il programma 2018 – 6. energie e politiche energetiche

6) energie e politiche energetiche

La Basilicata non può supportare ulteriori produzioni energetiche, siano esse connesse all’estrazione di fonti fossili che alla produzione da fonti rinnovabili e/o assimilabili, escluso quanto alla necessità di auto-sufficienza

I. Rimodulazione del PIEAR, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ed in ogni caso in accordo al seguente punto II), sui principi dell’auto-sufficienza energetica tarata sulle reali necessità certificate sui consumi integrati degli ultimi due anni, sulla realizzazione di piccoli impianti in/off grid a gestione comunale od inter-comunale, sulla rete corta regionale, sulle reali capacità produttive nel rispetto del territorio secondo principi di sostenibilità, sull’intervento pubblico prevalente nel settore energetico.

un piano energetico regionale attinente alle necessità del territorio e non del mercato, organizzato sull’auto-produzione per il raggiungimento della auto-sufficienza energetica (la regione produrrà a breve circa il 9% del fabbisogno energetico globale del paese), con il sostanziale ribaltamento produttivo fondato sulla conoscenza dei consumi energetici aggregati e per settore, quindi disaggregati per aree omogenee, e la ragionevole corrispondenza tra questi e la stessa produzione con la costruzione di soli piccoli impianti ad energie tarati sui consumi accertabili e gestiti dalle comunità, anche non connessi in rete, individuando tipologie produttive coerenti sia alle reali possibilità del territorio di produrre secondo tipologie energetiche, sia ad ospitare gli stessi impianti per ragioni di ordine ambientale ed economico, in uno schema di compartecipazione dei cittadini alla produzione

II. Dichiarazione di intenti che stabilisca l’energia prodotta e producibile in loco come “bene comune regionale”, assoggettandola ai principi di gestione pubblica dell’acqua (vedi parte del programma acque) e legge regionale che sancisca la non realizzazione di impianti energetici fondati sui processi di combustione e/o cogenerazione

la produzione energetica locale, al pari dell’acqua, deve essere gestita secondo canoni di “bene comune”, stabilendosi legislativamente inoltre che le energie da processi di combustione secondaria non sono considerabili come energie rinnovabili

III. Liquidazione immediata della Società Energetica Lucana e sua trasformazione in ente pubblico a carattere non economico di produzione, gestione e distribuzione energetica od in alternativa in società ad azionariato di cittadinanza.

intendiamo inabilitare ogni tratto di gestione privatistica della società con la sua liquidazione e l’affidamento delle sue competenze ad un ente di diritto pubblico (agenzia regionale dell’energia o ad una società ad azionariato di cittadinanza sul modello di quanto previsto per acquedotto lucano)

IV. Istituzione di una Autorità Energetica regionale indipendente e della Commissione Mista Consiliare sull’Energia, costituita sulla base dei principi di quanto alla analoga commissione mista citata nella parte del programma industria e politiche industriali e con essa relazionante.

autorità energetica che vigilerà su ogni aspetto riguardante la gestione e produzione di energia sul territorio regionale

V. Istituzione di una commissione di esperti che individui le possibilità di produzione energetica da fonti rinnovabili di ogni comune lucano, stabilisca il fabbisogno prevedibile in rapporto ai piani di sviluppo, individui in modo concertato con le popolazioni locali le fonti utilizzabili, le dimensioni degli impianti (vedi punto I).

VI. Realizzazione a cura della Regione Basilicata di impianti di produzione energetica e consegna della gestione diretta degli stessi ai sindaci, in collaborazione con l’ente energetico al punto III) e l’autorità energetica al punto IV).

VII. Tariffazione energetica regionale per la parte di competenza dell’ente energetico sulla base del costo lordo reale di produzione.

ove per costo lordo di produzione si intende il costo generale della produzione, gestione, manutenzione, distribuzione, costi del personale ed oneri senza alcuna redditività da capitale investito

VIII. Divieto alla realizzazione di impianti energetici superiori a 200 kw sulla base di procedimenti di DIA o procedimenti semplificati, divieto all’utilizzo di terreni agricoli e/o soggetti a vincolo ambientale-paesaggistico per la realizzazione di impianti energetici, ad eccezione dei casi di comprovata irrealizzabilità degli impianti previsti sulle superfici edilizie esistenti o su aree ex aree industriali (vedi parte industria punto VIII).

IX. Regolamentazione puntuale della possibilità di utilizzo e produzione di bio-masse o materie prime agri-energetiche solo per impianti off-grid di stretta auto-sufficienza locale (vedi punto II) o di uso privato in termo-camini di piccola taglia a recupero energetico.

regolamentare un utilizzo residuale e locale delle bio-masse, incentrando il loro utilizzo sul fabbisogno e sulle condizioni di approvvigionamento locale e normare sull’utilizzo delle stesse in termo-camini domestici atti al recupero energetico

X. Moratoria delle domande di realizzazione di nuove centrali eoliche di ogni taglia pervenute presso la Regione Basilicata fino a rimodulazione del PIEAR,  e legge stringente sul mini-eolico

XI. Opposizione in ogni sede ad ogni progetto di realizzazione di impianti energetici fondati sui processi di combustione nell’intero territorio, compresa ogni forma di centrali o strutture attinenti a trasporto, stoccaggio, trattamento degli stessi, con rilettura critica di tutti i pareri espressi ed eventuale negazione degli stessi sulla base dei principi di auto-tutela e precauzione.

XII. Avvio immediato delle procedure di opposizione in ogni sede legale ed amministrativa a procedimenti di allocazione di strutture energetiche autorizzate in Regione Basilicata sulla base di disposizioni legislative nazionali che contrastino con i punti espressi in questa parte del programma ed in ognuna delle precedenti.

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