il programma 2018 – 7. Acque pubbliche

7). Acque pubbliche

In premessa è necessità improrogabile il varo di un Testo Unico Regionale sulle Acque

I. Dichiarazione programmatico-statutaria che ponga il bene “Acqua” come bene comune e patrimonio pubblico indisponibile.

Apparentemente superflua, ma in sede legislativo-statutaria tale punto assume una valenza “a cascata” per ogni atto che attiene alle acque ed alla loro gestione (usiamo il termine acque per meglio definire i differenti utilizzi delle stesse, nelle differenze legislative tra acque ad uso potabile, irrigue, minerali, ad uso civile ed industriale, alle acque meteoriche, alle acque reflue di differente natura)

II. “Servizio Idrico Integrato” come servizio pubblico inalienabile e non cedibile ad alcun titolo, sia nella totalità, sia nelle parti, a soggetti giuridici che non siano enti pubblici o organismo unico di diritto pubblico ad azionariato di cittadinanza.

Se il soggetto gestore delle acque non può essere un privato che ne trae profitti, allo stesso modo non debbono esistere figure giuridiche di diritto privato a gestire lo stesso servizio, ed a tale scopo l’affidamento della gestione può essere affidato solo ad ente pubblico o a soggetti giuridici ad azionariato di cittadinanza costituiti da un capitale sociale detenuto paritariamente da ogni cittadino in modo diretto, quindi nell’emissione di tante azioni quanti siano i cittadini residenti.

III. Modifiche della Legge Regionale n° 36 del 1998 (Servizio Idrico Integrato) atte a regolare il Servizio secondo il principio di cui al punto I) e tese a svincolarne la gestione da logiche di qualsivoglia natura indicate come spartitorie, con previsione per l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di mezzi per un controllo puntuale sulla gestione del Servizio ed un potere di sanzione sulle irregolarità, con la costituzione obbligatoria ed automatica di questo e della Regione in via sussidiaria di parte civile in illeciti e trasgressioni alle norme.

il fine chiaro, sia della modifica della citata legge sulla base di quanto esposto al punto I) (Acqua bene comune e patrimonio pubblico indisponibile), sia nell’adottare mezzi di svincolo delle gestione da logiche di spartizione politica attraverso cariche nei consigli di amministrazione, sia nell’assunzione effettiva dell’aato (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) come soggetto di programmazione e controllo con poteri di sanzione sia verso i soggetti a qualsiasi titolo gestori, sia verso chiunque operi nell’appaltistica, è la totale pubblicizzazione dei rapporti giuridici su un bene pubblico e comune

IV. Revisione delle norme regionali tese a regolamentare gli usi del patrimonio acqua differenti dall’uso umano, in primis uso industriale ed uso agricolo, che vanno regolamentati e tariffati puntualmente ed in modo tale da garantire un uso razionale del patrimonio idrico regionale e a diminuirne gli sprechi attraverso una capitolazione specifica per ogni attività di utilizzo.

V. Regolamentazione legislativa del settore delle acque reflue e meteoriche.

VI. Regime normativo più stringente sulle acque minerali al fine di regolamentare l’emunzione dai bacini idro-minerari nelle tutele del principio al punto I), regolando la possibilità estrattiva sulla base dei regimi pluviometrici degli anni precedenti, con progressiva revoca in scadenza delle concessioni ai privati ed affidamento in gestione a consorzi tra i comuni delle aree interessate, e, nelle more della normazione, aumento dei canoni attuali di emunzione di acque minerali nell’ordine del 100%.

regolamentazione del settore non più in maniera contrattuale, ma secondo canoni di legge, ivi compresi il prelievo sulla base delle capacità rigeneranti delle sorgenti, adottando specifici metodi di calcolo scientifico, in un processo progressivo di revoca delle concessioni in scadenza a soggetti privati per affidarle a soggetti consortili pubblici locali, per una integrazione dello sfruttamento delle acque minerali con specifici progetti turistici locali

VII. Divieto espresso di utilizzo a qualsiasi titolo, in zone di captazione di sorgenti o in vicinanze di invasi, di sostanze da attività agricola, civile ed industriale ritenute inquinanti sulla base del punto III parte ambiente.

VIII. Compensazioni ambientali proporzionali al puntuale conferimento in rete delle risorse idriche per i comuni macro-fornitori di acqua a qualsiasi uso destinata.

IX. Istituzione e messa a regime del consorzio unico regionale per le acque irrigue ed industriali.

Va superata la gestione delle acque ad uso industriale, gestione delegata oggi a strutture quali i consorzi di sviluppo industriale di cui prevediamo la messa in liquidazione

X. Definizione dei contenziosi arretrati con le regioni limitrofe ed adeguamento delle tariffe per la fornitura con accordi limitativi del prelievo durante fasi di criticità per i soggetti industriali.

XI. Liquidazione di Acquedotto Lucano s.p.a. ed Acqua s.p.a. in accordo al punto II) e passaggio dei regimi idrici di proprietà o gestione dei consorzi a.s.i. al consorzio unico di gestione.

XII. Definizione dei rapporti con e.i.p.l.i. nel quadro del passaggio al soggetto unico pubblico di gestione idrica delle sue competenze sul territorio lucano

i rapporti con eipli (ente per l’irrigazione di puglia, lucania ed irpinia), ente in liquidazione pongono una serie di domande sui soggetti che gestiranno gli invasi e le reti di questa struttura, domande che temiamo possano trovare risposte in società come acqua spa (capitale 60% regione basilicata, 40% regione puglia) che di fatto risulterebbero soggetti proprietari difficilmente controllabili per quanto espresso al punto II) e che andrebbero quindi sostituiti dal consorzio unico per ciò che attiene le parti di competenza della regione.

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