ascolto nelle commissioni parlamentari giustizia di qualche magistrato… 

ed infine ai successivi punti da 27) a 32) una attenzione particolare ai magistrati che passiamo ad elencare, in primo luogo partendo dall’idea di strappare al csm il giudizio disciplinare sui giudici per affidarla in primo grado proprio al csm, ma in secondo grado e senza ulteriori gradi di giudizio ad una non meglio precisata corte a valenza costituzionale composta “…per un terzo da magistrati eletti dalle varie magistrature (in numero uguale per ciascuna magistratura), per un terzo da eletti dal Parlamento in seduta comune (all’interno di categorie predeterminate) e per un terzo da persone scelte dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno titoli per accedere alla Corte Costituzionale.”…e francamente l’intento preconcetto nei confronti della magistratura appare sin troppo chiaro anche e soprattutto quando alquanto sprezzantemente di dice di voler evitare il “giudizio disciplinare dei pari”, indicando senza mezzi termini che per i giudici conterebber più che la legge lo spirito solidaristico di categoria…francamente assurdo, irrituale, irrispettoso, fuori dai limiti che la separazione dei poteri dovrebbe porre od aver posto a guardia delle garanzie democratiche che evidentemente a qualcuno poco piacciono!!!…ed in aggiunta una nota di riserva fatta apporre da quagliarello che ritiene che la responsabilità dei magistrati debba essere anche di natura civile, pur “…consapevole della peculiarità e della delicatezza della funzione giudiziaria, delle quali è necessario tener conto. Ma se da un lato tale peculiarità comporta che alla magistratura sia assicurata l’indipendenza e che sulle materie relative all’ordinamento giudiziario si legiferi con attenzione ed equilibrio, dall’altro l’attribuzione di poteri e prerogative che incidono sulla vita dei cittadini fino al punto di poterli privare della libertà impone che vi sia una corrispondenza tra livello di autonomia e livello di responsabilità. Considera necessaria una normativa sulla responsabilità civile dei magistrati…”, una ormai vecchia bandiera dei beluskones questa, convinti che introdurre lo spauracchio di responsabilità civili proprie (e non dello stato per conto del quale il magistrato opera) e viti “eccessi della magistratura) e che come molti sapranno avrebbe invece un potere di dissuasione sulla libertà dei giudici di poter indagare e perseguire dei reati se dovesse esserci una paura di sbagliare (dolo e colpa grave sono già puniti dalle leggi ordinarie)…  

e del tutto preconcetto appare quanto al punto successivo, 28), nella definizione testuale di “…E’ necessario rendere effettive le regole e i codici deontologici che vietano al magistrato un uso improprio e personalistico dei mezzi di comunicazione” ed a quello seguente, 29), “Al magistrato deve essere in ogni caso vietato di candidarsi nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni; deve essere vietato di tornare a esercitare le sue funzioni nei luoghi ove si è candidato o è stato eletto e deve essere vietato di assumere responsabilità di governo regionale o locale nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni.” e non perchè non vi siano stati gravi abusi in tal senso anche in tempi recentissimi, ma poichè punitiva appare la ratio della stessa formulazione del suggerimento che non ci pare difficile ravvisare…

risultano invero utili i suggerimenti ai punti 30) sui magistrati fuori ruolo il cui numero e lunghezza del periodo in oggetto andrebbero ridotti, 31) sostanzialmente vertente sul supporto amministrativo del csm che andrebbe scelto attraverso funzionari di alto livello e di accertata competenza, scelti per concorso, e 32) sulle coperture dei posti vacanti negli uffici giudiziari con vistosi ritardi…

in sostanza in questa parte evidente appare il potere di ricatto esecitato proprio in nome e per conto del principale vulnus di giustizia che coinvolge la politica in questo paese, ricatto che pesa e peserà su ogni tentativo di condividere alcune scelte per il futuro di questo paese, seppur non dovessero poi alla fine palesarsi, così come preordinato, i tentativi di “insentierare” lungo percorsi a mio avviso ben poco democratici (non si cambia in questo modo forma democratica di un paese, con una condivisione dei temi istituzionali affidata a personaggi inciucisti del calibro di violante, mauro e quagliariello, purtroppo supportati anche da una persona finora stimabile come valerio onida)…

continua…

 

