l’ordinanza predisposta per le regioni

pubblico il testo dell’ordinanza predisposta dalla presidenza del consiglio per le regioni a seguito della riunione di oggi in conferenza stato-regioni, allo scopo di uniformare le ordinanze regionali e non dar modo ad alcune regioni (purtroppo la nostra risulta non solo tra queste, ma capofila di una idiozia che “rinchiude in quarantena” gli studenti di ritorno dalle 5 regioni del nord) di emettere ordinanze l’una diversa dall’altra…faccia tesoro, via verrastro e modifichi subito quell’obbrobio

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE xxx

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione xxx;
VISTA la legge regionale xxx;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure; MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1); 2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; 3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali; 4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi; 5. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione; 6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione droplet.

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS 7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente (allegato 3, indicare i riferimenti dei nominativi e contatti dei medici di sanità pubblica); 8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente; 9. L’Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito; d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine; 10. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre: a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). 11. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; b. divieto di contatti sociali; c. divieto di spostamenti e/o viaggi; d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a. avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica; b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO 13. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.
Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

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i mandanti della strage di bologna

La Procura generale di Bologna ha chiuso, notificando quattro avvisi di fine indagine, la nuova inchiesta sulla Strage del 2 agosto 1980. Tra i destinatari, Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, ritenuto esecutore che avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, questi quattro tutti deceduti e ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori, oltre che in concorso con i Nar già condannati. Altri tre avvisi riguardano ipotesi di depistaggio e falsità ai pm, a vario titolo per depistaggio e falsità ai pm e riguardano Quintino Spella, Domenico Catracchia e Piergiorgio Segatel. L’inchiesta è firmata dall’avvocato generale Alberto Candi e dai sostituti pg Umberto Palma e Nicola Proto che hanno coordinato le indagini di Guardia di Finanza, Digos e Ros.

Flussi di denaro per alcuni milioni di dollari movimentati e, attraverso varie e complesse operazioni, partiti sostanzialmente da conti riconducibili a Licio Gelli e Umberto Ortolani e alla fine destinati, indirettamente, al gruppo dei Nar e a coloro che sono indicati come organizzatori, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi. Il giro di denaro è stato ricostruito dall’indagine della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito dell’inchiesta della Procura generale sulla Strage del 2 agosto 1980

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in vista del referendum – i numeri della rappresentanza ue

Spero sappiate che il 29 marzo si vota al referendum per il taglio dei parlamentari…io voterò contro questo abominio che da noi riduce a 3 i senatori da 7 e a 4 i deputati da 6, chiudendo spazi alla rappresentanza delle forze minori ed a tutto il territorio…prima di cominciare un discorso più ampio è però utile dare un’occhiata al rapporto tra eletti ed elettori nei paesi ue, purtroppo con ancora dentro il regno unito che, come saprete è ufficialmente sortito qualche giorno fa

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