15/09/2013

alcune persone hanno davvero una strana idea di cosa sia il cambiamento…ma questo cambiamento per caso si chiama continuità travestita?…animo gente, che l’occasione di cambiare davvero c’è

miko somma

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il programma passo per passo – 5) petrolio

il programma passo per passo – parte 5) idrocarburi

in questa parte del programma affrontiamo una tematica a noi molto cara, quella degli idrocarburi, sia liquidi che gassosi, estratti, stoccati, trasportati e ad ogni titolo trasformati sul territorio lucano e che sono diventati la “maledizione” di questa regione, riprendendo le proposte elaborate prima come comitato no oil, poi come comunità lucana ed avvertendo che l’intrecciarsi di normative di carattere nazionale sulla materia e le clausole di “interesse nazionale” su alcuni dei giacimenti ad oggi entrati a regime di coltivazione rendono di fatto impossibile ogni blocco e cancellazione degli accordi intervenuti sugli stessi, come pur spesso ascoltato finora, fino a quando non intervengano “fatti politici” determinanti nella vita di questa regione e costituiti da una volontà popolare diffusa di voler disporre altrimenti del proprio territorio, non potendo disporre della titolarità della risorsa che rimane di esclusiva proprietà dello Stato:

I. In osservanza al principio politico della statuizione regionale sul blocco delle concessioni di assenso alle richieste riguardanti le nuove titolarità di ricerca di idrocarburi, impropriamente definita moratoria, ed in itinere di esame presso la Corte Costituzionale per il ricorso del Governo, approvazione immediata di una Legge Regionale di Regolazione delle Attività Minerarie che, oltre alla regolazione della materia nella sua generalità, nello specifico delle estrazioni di idrocarburi sull’intero territorio regionale ponga condizioni di blocco delle stesse nelle potestà e materie di competenza regionale, e ribadisca il blocco alla concessione dell’assenso a qualsivoglia procedura connessa, anche in rapporto ad attività ad oggi regolate da accordi, fino a quando non siano soddisfatte sia in sede regionale, sia in sede di trattativa con lo Stato tutte le condizioni ai punti seguenti. (*ovviamente vista la sentenza di incostituzionalità proprio della moratoria, così come concepita, il punto specifico deve intendersi solo nella sua valenza politica)

legge regionale di regolazione delle attività minerarie che, nell’intrecciarsi di altre normazioni regionali ad oggi assenti e determinanti quali l’approvazione di una legge sul paesaggio, sulla tutela delle acque sorgive, sotterranee e fluenti, dei patrimoni ambientali, della tutela della salute umana ed animale dagli impatti da attività antropiche, ha il compito di regolare interamente la materia mineraria nella nostra regione, nelle more della legislazione prevalente nazionale rispetto alle potestà legislative concorrenti concesse alle regioni ex riforma del titolo V della costituzione, ed i cui principi di applicazione sono meglio chiariti ai punti seguenti, sottolineando che tale legge pur avendo come punto di impatto l’estrazione di idrocarburi, ha effetti di regolazione per ogni altra tipologia di attività mineraria, ivi compresa l’estrazione di inerti

II. Sistema di monitoraggio pubblico, pluri-giornaliero e partecipato da associazioni e comitati degli inquinanti delle estrazioni presso i singoli pozzi e delle lavorazioni presso il centro olii di Viggiano, di Pisticci e presso il costruendo centro di Tempa Rossa, nell’effettiva partenza dell’osservatorio ambientale e nella sua più ampia partecipazione pubblica aperta ad ogni soggetto interessato e che possa dimostrare continuità nelle attività di osservazione.

