critica ragionata del decreto sblocca italia (a libero uso di cittadini e parlamentari)…parte II

Veniamo ora al titolo V, non quello della costituzione, si intende, ma la parte di questo decreto che si occupa di misure per il rilancio dell’edilizia, e sin dall’inizio dell’articolo 17 dedicato alle semplificazioni nel campo dell’edilizia, qualcosa comincia a stridere poiché emerge chiaramente dalla lettura del lunghissimo articolo e dall’intreccio con le leggi modificate dall’articolo stesso, che il vero tema non è una semplificazione di procedure ad oggi abbastanza agevoli, viste le semplificazioni procedurali degli anni passati, ma una serie di misure che, incoraggiando accorpamenti tra unità immobiliari e piccole variazioni di destinazione d’uso e di pertinenze degli edifici, sostanzialmente non stimola, come pure si supporrebbe o si dovrebbe supporre il mercato immobiliare che segue immediatamente la parte edile (a logica se si costruisce poi si deve anche vendere), quanto deregolamenta le comunicazioni d’obbligo di una serie di attività, come appunto l’accorpamento tra unità immobiliari, le variazioni di destinazione d’uso in zone industriali dismesse o le modifiche di pertinenze per unità produttive che, a mio avviso, darebbero più il via ad operazioni prettamente speculative, che in buona parte risulterebbero sia incontrollabili alla conoscenza ed alla direzione del patrimonio edilizio (che è uno dei compiti della pubblica amministrazione) se non posteriormente alla realizzazione dei manufatti stessi, sia a quel corretto recupero del patrimonio edilizio dei centri storici che è il vero punto focale della ripresa del sistema edilizio…

detto in altri termini, sembra che il pericolo che si annida proprio dietro quelle norme più permissive sia, in un paese dove l’abuso per il vizio condiviso di allargare i propri metri quadri è sotto gli occhi di tutti, più una facilitazione che incoraggia appunto gli abusi stessi che un vero stimolo al settore che – ripeto – necessita di norme e che se non raccordato strettamente al mercato che già vive una condizione di crisi, rischia al meglio di produrre un circuito di cui beneficeranno solo per i pochi fortunati che possono permettersi di comprare immobili o di ristrutturarli…di tecnici compiacenti che firmano di tutto comprese documentazioni statiche e strutturali importanti ne è pieno il paese e per ciò che attiene l’edilizia scolastica vale lo stesso discorso, a maggior ragione poichè sottto i tetti delle scuole ci saranno studenti…

al seguente articolo, il 18, liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo si dà corpo ad una deroga di legge che consente di modificare i contratti di locazione superiori ai 150.000 euro annui e che probabilmente rendendo più fluido il mercato dei fitti dei locali adibiti ad attività produttive, dovrebbe consentire un maggiore dinamismo rispetto a quelle condizioni iniziali fissate al momento della locazione che la crisi ha profondamente modificato, rendendo più difficile per le aziende sostenere i canoni relativi e che il successivo articolo, il 19, prevedendo il non pagamento delle imposte di bollo sugli accordi di riduzione dei canoni, quindi pochi spiccioli, non aiuta certo, riguardando l’esenzione della sola imposta fissa di registro, così pur presentandosi come due elementi migliorativi, questi due articoli sembrano piuttosto pannicelli caldi…

l’articolo 20 è poi una serie di complesse rideterminazioni di quote fiscali e di esenzioni che agiscono principalmente sulle grandi società immobiliari, compresi quei grandi gruppi che negli anni passati hanno lucrato massivamente sul patrimonio degli enti messo in vendita dallo stato a prezzi definibili più di realizzo ed intercettati proprio da alcuni grandi gruppi immobiliari, ma articolo che sostanzialmente, ponendosi finalmente il problema del mercato immobiliare come “motivo” per il settore edile, però non incide affatto sul mercato stesso come stimolo, poiché non produce quelle decise riduzioni di costo che incoraggerebbero gli acquisti e la ripresa reale del settore in concomitanza con un migliore accesso al credito…

