de adoptione alieni…

vorrei focalizzare l’attenzione sulle polemiche che in questi giorni vertono sul testo del disegno di legge cirinnà, dal nome della relatrice in commissione del testo stesso che, come saprete, regola o tenta di regolare le cosiddette “unioni civili”, materia che finora tra rinvii e mancata volontà di affrontare il tema è rimasta a dormire nei cassetti dove riposano altre proposte che definivano la stessa questione con nomi diversi ed a partire dal 1988 (ricorderete i dico ed i pacs, tanto per rimanere ai nostri tempi)…e questo nonostante una osservazione europea del 1994 che invitava i paesi membri a regolare la materia, materia verso cui solo l’italia è rimasta sprovvista di normazione…

quando parliamo di unioni civili è naturale che tali unioni (che, giova ricordare, non riguardano soltanto coppie dello stesso sesso) scatenino polemiche feroci proprio invece in rapporto alle unioni omosessuali che si vogliono regolarizzare e che statisticamente incidono per percentuali minime, polemiche molto spesso strumentali, direi  ideologiche, a volte identitarie, quasi mai fondate sul vero punto in questione, i diritti reali e concreti di alcuni cittadini, una frazione certo minoritaria della popolazione del paese, ma che proprio in quanto cittadini di questo paese ha invece un sicuro “diritto ai diritti“…

diritto al diritto naturalmente in virtù del disposto della nostra costituzione ai seguenti articoli… 

  • art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.”
  • art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. – E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
  • art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa` naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio e` ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unita` familiare”
  • art. 30E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita` dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita`.”…

ma non è mia intenzione fare un trattato di scienza costituzionale, pur facendo notare che oltre il testo per così dire universalistico degli articoli 2 e 3, che quindi annovera nel campo dei diritti anche quello di chi vive condizioni di scelta sessuale ed affettiva diversa dalla eterosessuale, anche il testo dell’art. 29, pur parlando di società naturale non specifica in alcun modo che tale società debba intendersi come di un marito e di una moglie, piuttosto lasciando invece intendere che la parola società naturale vada piuttosto accorpata nel suo senso alla parola matrimonio per come viene intesa nella nostra cultura europea, ovvero l’unione legale tra due persone consenzienti e di pari dignità e non invece più persone o con condizioni di subordinazione o parasubordinazione dell’una rispetto all’altra, come invece e purtroppo di altre culture…

ma ovviamente il campo dell’interpretazione è vasto e richiederebbe maggiori e migliori trattazioni di quanto qui vogliamo fare, però rimane evidente un concetto, quello del diniego che alcune forze politiche e sociali tentano ancora una volta di mettere in campo, nell’evidenza o di voler annacquare un testo fino a renderlo non normante o più semplicemente rinviare ancora una volta sine die un argomento che non si ha voglia di affrontare, una mutata percezione sociale rispetto ai rapporti omo-affettivi che testardamente alcune frange più retrive o interessate ad essere tali della nostra società tentano di negare…

ed il punto è proprio questo e va molto oltre il campo dell’interpretazione del diritto, riguardando forme culturali resistenti a cambiamenti ormai irreversibili del costume e del sentire che usano argomenti deteriori e fuori da ogni logica di dibattito sia rispetto al vero tema, il diritto ad una felicità che prescinde dalle scelte omo-affettive e che poggia su alcuni diritti concreti e validi per tutti, sia rispetto, e qui la strumentalità appare in tutta la sua evidenza, rispetto al tema agitato da tanti a mo’ di bandiera, quello delle adozioni dei figli del convivente…cosa mai ha questo testo di legge, pur migliorabile come ogni testo di legge, che lede in qualche modo la loro visione della società ed il loro diritto a non essere d’accordo?…

il problema della mancata accettazione di questo dettato di legge, più che nelle fattispecie regolate, pare essere invece un problema al meglio etico-ideologico, forse moralista, probabilmente culturale, un problema che non vive affatto tanto nella società attuale, quella che si incontra nelle strade e che  pare nel suo complesso accettare con un certo grado di serenità (e non dico di semplicità) che possano esistere famiglie omo-affettive che necessitano di diritti, che possano esistere figli che necessitano di diritti, che possano esistere diritti che necessitano di persone reali per essere esercitati sulla scorta del semplice fatto che esiste un rapporto affettivo tra due persone e tra queste ed i loro rispettivi figli e che questo rapporto affettivo necessita della concretezza di alcuni diritti, e non certo una perversione che si tenta di imporre al resto del mondo che appare essere l’unica visione che agita i professionisti di una certa morale…

ma qui non si dovrebbe affatto parlare di morale, che è un fatto personale che dovrebbe rimanere avulso da una visione laica delle istituzioni che si farebbe bene a “ficcarsi in testa”, quanto di diritto, che se non impedisce per motivazioni ovvie che due persone dello stesso sesso possano amarsi, dovrebbe anche poter regolare gli effetti di quell’amore, tanto tra i conviventi, di cui nella legge si riconosce lo status di coniugi, tanto verso i minori figli di relazioni precedenti ed ovviamente eterosessuali che necessitano di tutele legali, quali il diritto ad ereditare, il diritto alla cura legata alla patria potestà e via discorrendo una serie molto concreta di fattispecie che se la legge attualmente riconosce sia ai figli di coppie legali, sia ai figli di coppie nate fuori dal matrimonio, non si comprende come e perché debba lasciare fuori dalla tutela una parte di minori, rei per costoro di essere figli di una relazione che ai loro occhi continua ad apparire scandalosa, non “normale” e/o non meritevole di tutela perché al di fuori di un concetto “etico” di normalità dell’amore…