 

 

 

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i saggi V…

siamo all’analisi del punto 21, sul federalismo fiscale, constatando l’estrema pochezza dei suggerimenti per riavviare un discorso partito dalla legge 42/2009 nel suo impianto fortemente “inquinato” dalle solite pulsioni legaiole di “trattenere al nord le tasse pagate dai citadini del nord”, impianto che dopo qualche decreto attuativo a cui sono seguiti pochi o nessun atto regolamentare, è rimasto sulla carta, sia per l’arrivare della crisi economica che per la tendenza alla ricentralizzazione della spesa pubblica operata dal governo tecnico…

ma qui oltre che una breve analisi sulla necessità di riavviare il federalismo fiscale per innescare supposti processi di crescita del paese, i suggerimenti sono scarsi, confusi e frammentari (vedremo poi perchè) poichè se pure si accenna alla necessità di separare i tributi per dare corso a quanto già previsto all’art. 119 comme 2 della costituzione a proposito di “tributi ed entrate propri” degli enti locali, il resto dei suggerimenti ci pare del tutto carente nel concreto se è vero che testualmente quanto viene proposto è: a) definire le adeguate dimensioni demografiche per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali; b) rafforzare i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti di Regioni ed Enti Locali che si trovino in condizioni di grave disavanzo finanziario; c) vietare interventi statali a ripiano del deficit degli Enti territoriali, che non siano accompagnati da forme di commissariamento statale; d) prevedere un sistema di finanziamento degli Enti territoriali in grado di favorire la responsabilizzazione sulla spesa, anche per mezzo del Senato delle Regioni; e) includere nel terzo comma dell’art. 117 materie che hanno un carattere effettivamente condiviso come l’ambiente e i beni culturali, ferma la tutela minima assicurata dallo Stato; f) rivedere il secondo comma del’art. 119 Cost. per ridefinire il “fondo perequativo” come “fondo di trasferimento perequativo”, al fine di evitare un eccesso di compartecipazioni, facendo così chiarezza sulle fonti della perequazione; g) approvare la Carta delle Autonomie per la specificazione delle funzioni amministrative degli enti locali e prevedere la drastica semplificazione dei livelli intermedi di amministrazione tra Regione e Comune; h) assegnare a ciascun livello di governo imposte proprie; i) determinare le capacità fiscali standard di ogni ente, opera che a differenza di quella relativa ai costi e fabbisogni standard non è mai cominciato; l) ricomprendere le Regioni a Statuto Speciale nella nuova architettura finanziaria, rilanciando le ragioni della specialità nel quadro della finanza pubblica nazionale ed europea; m) rivisitare il patto di stabilità interno e la legge rafforzata di bilancio, per consentire forme di flessibilità anche a livello regionale”…

quindi di fatto e nel concreto si propone solo l’approvazione di una carta delle autonomie che pure era attuale già nel 1970, quando furono create le regioni e di tale carta di cominciò a sentire l’esigenza ed una limitazione (peraltro non definita diplomaticamente in alcun modo) della potestà finanziaria delle regioni a statuto speciale (per quanto mi riguarda io sarei per eliminare tale status per sicilia e sardegna, e di limitarlo fortemente per friuli, trentino-alto adige, dove l’autonomia della provincia di bolzano appre del tutto sufficiente, e valle d’aosta), ma nulla di più in merito alla complessità di rapporti tra enti locali e stato centrale che pure presupporrebbe anche una solo relativa autonomia fiscale, rimandando così tutto l’argomento a quella riforma delle regioni che il governo tecnico pure serbava in seno come imposizione e che solo per mancanza di tempo non è riuscito a trasferire dall’agenda al libro delle leggi e di cui non è certo questa parte a delineare le architetture, quanto piuttosto la precedente che molto chiaramente si propone di cassare buona parte della riforma del titolo V della costituzione…

per esigenze di tenuta dell’argomento rinviamo alla prossima parte dell’esposizione i capitoli riguardanti la giustizia e le attività politiche…

quindi continua… 

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