il programma 2018 – 2. ambiente

2). Ambiente

in questa sezione tratteremo di principi generali di conservazione, cura e tutela del patrimonio ambientale lucano, demandando a singole sezioni del programma l’applicazione pratica dei principi esposti:

I. Dichiarazione programmatica e statutaria dell’incontaminatezza del territorio come obiettivo prioritario della regione (vedi 1. agricoltura).

un principio attivo come guida ad ogni utilizzo del territorio

II. Istituzione della Consulta Regionale dell’Ambiente, composta da esperti del settore, funzionari delegati dalla Regione, docenti universitari ed aperta alla partecipazione popolare sulla base di ricognizioni ed avvisi pubblici alla disponibilità, con attribuzione di parere consultivo obbligatorio per le attività deliberative di giunta e consiglio regionale in tema di ambiente e materie connesse.

Pur essendo già presenti tavoli consultivi regionali, si vuol rimarcare il maggior ruolo che tale consulta deve assumere nella previsione che il parere della stessa diventi appunto obbligatorio per ogni attività di giunta e consiglio come elemento costruttivo, visto il carattere non solo tecnico, ma rappresentativo (partecipazione popolare di associazioni, anche non riconosciute in forma pubblica, ma impegnate nella tutela ambientale

III. Divieto espresso all’attraversamento su qualsiasi mezzo di trasporto, allo stoccaggio in qualsiasi forma, alla lavorazione a qualsiasi stadio ed all’utilizzo a qualsiasi titolo nel territorio regionale di sostanze ritenute tossico-nocive per l’uomo da rilevanze scientifiche certe e/o letteratura scientifica prevalente, ivi comprese materie prime e derivati atte alla produzione di energia nucleare a scopi civili e/o militari, nelle more di potestà statali in materia, previa redazione di un elenco aggiornato annualmente di sostanze proibite a cura della Consulta di cui al punto II, con statuizione legislativa del Consiglio Regionale.

nelle materie di competenza regionale o concorrenti vi deve essere un divieto espresso attraverso legge regionale a quanto indicato al punto, con obiettivo tenere lontane dal territorio della regione materie, fasi industriali e di stoccaggio, attraversamenti del territorio che possono nuocere ai principi di incontaminatezza già espressi, divieti aggiornati da redazione annuale di un elenco di sostanze e processi proibiti, nella collaborazione di enti specifici (di seguito indicati) per un supporto scientifico a sostegno tali divieti ed in osservanza del principio generale di precauzione, normati annualmente con legge regionale di aggiornamento

IV. Redazione a cura della Consulta e degli Uffici Regionali di un Piano di Sicurezza Industriale Regionale e di una Tabella Regionale dei Limiti delle Emissioni nella totalità del territorio regionale in accordo ai parametri legislativi nazionali e per zone specifiche in accordo alla potestà legislativa regionale.

intendiamo procedere alla redazione di un piano di sicurezza industriale regionale, a carattere di legge regionale in materia, che analizzi puntualmente le criticità evidenti ed eventuali, per distretto e con riferimento ai singoli stabilimenti ed alla logistica energetica ed infrastrutturale, e ponga in atto tutta l’attività informativa alle popolazioni, nonché la redazione, in accordo alle potestà regionali in materia, di una tabella delle emissioni ambientali consentite, compresi impatti emissivi gassosi, liquidi, solidi, fluidi, sonori, olfattivi, visuali e paesaggistici, con limiti conseguenti alla statuizione di incontaminatezza del territorio a cui deve attenersi qualsiasi attività industriale sul territorio regionale (vedi anche parte industria)

V. Chiusura di ogni impianto o plesso industriale in sub-ordine a quanto stabilito al punto III) che non si adegui al Piano di Sicurezza Industriale Regionale entro il termine di mesi 12 (dodici)

ogni intrapresa che violi l’osservanza di tali parametri sarà obbligata all’adeguamento in un tempo congruo quale riteniamo che sia un anno per ogni genere di stabilimento od attività

VI. Divieto espresso ai processi di combustione nei settori della produzione energetica e del trattamento dei rifiuti solidi urbani ed industriali (vedere la parte ciclo dei rifiuti ed energia)

chiariremo nella parte specifica del programma relativa al ciclo dei rifiuti

VII. Ristrutturazione amministrativa del dipartimento ambiente (vedi premessa al punto 1. agricoltura)

un nuovo indirizzo delle politiche ambientali deve passare da una ristrutturazione del dipartimento regionale all’ambiente, non solo per le necessità organizzative di quanto indicato in premessa al punto I) (accorpamento del dipartimento ambiente e del dipartimento agricoltura in un inter-dipartimento), ma nella previsione di una revisione per competenze e titoli dell’utilizzo del personale dirigenziale ed organizzativo, fatte salve le leggi dello stato

