fertility day…

01/09/2016

questa pericolosa buffonata del fertility day (che meno provincialmente si poteva anche chiamare giornata della fertilità) è l’ulteriore prova della demenza catto-bigotto-protofascistoide che avvolge ormai tutta la politica italiana come una pellicola di domopack riutilizzata…qualcuno spieghi a costoro che se la fertilità di un paese è a rischio, le cause sono sempre e solo tutte socio-economiche, poichè anche la cultura del disimpegno familiare nasce dalla mancanza di una prospettiva per il futuro…e qualcuno spieghi a qualcun altro che gli immigrati ed il loro tasso di fertilità servono anche ad impedire che nel paese collassino i servizi

miko somma

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bufera romana a 5 stelle…

ansa – Il capo di gabinetto di Roma Capitale, Carla Raineri, e l’assessore al bilancio Marcello Minenna, hanno rassegnato ieri le proprie dimissioni. E’ quanto si apprende dallo stesso assessore del Comune di Roma.

“Sulla base di due pareri contrastanti, ci siamo rivolti all’ANAC che, esaminate le carte, ha dichiarato che la nomina della dottoressa Carla Romana Raineri a Capo di Gabinetto va rivista in quanto ‘la corretta fonte normativa a cui fare riferimento è l’articolo 90 TUEL’ e ‘l’applicazione, al caso di specie, dell’articolo 110 TUEL è da ritenersi impropria’. Ne prendiamo atto. Conseguentemente, sarà predisposta l’ordinanza di revoca”.

“Ho rassegnato le mie irrevocabili dimissioni già ieri”, dice all’ANSA Carla Romana Raineri. A chi le chiede i motivi della sua scelta risponde che li “espliciterà con un successivo comunicato ufficiale”.

“Rispetto il lavoro del sindaco – commenta Renzi – ha vinto lei, a lei onori e oneri, non metto bocca sulla squadra, chi vince ha la responsabilità e il dovere di governare”.

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ricorderete la querelle sul capo di gabinetto ed il suo stipendio da favola, questione a quanto pare chiarita da un’occhiata più approfondita al testo unico sugli enti locali (tuel) che recita chiaramente

Art. 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica.

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
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(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

mentre era parsa aprirsi una finestra per questa “immoralità” a 5 stelle nell’art. 110 che recita

Art. 110
Incarichi a contratto.

1.   Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. (1)

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. (2)

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

(1) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(2) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56

ma ben al di là della stessa questione stipendio, che tutto sommato rimane un inciampo per dilettanti (ed i 5 stelle lo sono, ciò detto bonariamente) ciò che è da rimarcarsi invece è l’abbandono dell’assessore che apre un “buco” in una giunta già insediatasi con una certa difficoltà e che di certo non farà altro che aprire la porta a profondi dissidi nei grillini romani, dissidi evidenti già perima delle elezioni e palesatisi proprio nella difficoltà ed il ritardo a varare la giunta…

ora si tratta di governi locali, per i quali i 5 stelle potrebbero ben governare, esattamente come chiunque altro, e francamente penso che non si debba prendere a paradigma un caso locale per rinfocolare polemiche nazionali tra 5 stelle e pd (le dichiarazioni di renzi in tal senso sono un mascheramento che da qualche tempo costui adotta per diluirsi nella istituzionalità della sua figura di treccartaro, lasciando le polemiche spicce e viscerali ai suoi fedelissimi), ma il problema rimane tutto e lo esplicito in una domanda…

sono in grado i 5 stelle di governare realtà complesse come una grande citta di 3 milioni di abitanti, capitale del paese e culla di infiniti vizi storici, o addirittura un paese intero?…

io francamente penso di no, ma il risultato delle urne è lì a dire che occorre lasciare tempo alla raggi di prendere dimestichezza con il suo ruolo che, assunti incarichi di governo, non è più quello di usare l’apriscatole, ma appunto governare…

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