tra le pieghe delle complessità di continue modificazioni di leggi precedenti si intravede nella sostanza solo un sostanziale sconto fiscale per le società immobiliari, individuate probabilmente come attori principali del mercato, i soli così in grado di stimolarlo, dimenticando gli effetti nefasti sul mercato stesso che la detenzione di grandi pacchetti immobiliari ha prodotto e produce nel paese…

buona però la deduzione dal reddito imponibile del 20% all’art. 21 per chi acquista una unità immobiliare fino al costo di 300.000 euro per un seguente uso locativo con parametri abbastanza stringenti, anche nella previsione dell’impossibilità di accedervi alle compravendite tra familiari di primo grado (genitori-figli, quindi in sostanza finte vendite per cumulare la deduzione del 20% con il mancato pagamento delle imposte successorie), ma spalmarla su 8 anni forse diviene poco stimolante per l’acquirente, poiché la deduzione annuale effettiva sul reddito imponibile incide per il solo 2,5% annuo, e forse era impossibile ogni altra previsione, visti i maggiori costi di bilancio che la misura comporta, mentre il successivo articolo sul conto termico, il 22, rimane materia di successiva decretazione del ministero dello sviluppo economico, mentre forse avrebbe avuto bisogno di maggiore coraggio che qui non si legge affatto, anche considerando l’impatto positivo che la misura avrebbe sul fabbisogno energetico nazionale…

a mio avviso poco significativo in termini di respiro complessivo del decreto l’art. 23, disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, che si occupa delle vendite con riserva di proprietà, in sostanza degli affitti con possibilità di riscatto dell’unità immobiliare, anche perché immobilizzato da una sua verifica di fattibilità presso le sedi europee per una parte sostanziale della materia normata, ma ottimo in fieri l’art. 24 che dà possibilità ai comuni di regolamentare sconti od esenzioni tributarie specifiche ai cittadini che eseguono lavori di manutenzione od abbellimento di limitate parti del territorio comunale, ma gli esiti applicativi non si possono considerare come separati dalla questione dei minori trasferimenti ai comuni o del patto di stabilità interno, potendo risultare concretamente azzerato il disposto all’articolo nella sostanziale impraticabilità per molti comuni, soprattutto quelli a maggiore sofferenza finanziaria, di rinunciare alla fiscalità locale, sia essa totale o anche solo parziale…

poco produttivo appare anche l’art. 25 che detta provvedimenti urgenti per semplificare od accelerare interventi in materia di patrimonio culturale, perché anche semplificando gli iter, senza specifiche partite finanziarie al rialzo il settore rimane comunque scoperto, a meno che la previsione non riguardi anche e forse riguarda soprattutto gli interventi privati, mentre il successivo art. 26 nel mentre sembra concedere ai comuni ed alle amministrazioni locali di poter acquisire immobili demaniali prevalentemente di proprietà del ministero della difesa, in realtà pone in atto un procedimento di avviso di vendita ai privati a cui dovranno di fatto collaborare gli enti locali redigendo varianti ai piani regolatori che, permettetemi di dubitare, saranno su misura degli interessi degli acquirenti privati che, permettetemi di giudicare, in questo paese troppo spesso si conoscono preventivamente alle stesse gare, anche e soprattutto quando lo stato necessita di far cassa svendendo il patrimonio immobiliare demaniale, escludendo altre e più proficue soluzioni collettive e pubbliche…

sibillino invece l’articolo 27, dedicato al patrimonio inail, dove viene stabilito che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, con successivo decreto del ministero del lavoro verranno individuate opere di pubblica utilità su cui investire attraverso le casse dell’ente, con un termine comunque troppo breve rispetto ai tempi politici usuali per produrre effetti condivisi…