partiamo allora proprio dalle estrazioni di idrocarburi e dalla necessità che venga istituito un valido sistema di monitoraggio a rilevazioni continue, sia nei luoghi di estrazione, i pozzi, finora mai controllati nello specifico, per le produzioni ed emissione di gas, liquidi e fluidi, sia nei plessi industriali ove si effettuano trasformazioni degli idrocarburi, e che tale sistema sia partecipato dai soggetti interessati, coincidenti o meno con i soggetti di cui alla consulta regionale ambiente (vedi parte II) ambiente), nell’effettiva partenza operativa dell’osservatorio ambientale

III. Indagine epidemiologica sui danni delle estrazioni e del trattamento del greggio e del gas, sulla salute delle popolazioni, ed indagine conoscitiva sui danni all’ambiente (flora e fauna), all’economia (agricola e non) ed alle vocazioni originarie dei territori.

indagine epidemiologica condotta da soggetti indipendenti secondo metodi di rilevazione sanitaria statistica, generale e puntuale sul campo, con rilevanza sanitaria, ambientale, economica e storica

IV. Richiesta di ridiscussione del cosiddetto Memorandum e cancellazione di ogni istanza di ricerca, di coltivazione e di stoccaggio, nonché di ogni istanza o permesso di ricerca di idrocarburi sull’intero territorio regionale, eccezion fatta per i permessi già contrattualizzati ed in ogni caso da ri-contrattualizzare in sede nazionale sulla base dei seguenti punti.

punto che appare chiaro nella ridiscussione in sede di confronto stato-regione degli accordi già stabiliti nel memorandum, e che arrivi a definire un blocco e cancellazione di ogni istanza di ricerca o permesso di ricerca, così come delle concessioni a data attuale non contrattualizzate ed in ogni caso da ricontrattare sia con le singole compagnie, che con lo stato attraverso novazione della legislazione in grado di modificare l’attuale ordinamento della materia, con particolare riferimento a punti elencati di seguito

V. Sistema di conteggio pubblico e partecipabile delle quantità di estratto, con la creazione di un ufficio regionale presso i centri olii in cooperazione con l’Intendenza di Finanza regionale.

occorre chiarire che a legislazione, regolamentazione e prassi attuale il sistema di controllo dell’estratto, pur nelle potestà di controllo dell’UNMIG, non sembra essere mai stato direttamente controllato da funzionari dello stesso ufficio ed affidato alle sole rilevazioni e comunicazioni delle società di estrazione, necessitando così il sistema di un ingresso diretto dell’ente regione attraverso specifico ufficio che esegua in proprio verifica reale delle quantità nella collaborazione con l’intendenza di finanza regionale al fine di assicurare validazione degli stessi sia ai fini della quota royalties spettante alla regione, sia della quota di tassazione spettante allo stato

VI. Concertazione dell’estraibile futuro sulla base di parametri di sostenibilità reale delle estrazioni e del trattamento, stoccaggio, trasporto degli idrocarburi, sia liquidi che gassosi ed al trattamento, trasporto, stoccaggio di ogni frazione di scarto di lavorazione e/o residuo.

appare chiara l’esigenza di una concertazione sulle quantità di idrocarburi estraibili che vada oltre le possibilità industriali per addivenire ad un criterio di sostenibilità delle stesse e dei processi a queste legati ai parametri di salvaguardia, tutela continua e programmazione

VII. Aumento delle royalties al 25% minimo, in quota parte del 20% a carico delle compagnie e del 5% sulla tassazione nazionale rispetto ai volumi estratti, oltre ai ripristini ambientali ed al costo delle bonifiche a totale carico delle compagnie, e trasformazione della quota parte di royalties (3%) ad oggi alimentante il fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa (bonus idrocarburi) ex art. 45 l. 99/09, in un fondo esclusivo per l’acquisto di derrate alimentari locali biologico-biodinamiche rivolto ad ogni cittadino lucano, secondo quanto già elaborato da Comunità Lucana in una sua specifica proposta di modifica dello stesso.

