non proprio cavilli…

visto che l’insofferenza dei renziani alla giustizia è arrivata al punto di negare l’esistenza stessa delle leggi, sulle quali giudicano tutti i tribunali in ogni grado dei processi, e parlano di “cavilli” – beh, a leggere brani della sentenza, proprio di cavilli non si tratta, ma di palesi inosservanze e violazioni delle norme…che potranno anche essere superate e da superarsi, ma che fino a quando sono tali occorre siano rispettate… soprattutto da parte del governo!!!…

Riguardano le nomine del direttori del Palazzo Ducale di Mantova, della Galleria Estense di Modena, dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli, Reggio Calabria e Taranto, nonché del Parco Archeologico di Paestum

ansa – Il bando “non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani”. Inoltre lo scarto dei punteggi tra i candidati meritava “una più puntuale e più incisiva manifestazione di giudizio da parte della Commissione” valutatrice e la scelta di svolgere le prove orali a porte chiuse non ha assicurato i “principi di trasparenza e parità di trattamento dei candidati“. Queste le motivazioni per le quali il Tar del Lazio, con due distinte sentenze, ha bocciato la nomina dei direttori dei super-musei italiani. I ricorsi erano stati proposti da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi e Francesco Sirano, entrambi concorrenti alla procedura, con riferimento alle nomine del direttori del Palazzo Ducale di Mantova, della Galleria Estense di Modena, dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli, Reggio Calabria e Taranto, nonché del Parco Archeologico di Paestum.

Per il Tar lo scarto minimo dei punteggi tra i candidati meritava un giudizio più incisivo “piuttosto che motivazioni criptiche ed involute”, proprio perché l’ingresso nella ‘terna’ di valutati “era condizionato anche da un apprezzamento minimo della commissione in favore dell’uno o dell’altro concorrente – si legge in una delle due sentenze – tanto da imporsi, in questo caso, una puntuale ed analitica giustificazione in ordine all’assegnazione di ciascun punto con riferimento ai dieci candidati ammessi al colloquio”.

In merito poi al meccanismo di selezione, per i giudici amministrativi “il bando non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001”; anche perché “se il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente”.

In più i giudici amministrativi censurano la scelta di far svolgere la prova orale ‘a porte chiuse’. “Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale – si legge nelle sentenze – al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso a chiunque voglia assistervi” compresi i candidati affinché possano verificare “di persona il corretto operare della commissione”.

————————————————————————

d.lgs. 165/2001

Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche’ i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

 

legge 23 agosto 1988, n. 400

art. 17.

Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; 
Testo vigente al 2 settembre 2008
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 
e) [abrogata dall’art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.]. 
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono: 
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione; 
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati; 
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali. 
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

Pubblicato in Blog