il programma 2018 – 9. Ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

9). Ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

Il ciclo dei rifiuti è soprattutto il piano con cui si organizza la gestione dello stesso ciclo, un aspetto tecnico che forniamo in versione sintetica basandoci sulle proposte legislative in merito, a sua volta fondate su una proposta di legge regionale e un piano rifiuti ad essa collegato che qualche anno fa presentammo al consiglio regionale e che riteniamo tuttora valido nella necessità di rivederlo alla luce di quanto comunque realizzato finora (la parte sui rifiuti speciali verrà considerata a parte, vista la legislazione nazionale prevalente sul tema), dovendo partire però da due premesse essenziali, la cancellazione di EGRIB, ovvero un ente di gestione del tutto inefficace ed inefficiente che accorpa rifiuti ed acqua e che riteniamo dannoso per una corretta prassi amministrativa di fenomeni diversi, e la necessità di rivedere un piano regionale dei rifiuti inefficace e per alcuni versi pericoloso

il link della nostra proposta base http://www.comitatonooilpotenza.com/?page_id=2822

I. Nuovo Piano Regionale dei Rifiuti e Ciclo dei rifiuti solidi urbani (rsu) organizzato su base regionale con formazione di un unico ambito territoriale fondato su 4 zone interdipendenti.

l‘organizzazione di un ciclo dei rifiuti efficiente deve superare la logica della ripartizione per province e comuni verso soluzioni territorialmente più omogenee e rispondenti ai criteri di economicità e razionalità, quindi una ripartizione in 4 zone tra loro simili sia per numero di abitanti, quindi utenza e produzione, insistenti su una rete viaria comune che impedisca grandi movimentazioni dei rifiuti, evitando l’aggravio dei costi e razionalizzando le fasi, zone che individuiamo secondo la cartina acclusa

 Nessun testo alternativo automatico disponibile.

II. Formazione di un Consorzio Pubblico tra comuni, province e regione per la gestione dell’intero ciclo che ne garantisca l’assoluta competenza pubblica, nel divieto di ingresso dei privati in ogni fase di trasporto, trasformazione, smaltimento, recupero.

un consorzio pubblico tra soggetti istituzionali (regione, province e comuni in forma singola od associata), che diviene soggetto gestore del ciclo per le 4 zone individuate e per l’impiantistica, l’interezza del ciclo, fatta salva la raccolta

III. Assoluto divieto ad ogni forma di termo-trattamenti dei rifiuti, anche attraverso impianti succedanei (centrali a bio-massa) sul territorio regionale e graduale divieto di utilizzo di combustibile da rifiuti per i cementifici o impianti industriali che anche a data attuale ne facciano uso.

IV. Indicazione della raccolta differenziata come volta al recupero delle frazioni merceologiche e delle materie seconde, con esclusione di ogni forma di trasformazione in combustibile da rifiuti (cdr o assimilabili).

V. Riduzione a monte della massa del rifiuto attraverso operazioni di incentivo/disincentivo volte ai settori produttivi e distributivi ed attraverso campagne mirate di sensibilizzazione alla raccolta differenziata spinta di tipo domestico.

VI. Trasformazione della tariffa per i rifiuti solidi urbani (tarsu) da tassa basata sulla consistenza immobiliare ed altri parametri a tariffa pagata per il conferimento effettivo di rifiuti.

presupposto l’adozione di criteri di pesatura e tracciabilità del rifiuto che sono a base di una raccolta domiciliare spinta in grado di far contribuire per il reale peso del rifiuto prodotto, criteri per i quali le soluzioni tecniche sono già in uso presso amministrazioni pubbliche

VII. Organizzazione di una raccolta domiciliare spinta con tariffa puntuale e premiale/sanzionatoria del conferito, atta alla separazione delle cinque componenti merceologiche principali, dell’umido da compost e dell’indifferenziato con obiettivo 70-80% di differenziazione in un anno sull’intero territorio regionale

una precisa bollettazione del solo rifiuto prodotto, con quote di premialità per chi ottempera ad una selezione domestica efficiente e di sanzioni per chi non ottempera, nel principio base secondo cui chi ben seleziona fornisce alla gestione del ciclo materiali in grado di essere re-immessi sul mercato, per cui la tassazione dovrà essere limitata ad una quota costo per l’indifferenziato

VIII. Processi di recupero e selezione del materiale riciclato volto all’ottenimento di materie prime seconde (in n. 4 impianti ripartiti per le zone individuate) da conferire ai consorzi di recupero o al settore della ri-verginazione della materia allocabile nel territorio regionale solo in aree industriali.