chiariamo che le royalties sono stabilite in sede nazionale attraverso legislazione e che a data attuale queste sono dell’ordine del 10% (art. 45 legge 99/09) comprensive della costituzione del cosiddetto bonus idrocarburi che innalza le stesse dal precedente livello del 7%, stabilito dal d.l. 625/96 e sua conversione in legge, quindi non risultano modificabili localmente…allo scopo proponiamo che in sede nazionale la Regione Basilicata nelle sedi di confronto tra stato e regione ed i suoi parlamentari nella sede legislativa si rendano portavoce della necessità evidente che tale soglia venga fissata al 25% minimo, composta da un 20% a carico delle compagnie (che ad oggi sostengono oneri fiscali di varia natura che arrivano ad oltre il 55% del valore dell’estratto, così mantenendosi un ragionevole margine utile operativo) e da un 5% a carico della tassazione specifica ed accise che lo stato riceve dalle compagnie stornato direttamente sulla finanza regionale e sottratto alle limitazioni ex patto di stabilità

VIII. Blocco tecnico, adeguamento della struttura e, ove ciò fosse tecnicamente possibile, trasferimento del centro olii di viggiano in posizione ritenuta più idonea sulla base dei punti precedenti.

IX. Predisposizione immediata di un reale piano di sicurezza esterna degli impianti in questione con messa a disposizione dei cittadini dello stesso e puntuale analisi del rischio nella definizione di uno specifico Piano di Emergenza gestito dalla Protezione Civile, dai Comuni ed Enti Territoriali interessati.

necessitando impianti della tipologia specifica di piani di sicurezza esterna, nelle more della conoscibilità del piano ad oggi esistente che non risulta a conoscenza delle popolazioni (in ciò costituendosi inficio all’esistenza stessa del piano cui è fatto legislativamente obbligo venga portato appunto a conoscenza delle stesse), redazione immediata di un piano coordinato tra gli enti territoriali e la protezione civile nazionale e regionale, nei dettagli dei comportamenti da assumere, dei luoghi di raduno e di ospitalità, nei mezzi e vie di fuga, nella distribuzione di idonee protezioni e tutto ciò che necessita perché tale piano sia pienamente efficiente nell’intreccio ad ogni altro piano di protezione civile esistente (catastrofi naturali)

X. Blocco immediato del centro olii di Tempa Rossa e sua ri-progettazione.

blocco che ad autorizzazioni già concesse, impone la richiesta di ulteriori vincoli e prescrizioni in virtù di quanto stabilito alla parte II) ambiente

XI. Azioni legali volte alla determinazione ed al risarcimento del danno storico biologico, sanitario, economico-vocazionale derivante da tutte le attività estrattive e di ricerca di idrocarburi sul territorio regionale e richiesta risarcimenti per danni biologici e pretium doloris per la popolazione lucana da devolversi unicamente su un fondo regionale per le bonifiche ambientali.

Punto chiaro nell’intreccio con quanto già descritto al punto III) e che sulle risultanze di quanto previsto possa dar luogo ad ogni azione legale volta al risarcimento dei danni subiti

XII. Utilizzo del gas metano di quota regionale derivante da accordi (Tempa Rossa) o da ricontrattazione di accordi (Val d’Agri) che ne attribuiscano potestà alla Regione per alimentare un sistema di distribuzione dello stesso in pompe carburanti appositamente predisposte nel territorio regionale che forniscano ai soli residenti lucani un prezzo del carburante gas metano calmierato.

il punto appare chiaro e destinato a creare un’attività di ritorno ciclico sul territorio (risparmi sul prezzo di un carburante già disponibile a prezzi inferiori), un’attività economica di comparto legata alla modifica dei motori degli autoveicoli ed alla distribuzione del carburante, ed una attività di tutela ambientale diretta nella decisa bassa emissività dell’uso del metano per trazione moto-meccanica…vogliamo sottolineare che, se i punti tendono alla messa a regime di un evento, le estrazioni di idrocarburi, che finora si è nutrito di zone grigie in maggior parte derivanti dalle ambiguità della regione basilicata, la nostra contrarietà alle stesse rimane totale