VIII. Ristrutturazione dell’ARPAB, ottenimento delle potestà certificanti in materia ambientale, controllo popolare della gestione attraverso un tavolo interno all’agenzia aperto alla partecipazione di comitati ed associazioni ambientaliste, trasparenza nella gestione dei dati di monitoraggio immediatamente resi noti sul sito web dell’agenzia, anche nelle more della validazione degli stessi.

l’agenzia questi anni ha dimostrato carenze e criticità evidenti e non risolvibili se non attraverso una profonda ristrutturazione che la renda “una agenzia dei cittadini”, con immediato ottenimento di ogni potestà in tema di validazione dei dati ad oggi non posseduta, l’apertura di un confronto coerente e continuo con le popolazioni, la massima trasparenza sulla pubblicità dei dati ambientali immediatamente disponibili, con un oculato controllo politico

IX. Avvio immediato delle bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionale (SIN) sia attraverso interlocuzione apicale diretta e puntuale nelle sedi specifiche, sia attraverso autonome iniziative consiliari, sia attraverso l’istituzione di un ufficio ad hoc per l’avvio immediato di quanto già finanziato e/o da finanziarsi, con una specifica attività di bonifica a cura dell’ente regionale dei siti rinvenuti in seguito ad ispezioni, indagini, denunce e sentenze con facoltà di rivalsa totale e/o facoltà di richiesta di sequestro cautelare sui soggetti ritenuti responsabili.

è primario il ruolo di stimolo dell’ente regione rispetto a tematiche di risanamento ambientale già certificate (siti di interesse nazionale) e che potrà essere praticato solo nella responsabilizzazione delle cariche istituzionali regionali verso il ripristino ambientale dei siti in oggetto, nell’affiancamento di una più costante e pronta opera di messa in sicurezza dei territori oggetto di inquinamenti, nelle more di quanto già disposto dalle leggi vigenti, ma in nuovo ordine di priorità di intervento da parte dell’ente regione nella prevenzione e repressione (vedi punto XI), polizia ambientale regionale) di ogni forma di inquinamento ambientale, e nella più pronta attività in giudizio contro ogni responsabile

X. Apertura di un sito web regionale dedicato alla consultazione ex-ante di ogni progetto presentato presso le rispettive sedi di regione, province e comuni in tema di energia/ambiente/attività produttive allo scopo di rendere immediatamente pubblico, secondo convenzioni internazionali, ogni procedimento soggetto a valutazione dei competenti uffici, la cui documentazione in formato elettronico assuma carattere documentale e probatorio nella presentazione di osservazioni ed opposizioni da parte di enti, associazioni e cittadini.

è di vitale importanza la pubblicità delle attività di terzi presso le pubbliche amministrazioni nelle materie in questione e si richiede non solo la realizzazione dello strumento informatico in aggiornamento, ma che vengano resi disponibili le documentazioni relative in un formato documentale e probatorio, al fine di costituire esse stesse già nella forma di pubblicazione sul sito, documento atto a consentire le attività di presentazione di osservazioni ed opposizioni verso le istanze relative, nell’ottica di superare le difficoltà delle procedure di accesso agli atti

XI. Formazione della Polizia Ecologica Regionale, a partire dalla fusione delle Polizie Provinciali e nel concorso delle Polizie Locali, come entità di polizia giudiziaria indipendente dall’attività politica.

esistente in nuce nel raggruppamento delle polizie provinciali in un unico corpo regionale, tuttavia mai composto e reso effettivo, l’organo si intende come un corpo specializzato nella prevenzione, vigilanza e repressione dei reati ambientali con l’ausilio delle polizie locali, e tale comunque da rappresentare nella sua autonomia valido ausilio ai corrispondenti nuclei di sicurezza ad oggi presenti sul territorio della regione e previsti nella legislazione dello stato

XII. Automatica costituzione di parte civile della Regione Basilicata ed in sub-ordine di ogni ente territoriale interessato nelle procedure giudiziali su reati ambientali sulla scorta di apposita legge regionale.

presa in carico da parte degli uffici legali della regione, in proprio ed in rappresentanza sussidiaria per tutti gli enti territoriali della regione, della più immediata ed efficace attività di tutela degli interessi collettivi attraverso l’automatica costituzione in giudizio penale e civile contro gli autori di reati ambientali

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