al capo seguente, il VI, misure urgenti per migliorare la funzionalità aereoportuale, all’art. 28 nei primi 3 commi curiosamente si dà corpo ad una misura di tipo retributivo con relative coperture che non si comprende come possa migliorare la funzionalità degli aeroporti, mentre evidente appare la sua sussidiarietà al recente accordo di vendita di alitalia che spalma sullo stato costi per 28 milioni di euro per tre anni per garantire condizioni contrattuali stabilite illo tempore sul contratto collettivo e che oggi gli acquirenti arabi non intendono caricarsi, mentre nei successivi commi si descrive il meccanismo di “fuga” dello stato dai costi dell’apparato di pronto soccorso degli aeroporti che non si comprende affatto quando saranno interamente a carico dei gestori privati…

all’art. 29 infine ci si prende 3 mesi per definire il piano strategico nazionale della portualita’ e della logistica a cura del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, piano di cui nulla per il momento si conosce…

entriamo quindi nel capo VII, misure urgenti per le imprese, cominciando l’analisi dall’art. 30 dedicato alla Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti, campo di intervento importantissimo ed al quale tuttavia, ben individuati una serie di settori di intervento a mio avviso importanti e gravitanti in particolar modo sull’agroalimentare e sul suo rafforzamento in termini di brand e di penetrazione e sua difesa sui mercati esteri, nulla però si dispone concretamente se non una successiva decretazione dei ministeri interessati entro 60 giorni che diventano poi 90 nella redazione di un decreto attuativo per l’istituzione di contributi a fondo perduto in forma di voucher “per l’acquisizione, tra l’altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita’ di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri”, non capendosi assolutamente cosa significhi quel tra l’altro che, nella forma certa che un testo di legge deve assumere, suona davvero imbarazzante in quanto ad indeterminatezza, indeterminatezza che sembra permeare anche il ruolo dell’istituto del commercio estero a cui viene affidato il compito di studiare l’attrazione dell’investimento estero con braccio operativo le figure dell’istituto-agenzia presso le rappresentanza consolari, dei cui compiti operativi e modalità di intervento nulla si dice, e cervello un comitato interministeriale ed interistituzionale istituito ad hoc presso il ministero dello sviluppo economico determinato nella sua composizione, i cui membri, ci si affretta demagogicamente ad affermare, non avranno compensi o gettoni di presenza, ma delle cui funzioni di coordinamento delle strategie nazionali di attrazione degli investimenti esteri nulla si dice, prefigurando strategie che rimangono ancora del tutto vaghe…

più interessante ed in fieri produttivo di valori innovativi è il successivo art. 31 che recepisce la figura dell’albergo diffuso come elemento volano di una riqualificazione dell’offerta turistica del paese, ma che ovviamente demandandosi a successiva decretazione la fase legislativa concreta contiene solo il titolo di una strategia che si spera venga poi realmente perseguita ed adeguatamente sostenuta, sia per il valore turistico ed occupazionale connesso, sia per le azioni collegate al recupero dei centri storici minori, forse dovendosi declinare in questa parte del decreto quella facilitazione all’accorpamento di unità immobiliari contenute invece in altre misure, mentre appare ben poco leggibile il disposto all’art 32 che, volendo implementare il sistema telematico centrale della nautica da diporto, divaga parificando a strutture recettive all’aria aperta i mezzi nautici che consentono pernottamento in rada (sostanzialmente la crocieristica) nel breve periodo corrente tra la conversione del decreto ed il 31 dicembre 2014, sviluppando nell’apparente semplicità del dettato testuale del primo comma un onere di 2 milioni per il bilancio dello stato sempre e solo nel 2014, come si evince dal comma 2…e sarebbe interessante comprendere la ratio ultima di un simile provvedimento…

analizzerò nella prossima pubblicazione di questa critica ragionata la parte più scottante del decreto, quella che ci riguarda più da vicino come lucani ed altri argomenti molto “caldi”…ed uso non a caso il termine scottante…

…(continua)

miko somma