IX. Processi di compostaggio dell’umido (in numero 4 impianti associati ai succitati ed attraverso il compostaggio domestico) areobici e di bio-metanazione.

compostaggio secondo tipologie sia di tipo aerobico (compost a più alto valore carbonico, quindi miglior ammendante), che anaerobico (compost a minor valore carbonico, quindi peggiore ammendante, con produzione e recupero di bio-gas a valenza energetica)

X. Processi di trattamento dissociativo bio-molecolare per le residue frazioni secche indifferenziate ed i residui di selezione e compostaggio (n. 1 impianti) o processi industriali conformi alle migliori tecnologie disponibili e di cui la Regione si farà carico dell’ottenimento delle licenze quando queste siano proprietà privativa industriale di soggetti terzi.

solo per le frazioni residue (presumibilmente a ciclo il 10-15% del totale del rifiuto) dalle lavorazioni per l’ottenimento di materie seconde, una tipologia di recupero energetico a basse temperature di esercizio, nella reale dimostrazione dell’efficienza del processo e nell’aperura di un dialogo con la comunità sulla sua adottabilità come tipologia tecnica di smaltimento del residuo

XI. Finanziamento iniziale del sistema del ciclo integrato dei rifiuti attraverso i fondi della legge regionale sulla re-industrializzazione ed altri fondi regionali, nazionali e comunitari, con obbligo di gestione alimentata dalla tariffa premiale, dai corrispettivi per le vendite di materie seconde e compost, dai risparmi dell’utilizzo diretto per le necessità del ciclo di bio-carburanti e bio-gas ottenuti dalla vendita degli stessi esclusivamente a consorzi e municipalità dei trasporti, dai risparmi sui conferimenti in discarica.

copertura finanziaria del ciclo e dell’organizzazione impiantistica e logistica attraverso partite finanziarie inutilizzate o al cui utilizzo si possa provvedere in un ripensamento degli obiettivi prioritari regionali, attraverso specifiche contribuzioni nazionali e comunitarie ed attraverso il ritorno economico delle vendite di materie riselezionate ed i notevoli risparmi derivanti dal non conferimento in discarica dei materiali

XII. Blocco all’ampliamento delle discariche esistenti, ove non fosse necessario per temporanee esigenze di messa in opera del nuovo piano regionale dei rifiuti, messa in sicurezza degli impianti da chiudere, revisione delle gestioni ed impianti di video-sorveglianza delle discariche organizzati su un sito web indipendente ed atto al controllo della popolazione.

rifiuti speciali

In premessa ai seguenti punti, i rifiuti speciali, impianti e stoccaggi, meritano un’attenzione particolare alla luce della pericolosità che questi rifiuti presentano per la salute e per l’ambiente, anche sulla base di una legislazione nazionale che autorizza traffico e smaltimento di queste tipologie di scarti pericolosi alla stregua di una merce

A I. Conferma e rafforzamento attraverso specifica legge regionale che integri l’attuale legge regionale n. 59/95, del tassativo divieto di trattamento, trasporto e stoccaggio di rifiuti industriali tossico-nocivi derivanti da qualsiasi procedura non prodotti sul territorio regionale.

A II. Creazione dell’Ufficio Regionale Speciale per i Rifiuti Industriali tossico-nocivi per la gestione, in collaborazione con le commissioni miste di cui alle parti del programma ambiente e rifiuti e la polizia ecologica regionale, delle fasi di trattamento, stoccaggio, smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale.

un superamento delle attuali gestioni separate, pur delegate dalla stessa regione, per ricomporre il quadro delle responsabilità e dei controlli, nell’evidenza che tale gestione deve essere non solo pubblicamente visionabile attraverso la messa in rete di ogni documentazione e sui soggetti abilitati ad ogni fase del loro trasporto, trattamento e stoccaggio, ma sottoposto a controlli delle consulte e dell’organo di polizia ecologica regionale che assume ruolo di controllo preventivo sulla conformità alle norme regionali

A III. Messa in sicurezza ed avvio delle procedure pubbliche di dimissione e chiusura di ogni impianto e/o discarica di rifiuti tossico-nocivi operanti in regione non rientranti nel piano rifiuti, con divieto di ampliamento, anche già autorizzato, di ogni struttura o quota lavorativa ed individuazione delle procedure di riduzione e graduale chiusura di tutte le attività che operino sul territorio regionale non in conformità ai principi di gestione del piano stesso.

A IV. Pubblicazione su un sito web specifico (vedi punto XII) di un registro-banca dati dei soggetti pubblici e privati (e relative partecipazioni) operanti in regione e delle loro attività nella gestione del ciclo, con tracciamento tele-rilevato in tempo reale di ogni mezzo mobile od impianto.

A V. Individuazione a cura dell’ufficio di cui la punto II) di una procedura speciale per fanghi e acque derivanti da estrazioni di idrocarburi e trattamenti produttivi e/o derivanti da operazioni di manutenzione delle infrastrutture di trasporto e dei soggetti ammessi alle operazioni.

rendere chiaro un settore, quello dei fanghi e dei reflui da estrazione e trattamento, ad oggi avvolto in un palude legislativa in cui mancano specifici dettati normativi e strumenti efficaci di controllo a livello regionale

A VI. Divieto di re-iniezione a qualsiasi titolo nel sottosuolo dei rifiuti di cui al punto precedente

A VII. Attività ispettiva e censimento a carico della polizia ecologica dei depositi illegali di rifiuti ed immediate operazioni di messa in sicurezza e bonifica a carico dell’ente regione con automatica costituzione in giudizio contro autori e mandanti dei depositi illegali, e proprietari dei suoli con immediata sospensione di ogni beneficio e/o provvidenza stabilita da ente o sub-ente regionale per le persone fisiche e/o giuridiche ad ogni titolo coinvolte.

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