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il programma passo per passo – 4) acque pubbliche

il programma passo per passo – parte 4) acque pubbliche 

 

Passiamo alla parte del programma dedicata alle acque, premettendo la necessità improrogabile del varo di un Testo Unico Regionale sulle Acque che recepisca tutte le indicazioni dei recenti referendum e stabilisca:

I. Dichiarazione programmatico-statutaria che ponga il bene “Acqua bene comune e patrimonio pubblico indisponibile”, recependo i programmi dei principali movimenti mondiali per l’acqua.

Apparentemente questa asserzione sembra superflua, ma occorre ribadire che in sede legislativo-statutaria tale punto assume una valenza “a cascata” per ogni atto, provvedimento e fatto concreto che attiene alle acque ed alla loro gestione (usiamo il termine acque per meglio definire i differenti utilizzi delle stesse, ognuno necessitante di considerazioni pratiche proprio a partire dagli usi che della risorsa si fanno…basti pensare alla differenza tra acque ad uso potabile, irrigue, minerali, ad uso civile ed industriale, alle acque meteoriche, alle acque reflue di differente natura)

II. “Servizio Idrico Integrato” come servizio pubblico inalienabile e non cedibile ad alcun titolo, sia nella sua totalità, sia nelle sue parti, in gestione a soggetti giuridici che non siano enti pubblici o organismo unico di diritto pubblico ad azionariato di cittadinanza.

Chiariamo in questo modo che se il soggetto gestore delle acque non può in ogni caso essere un privato che trae profitti, allo stesso modo non debbono esistere figure giuridiche di diritto privato a gestire lo stesso servizio, nella considerazione che se nulla vieta ad una società per azioni anche del tutto partecipata dal pubblico di essere collocata sul mercato (se non per periodi di tempo vincolati), nulla dunque vieta che simili società non possano essere poi controllate da privati…a tale scopo crediamo che l’affidamento della gestione debba in ogni caso essere affidato ad un ente pubblico o, dove la legge lo impedisca o lo renda difficile, a soggetti giuridici quali le società ad azionariato di cittadinanza, società costituite da un capitale sociale detenuto paritariamente da ogni cittadino in modo diretto, quindi nell’emissione di tante azioni quanti siano i cittadini residenti.

III. Modifiche della Legge Regionale n° 36 del 1998 (Servizio Idrico Integrato) atte a regolare il Servizio secondo il principio di cui al punto I) e tese a svincolarne la gestione da logiche di qualsivoglia natura, e genericamente indicate come spartitorie, con previsione per l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di mezzi per un controllo puntuale sulla gestione del Servizio ed un potere di sanzione sulle irregolarità, con la costituzione obbligatoria ed automatica di questo e della Regione in via sussidiaria di parte civile in illeciti e trasgressioni alle norme.

Crediamo che nella apparente complessità del dettato, il fine sia invece del tutto chiaro, sia nella modifica della citata legge che regola il nostro servizio idrico integrato sulla base di quanto esposto al punto I) (Acqua bene comune e patrimonio pubblico indisponibile), sia nell’adottare mezzi di svincolo delle gestione da logiche del tutto evidenti di spartizione politica attraverso concessione di cariche nei consigli di amministrazione, sia nell’assunzione effettiva dell’aato (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) come soggetto di programmazione e controllo con poteri di sanzione sia verso i soggetti a qualsiasi titolo gestori, sia verso chiunque operi nell’appaltistica

IV. Revisione delle norme regionali tese a regolamentare gli usi del patrimonio acqua differenti dall’uso umano, in primis uso industriale ed uso agricolo, che vanno regolamentati e tariffati puntualmente ed in modo tale da garantire un uso razionale del patrimonio idrico regionale e a diminuirne gli sprechi attraverso una capitolazione specifica per ogni attività di utilizzo.

