indennità e gettoni di presenza…

proviamo a fare un po’ di chiarezza sulle indennità dei nostri amministratori locali, cioè su quanto percepiscono per il loro impegno i nostri sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri…

ecco quindi un quadro, spero esaustivo delle indennità e gettoni di presenza degli amministratori comunali, stabilite dalla tabella A allegata al D.M. n. 119/2000 allo schema di decreto ministeriale per l’attuazione dell’art. 5 della legge n.122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, presentato dal ministro dell’interno al parere, favorevole, della conferenza stato – città ed autonomie locali, che ne dispone la riduzione…

indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a 1000 abitanti euro 1.290

 ”       ”  da 1.001 a 3.000 abitanti euro 1.450

”       “ da 3.001 a 5.000 abitanti euro 2.170 

”       “ da 5.001 a 10.000 abitanti euro 2.790 

”       “ da 10.001 a 30.000 abitanti euro 3.100

”       “ da 30.001 a 50.000 abitanti euro 3.460

”       “ da 50.001 a 100.000 abitanti euro 4.130 (potenza, matera) 

”       “ da 100.001 a 250.000 abitanti euro 5.010

”       “ da 250.001 a 500.000 abitanti euro 5.780 

”       “ oltre 500.001 abitanti euro 7.800 

occorre ricordare che se il sindaco è lavoratore dipendente o pensionato l’importo riportato va dimezzato, a meno che questi non abbia richiesto l’aspettativa dal lavoro per tutta la durata del mandato, mentre i liberi professionisti percepiscono indennità piena, perchè ritenuti più penalizzati per effetto di oneri fiscali e previdenziali dal reddito d’impresa che ricavano dalla loro attività…

occorre anche ricordare che:

– se la percentuale di entrate proprie del bilancio comunale dall’ultimo rendiconto è superiore alla media regionale, calcolato per fasce di numero di abitanti, scatta una maggiorazione del 3 per cento.

– se la spesa corrente pro capite dell’ultimo bilancio approvato è superiore alla media regionale, calcolata sempre per fasce di popolazione, scatta un incremento del 2 per cento sull’importo in tabella

prevista la facoltà di introdurre ulteriori incrementi fino al 15 per cento dell’importo fissato dalla legge previa assunzione di delibera motivata, ma è possibile anche ridurre o addirittura rinunciare al compenso

il decreto 4 aprile 2000, n. 119 fissa anche il compenso di vicesindaci e assessori, ai consiglieri comunali si attribuiscono invece i cosiddetti gettoni di presenza, una indennità di presenza in aula…

ai vicesindaci ed agli assessori è corrisposto un compenso mensile pari a una percentuale dello stipendio del sindaco, sempre in base al numero di cittadini del comune, esattamente come anche il gettone di presenza dei consiglieri comunali varia a seconda del numero di abitanti del comune in cui sono stati eletti…

indennità di funzione mensile dei vice-sindaci

ai vicesindaci sono corrisposta le seguenti indennità:

15% al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

– comuni con popolazione tra 1000 e 5000 abitanti indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per i sindaci.

– comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 10.000 indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

– comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 50.000 indennità mensile di funzione pari al 55%

-comuni con oltre 50.000 abitanti 75% indennità mensile di funzione

 indennità di funzione mensile degli assessori

– comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per i sindaci.

– comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti 45% dell’indennità prevista per il sindaco 

– comuni con popolazione tra i 50.000 ed i 250.000 abitanti 60% dell’indennità prevista per il sindaco

– comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 65% dell’indennità prevista per il sindaco

ricordiamo che anche per vicesindaci ed assessori l’indennità è dimezzata se sono lavoratori dipendenti o pensionati….

Il ddl Delrio, approvato definitivamente il 3 aprile 2014, stabilisce il numero dei componenti della giunta comunale secondo le seguenti regole

– per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 3.001 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 10.001 e fino a 15.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 15.001 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 30.001 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 100.001 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 250.001 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 500.001 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

– per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).

gettone di presenza per consiglieri comunali 

– comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, euro 18.08 a seduta

– comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, euro 22.21 a seduta

– comuni da 30.001 a 250.000 abitanti, euro 36.15 per seduta

– comuni da 250.001 a 500.000 abitanti euro 59,39 per seduta

– comuni oltre i 500.000 abitanti euro 103,29 per seduta

   
   

La disposizione del secondo comma dell’art. 82 del Testo Unico n. 267/2000 che disciplinava il diritto dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali a percepire il gettone di presenza, è stata sostituita dall’art. 5, comma 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 ha approvato il seguente nuovo testo:
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente.”

gettoni di presenza – organi per i quali competono
I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni:
• dei consigli comunali dei quali fanno parte;
• di tutte le commissioni consiliari formalmente istituite e, secondo quanto dispone l’art. 38 del Testo Unico, convocate;
• delle commissioni comunali o provinciali previste per legge;
• degli organismi di pari opportunità previsti dallo statuto e dai regolamenti consiliari.

Partecipazione a commissioni consiliari
In merito alla corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni consiliari, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (delibera n. 2 del 22 gennaio 2007) ha espresso i seguenti pareri che presentano interesse generale per l’adozione dei provvedimenti di liquidazione.

sedute congiunte di due o più commissioni consiliari
Il consigliere che partecipa ad una seduta congiunta di due o più commissioni per le quali è prevista l’attribuzione del gettone di presenza, ha diritto alla liquidazione di un solo gettone di presenza.La Sezione di controllo ha ritenuto che in tale ipotesi si verifica una sorta di reductio ad unum delle adunanze delle commissioni per cui ciascuna di esse perde, nell’occasione, la propria individualità per confluire in una sola seduta nella quale anche la presenza fisica del consigliere che sia componente dell’una e/o dell’altra rappresenta un unicum indistinto sia sul piano giuridico che su quello fisico. Pertanto, a prescindere dalla ragione o dallo scopo della convocazione delle commissioni in seduta congiunta, al consigliere spetta un solo gettone di presenza.

sedute di più commissioni tenute nello stesso giorno
Il consigliere che partecipa effettivamente alle sedute di due commissioni convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi, pur nella stessa giornata, ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta, fermo restando il vincolo quantitativo globalmente disposto dal secondo comma dell’art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Il divieto per i consiglieri comunali di cumulare nella stessa giornata le indennità di presenza dovute per la partecipazione nella stessa giornata alle sedute di più commissioni era stato previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ed è cessato con l’abrogazione disposta dall’art. 274 del T.U.E.L. che con il nuovo secondo comma dell’art. 82 ha stabilito una nuova limitazione, secondo la quale in nessun caso l’ammontare dei gettoni di presenza percepiti da un consigliere nell’ambito di un mese può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.