ecco cosa dice, in sintesi ed in esteso, lo ius soli…

Saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati nel territorio della Repubblica, di genitori stranieri almeno uno dei quali abbia un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Servirà la dichiarazione di volontà di un genitore, o di chi ne esercita la responsabilità, all’ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del minore, entro il 18esimo anno.
 
In assenza di tale dichiarazione potrà essere il diretto interessato a richiederla, entro il 20esimo anno. Altrimenti, per gli stranieri nati e residenti in Italia legalmente, senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza sale a due anni dalla maggiore età.
 
 
Possono ottenere la cittadinanza i minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il 12esimo anno, che abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti del sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali.
 
La frequenza del corso di istruzione primaria deve essere coronata dalla promozione. La richiesta spetta al genitore, cui è a sua volta richiesta la residenza legale, o all’interessato stesso, entro due anni dalla maggiore età. Le nuove norme valgono anche per gli stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, all’approvazione della legge, il limite di età dei 20 anni per farne richiesta. Al Viminale 6 mesi per il rilascio del nulla osta.
 
ed ecco cosa dice in esteso il testo del disegno di legge al senato
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all’articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all’articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all’articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all’articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all’estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall’amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all’articolo 10.

Art. 23-ter. — 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell’ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare».

2. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 3.

(Disposizione sull’ambito di applicazione)

1. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d’età previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l’iscrizione e l’annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell’interno il nulla osta relativo all’insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell’ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall’articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge.

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libera nos a malo…

i grillini non votano lo ius soli, accampando scuse che non stanno in piedi e che, oltre al solito elettoralismo, denotano una tendenza destra di un movimento che pur di raccattare voti ovunque, anche nelle pieghe del peggior visceralismo, sarebbe disposto a qualsiasi cosa …vergognatevi!!!…

la legge non è delle migliori (dopotutto la capacità di scrivere leggi dei renziani è limitata, mentre con le balle vanno meglio), ma a legislatura ormai al termine, non era forse il caso di dare qualche certezza, rimettendoci poi mano nella prossima, ad 800.000 persone che vivono qui da anni ed anni, parlano italiano e sono italiane a tutti gli effetti?…

dio della democrazia, se ci sei, liberaci da renziani e grillini

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augurissimi, gillo…

(ANSA) – MILANO, 16 GIU – È iniziato con una standing ovation a Gillo Dorfles l’omaggio all’artista e critico di 107 anni che è uno dei momenti clou della Milano Arch Week.
    All’arrivo Dorfles ha preso un caffè con il sindaco Giuseppe Sala, il direttore della Triennale Andrea Cancellato e il direttore artistico della Arch Week Stefano Boeri al bar della Triennale. Poi salito al primo piano nell’aula magna ha ricevuto l’applauso scrosciante del pubblico venuto alla presentazione del libro ‘Paesaggi e personaggi di Gillo Dorfles’. Il direttore gli ha dato il bentornato “a casa” in Triennale, dove solo lo scorso anno si è tenuta una mostra con i suoi ultimi disegni…

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