V. Regolamentazione legislativa del settore delle acque reflue e meteoriche.

VI. Regime normativo stringente sulle acque minerali di regolamentazione dell’emunzione dai bacini idro-minerari che le tuteli secondo i principi al punto I) e ne normi puntualmente la possibilità estrattiva sulla base dei regimi pluviometrici degli anni precedenti, con revoca delle concessioni ai privati ed affidamento degli stessi in gestione a consorzi tra i comuni delle aree interessate, e, nelle more della normazione, aumento dei canoni attuali di emunzione di acque minerali nell’ordine del 100%.

Il senso di questo punto è la necessità divenuta impellente di una regolamentazione del settore non più in maniera prevalentemente contrattuale, ma secondo precisi canoni di legge, ivi compresi quelli di regolare il prelievo di acque sulla base delle capacità rigeneranti delle sorgenti onde impedirne disseccamento o diminuzione della capacità di deposito naturale, adottando specifici metodi di calcolo della possibilità concessa di prelievo delle stesse attraverso l’andamento delle precipitazioni ed il riflusso delle stesse nelle sorgenti, nella più generale intenzione di revoca delle concessioni a soggetti privati per affidarle a soggetti pubblici locali, quali consorzi tra comuni che rendano possibile una integrazione dello sfruttamento delle acque minerali con specifici progetti turistici locali…indispensabile in ogni caso un aumento dei canoni di emungimento che a data attuale risultano essere irrisori rispetto ai volumi di affari generati dalla commercializzazione delle acque minerali

VII. Divieto espresso di utilizzo a qualsiasi titolo, in zone di captazione di sorgenti o in vicinanze di invasi, di sostanze da attività agricola, civile ed industriale ritenute inquinanti sulla base del punto III parte ambiente.

Punto che riteniamo del tutto chiaro nella considerazione della facilità di raggiungimento delle falde idriche di sostanze inquinanti a qualsiasi titolo utilizzate

VIII. Compensazioni ambientali proporzionali al puntuale conferimento in rete delle risorse idriche per i comuni macrofornitori di acqua a qualsiasi uso destinata.

Impropriamente definite royalties, queste compensazioni che potrebbero anche non essere definite in denaro vanno corrisposte ai comuni macro-fornitori in rapporto diretto sia al peso del conferimento idrico, sia alle infrastrutturazioni ospitate sul territorio di competenza nello stabilirsi di rapporti di sinergia e collaborazione con i soggetti pubblici gestori e regolati puntualmente.

IX. Istituzione del consorzio unico regionale per le acque irrigue ed industriali.

L’evidenza che 3 consorzi pubblici per la gestione delle acque irrigue siano un evento non sopportabile per l’economia regionale e per un miglioramento di un servizio che appare strategico rispetto ad obiettivi programmatici che pongono l’agricoltura come vocazione primaria, prevediamo un unico soggetto consortile che assuma su di sé anche la gestione delle acque ad uso industriale, gestione delegata oggi a strutture quali i consorzi di sviluppo industriale di cui prevediamo la messa in liquidazione

X. Definizione dei contenziosi arretrati con le regioni limitrofe ed adeguamento delle tariffe per la fornitura dei servizi con accordi limitativi del prelievo per i soggetti industriali.

Punto che attiene alla definizione dei contenziosi con regioni limitrofe e strutture consortili ed industriali ed alla limitazione dei prelievi di acque per chiunque svolga una attività industriale in loco e fuori regione di qualsivoglia natura, compresa quella estrattiva

XI. Liquidazione di Acquedotto Lucano s.p.a. ed Acqua s.p.a. in accordo al punto II) e passaggio dei regimi idrici di proprietà o gestione dei consorzi a.s.i. al consorzio unico di gestione.

XII. Definizione dei rapporti con la liquidanda e.i.p.l.i. nel quadro del passaggio al soggetto unico pubblico di gestione idrica delle sue competenze sul territorio lucano

Chiariamo che i rapporti con eipli (ente per l’irrigazione di puglia, lucania ed irpinia), ente in liquidazione pongono una serie di domande sui soggetti che gestiranno gli invasi e le reti di questa struttura, domande che temiamo possano trovare risposte in società come acqua spa (capitale 60% regione basilicata, 40% regione puglia) che di fatto risulterebbero soggetti proprietari difficilmente controllabili per quanto espresso al punto II) e che andrebbero quindi sostituiti dal consorzio unico per ciò che attiene le parti di competenza della regione.

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l’unica convenienza è l’intelligenza…

ieri a matera un signore mi dice…”complimenti per la sua analisi lucidissima ed il progetto davvero innovativo e di rilancio della nostra regione…lei è senz’altro il più preparato ed intelligente, e non solo dei candidati alle primarie!”…gli dico…”allora mi sosterrà?”…e lui “volentieri, purtroppo sono già impegnato!”…

ecco qui sta il nodo lucano, la convenienza, l’obbligo, il supposto dovere di stare con qualcuno che non si stima, ma di cui si ha bisogno…

forse per una volta provare a scegliere con intelligenza e non per convenienza, farebbe capire che l’unica vera convenienza è scegliere con intelligenza!!!

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15/09/2013

la chiusura del tribunale di melfi apre una grave pagina di conflitto con le istituzioni nazionali…e se pensate che già oggi forniamo il 6% del fabbisogno energetico totale ed a breve arriveremo al 9%, direi che noi lucani diamo e loro tolgono…voglio riflettere ed agire…

miko somma

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il programma passo per passo – 3) ciclo dei rifiuti

il programma passo per passo – parte 3) ciclo dei rifiuti

 

abbiamo articolato la nostra proposta di programma sul ciclo dei rifiuti sia in un vero e proprio documento che qui diamo in versione sintetica, non potendo offrirlo in versione documentale intera, vista sia la corposità che i dettagli tecnici, sia nella forma di una Proposta di Legge Regionale a cura di consiglieri esterni al nostro partito ed a data attuale giacente presso la III commissione regionale in attesa di discussione, avvertendo che nella trattazione del tema la parte sui rifiuti speciali verrà considerata a parte, vista la legislazione nazionale prevalente sul tema stesso:

I. Piano Regionale dei Rifiuti e Ciclo dei rifiuti solidi urbani (rsu) organizzato su base regionale con formazione di un ambito territoriale fondato su 4 zone interdipendenti.

crediamo che ogni forma di organizzazione di un ciclo dei rifiuti efficiente debba superare nella nostra regione la logica della ripartizione per province ed addivenire a soluzioni territorialmente più omogenee e rispondenti ai criteri di economicità e razionalità, quindi alla ripartizione in 4 zone tra loro simili sia per numero di abitanti, e quindi utenza e produzione, che insistenti su una rete viaria comune che impedisca grandi movimentazioni della massa dei rifiuti, evitando l’aggravio dei costi e razionalizzando le fasi di raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento in impianti comuni…queste zone nel nostro piano sono suddivise secondo la cartina acclusa

n.b. la cartina è al momento non leggibile per un problema al file e verrà pubblicata al più presto

II. Formazione di un Consorzio Pubblico tra comuni, province e regione per la gestione dell’intero ciclo che ne garantisca l’assoluta competenza pubblica nel divieto di ingresso dei privati in ogni fase di trasporto, trasformazione, smaltimento, recupero.

la nostra proposta mira ad affidare ad un consorzio pubblico tra soggetti istituzionali (regione, province e comuni in forma singola od associata) l’interezza del ciclo, fatta salva la raccolta, allo scopo di evitare ingressi del privato in un ciclo delicato quale quello dei rifiuti, consorzio che a tutti gli effetti diviene il soggetto gestore del ciclo per le 4 zone individuate e per l’impiantistica

III. Assoluto divieto ad ogni forma di termovalorizzazione, anche attraverso impianti succedanei (centrali a bio-massa) sull’intero territorio regionale e divieto di utilizzo di combustibile da rifiuti per i cementifici od impianti industriali che anche alla data attuale ne facciano già uso.

Riproponiamo per questo punto la cui ratio crediamo chiara la formulazione dell’art. 1 della nostra proposta di legge: “Art. 1 (Principi) I) La Regione Basilicata esclude tassativamente ogni ricorso all’incenerimento dei rifiuti, siano essi non differenziati e definiti “tal quale” o in qualunque modo differenziati, dal proprio sistema di smaltimento dei rifiuti, facendo divieto di termo-valorizzazione attraverso l’uso di combustibili derivati da rifiuti sia liquidi sia solidi per affermare invece quale unico principio, la raccolta differenziata nella modalità porta a porta effettuata per tutte le frazioni merceologiche di cui al piano regionale allegato, ivi compresa la frazione organica, con l’osservanza della normativa, sia europea, sia italiana, volta prioritariamente alle azioni di Prevenzione, Riduzione, Riuso, Riciclaggio e Recupero a freddo dei materiali costituenti i rifiuti;”

IV. Indicazione della raccolta differenziata come volta al solo recupero delle frazioni merceologiche e delle materie seconde, con esclusione di ogni forma di trasformazione in combustibile da rifiuti (cdr o assimilabili).

Anche in questo caso crediamo opportuno rimandare alla nostra proposta di legge, come per ognuno dei punti la cui lettura sia chiara

V. Riduzione a monte della massa del rifiuto attraverso operazioni di incentivo/disincentivo volte ai settori produttivi e distributivi ed attraverso campagne mirate di sensibilizzazione alla raccolta differenziata spinta di tipo domestico.

VI. Trasformazione della tariffa per i rifiuti solidi urbani (tarsu) da tassa basata sulla consistenza immobiliare ed altri parametri a tariffa pagata per il conferimento effettivo di rifiuti.

ciò ovviamente presuppone l’adozione di quei criteri di pesatura e tracciabilità del rifiuto che sono a base di una raccolta domiciliare spinta in grado di far contribuire cittadini ed imprese per il reale peso del rifiuto prodotto, criteri per i quali le soluzioni tecniche esistono e sono già in uso presso amministrazioni pubbliche nazionali ed internazionali

VII. Organizzazione sul territorio regionale di una raccolta domiciliare spinta con tariffazione puntuale e premiale/sanzionatoria del conferito, atta alla separazione delle cinque componenti merceologiche principali, dell’umido da compost e dell’indifferenziato con obiettivo 60%-70% di differenziazione in un anno

chiariamo, ove ciò si rendesse necessario per la miglior comprensione del dettato che tariffazione puntuale significa provvedere ad una precisa ed identificativa bollettazione solo del rifiuto prodotto effettivamente, nello stabilimento di quote di premialità per coloro che ottemperano a criteri di selezione domestica efficiente e di sanzionalità per chi non ottempera, nel principio di base secondo cui il contribuente che ben seleziona le categorie merceologiche del rifiuto fornisce alla gestione del ciclo materiali in grado di essere re-immessi sul mercato e quindi per i quali la tassazione dovrà essere minima e limitata ad una quota costo per l’indifferenziato, mentre il contribuente che non seleziona e quindi fornisce alti quantitativi di rifiuto indifferenziato deve assumersi un costo maggiore, comprensivo appunto di sanzioni

VIII. Processi di recupero e selezione del materiale riciclato volto all’ottenimento di materie prime seconde (in n. 4 impianti) da conferire ai consorzi di recupero o al settore della riverginazione della materia eventualmente allocabile nel territorio regionale e solo in aree industriali alla data attuale esistente.

in questo punto tocchiamo il tema dell’impiantistica che deve essere allocata nei centri direzionali di ciascuna delle 4 zone già individuate e che deve rispondere al criterio di selezionare ulteriormente materie seconde da conferirsi ai consorzi nazionali o da utilizzarsi localmente in un comparto della riverginazione della materia da allocarsi in una zona industriale già in essere

IX. Processi di compostaggio dell’umido (in numero 4 impianti associati ai succitati ed attraverso il compostaggio domestico) areobici e di bio-metanazione.

sempre sull’impiantistica da allocarsi nei centri direzionali delle 4 zone indichiamo il numero di impianti di compostaggio della sostanza umida secondo tipologie sia di tipo aerobico (compost a più alto valore carbonico, quindi miglior ammendante), che anaerobico (compost a minor valore carbonico, quindi peggiore ammendante, ma con produzione e recupero di bio-gas a valenza energetica)

X. Processi di trattamento dissociativo bio-molecolare per le residue frazioni secche indifferenziate ed i residui di selezione e compostaggio (n. 1 impianti) o processi industriali conformi alle migliori tecnologie disponibili e di cui la Regione si farà carico dell’ottenimento delle licenze quando queste siano proprietà privativa industriale di soggetti terzi.

in questo punto e solo per le frazioni residue (presumibilmente a ciclo il 10-15% del totale del rifiuto) dalle lavorazioni per l’ottenimento di materie seconde, proponiamo l’adozione di questa tipologia di recupero energetico dalle basse temperature di esercizio e nulle produzioni di diossine, fermo restando la reale dimostrazione dell’efficienza del processo rispetto all’impatto che comunque ogni trattamento termico comporta, e nella possibilità di utilizzo dei volumi liberi nelle discariche regionali per allocare tale quota di rifiuto, fino alla migliore soluzione di smaltimento dello stesso

XI. Finanziamento iniziale del sistema del ciclo integrato dei rifiuti attraverso la legge regionale sulla re-industrializzazione ed altri fondi regionali, nazionali e comunitari e gestione corrente alimentata dalla tariffa premiale, dai corrispettivi per le vendite di materie seconde e compost, dai risparmi dell’utilizzo diretto per le necessità del ciclo di bio-carburanti e bio-gas ottenuti dalla vendita degli stessi esclusivamente a consorzi e municipalità dei trasporti, dai risparmi sui conferimenti in discarica.

punto che appare chiaro, dovendosi comunque provvedere alla copertura finanziaria del ciclo e dell’organizzazione impiantistica e logistica in sede preventiva, investimento da realizzarsi attraverso partite finanziarie inutilizzate o al cui differente utilizzo si possa provvedere nell’ottica di un ripensamento degli obiettivi prioritari regionali, attraverso specifiche contribuzioni nazionali e comunitarie ed attraverso il ritorno economico delle vendite di materie riselezionate ed i notevoli risparmi derivanti dal non conferimento in discarica dei materiali

XII. Blocco alla costruzione di nuove discariche od all’ampliamento delle esistenti, ove ciò non fosse necessario per le temporanee esigenze di messa in opera del nuovo piano regionale dei rifiuti, messa in sicurezza degli impianti da chiudere, revisione delle gestioni ed impianti di video-sorveglianza delle discariche organizzati su un sito web indipendente ed atto al controllo casuale della popolazione.

Appare chiaro che nella realizzazione del ciclo proposto, nuove discariche od ampliamenti delle stesse non giustificati dalle esigenze di applicazione del ciclo stesso andranno bloccate, gli impianti da chiudere messi in sicurezza secondo le normative vigenti e le gestioni amministrative attuali sottoposte a vaglio, gli impianti dotati di circuiti di sorveglianza pubblica attraverso l’adozione di tecnologie di controllo indipendente 24 ore su 24 allocate su sito web dedicato.

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