ovviamente i contrari alla legge, pur con tutto il diritto ad esserlo, dovrebbero però darsi pena di informare meglio l’uditorio al quale si rivolgono, perché se è vero (e voglio darlo per scontato che sia vero, pur invece non essendo affatto scontato) che sono favorevoli al riconoscimento del diritto al matrimonio omo-affettivo e tentano di comunicarlo con un certo affanno sui media, non altrettanto limpidamente informano per ciò che riguarda la controversia sul diritto all’adozione di uno dei due coniugi dello stesso sesso verso il figlio dell’altro, la stepchild adoption (brutto termine che avrei preferito tradotto in un più semplice adozione del figlio del convivente)…

l’adozione di un bambino che non ha altra patria potestà che non quella omogenitoriale, per morte del precedente coniuge di costui o per sua inesistenza fattuale o per indegnità di questi comunque stabilita dalla legge e statuita da un tribunale, non avendosi invece alcun diritto all’adozione per il figlio di genitori separati, figlio che in quanto tale conserva pienamente un suo altro genitore evidentemente separato, ma che esercita la patria potestà sul minore, non potendo questi a motivo di ciò essere in ogni modo adottato da altri

stiamo parlando dell’articolo 5 del disegno di legge in questione che illustro subito per chiarezza espositiva…

in soldoni il controverso art. 5 del disegno di legge cirinnà, che modifica l’art. 44 della legge  4 maggio 1983, n. 184, che regola le adozioni in italia, dichiara testualmente…

Art. 5. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

quindi interviene sul testo modificato dell’art 44 della legge 184/83 con i seguenti effetti normativi che evidenzio in grassetto… 

44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare (*).
(*) Articolo così sostituito dall’art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 – Serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del primo comma, non consentiva al giudice competente di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età a diciotto anni.

e questi effetti di modifica legislativa autorizzano forse qualcuno a dire che si sta dando possibilità di strappare figli a qualcuno, come invece di sottobanco si sta tentando di far passare in quella parte di popolazione italiana che ancora non riesce a digerire che possano esserci persone dello stresso sesso che si amano e che vogliono educare e crescere i figli che ciascuno ha o uno dei due già ha, come due genitori, ciò non implicando in alcun modo “esempi di scelta sessuale” a bambini che un qualsiasi genitore sa di dover assecondare invece nelle scelte che via via questi maturano naturalmente?…

ovviamente non autorizzano alcuno, non stando affatto in piedi il loro argomento che un bambino abbia diritto ad un padre ed una madre perché nei casi specifici che si tenta di regolare con la norma quel bambino ha un solo genitore, esattamente come non autorizzano alcuno a tentare di dimostrare che in questo modo si invitano le coppie omo-affettive a recarsi all’estero, in qualche paese che lo consente, e procedere alla maternità in surroga (utero in affitto, per intenderci, pratica del tutto vietata in italia), perché semmai il discorso da farsi non è in relazione al dettato dell’art. 5, quanto ai divieti della legge 40 e nello specifico all’art 12. comma I. (Divieti generali e sanzioni). “1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”, e dove appare del tutto logico che tale pratica è nel caso di una coppia lesbica del tutto impossibile visto quanto all’art. 4 comma 3 della stessa legge che recita ” È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo” (ed ovviamente non cito neppure il caso di una coppia di maschi omosessuali)…

argomento quindi insussistente rispetto al dettato legislativo di cui si tratta e così argomento strumentale perché del tutto fuori logica rispetto alla materia adozioni che invece implica l’esistenza in vita di qualcuno perché possa essere adottato. dovendosi semmai “correggere” quelle leggi che presentano maglie troppo larghe sul tema…

ma il tema certo esiste e forse un migliore dettato dell’art. 5 potrebbe chiudere le porte a chi dovesse essere tentato dalla pratica dell’utero in affitto da compiersi all’estero per poi ritornare in italia e procedere all’adozione ex art. 5…

qui ovviamente lasciatemi spendere due parole controverse…ma davvero così forte può essere il desiderio di avere un proprio figlio, vista l’estrema difficoltà, i costi, le delusioni e le fatiche che ciò comporta con la fecondazione assistita, rispetto alla relativa facilità (di fatto poi è non così semplice) di adottare uno dei tantissimi bambini bisognosi di una famiglia ed in stato di adottabilità?…c’è ovviamente un discorso culturale che occorrerebbe farsi e che interessa tutti, eterosessuali e non, e riguarda l’estensione dei nostri desideri anche lì dove la natura pone dei vincoli da potersi superare solo con l’artifizio tecnico, ma è un discorso che ci condurrebbe troppo lontani…

l’argomento certo è politico, non solo tecnico-legislativo in senso stretto, ma su un punto la politica dovrebbe cominciare a fare un passo indietro e se volete uno enorme in avanti…

quando si parla di diritti, si parla di persone e del loro tentativo di ritagliarsi una felicità che è essa stessa un diritto che non può essere negato ad alcuno, compreso a chi compie scelte affettive e sessuali diverse da quelle di una maggioranza, e così ogni obiezione di tipo etico-politico dovrebbe tener di conto che non esistono visioni del mondo da imporre a tutti, ma esistono scelte che debbono essere consentite e verso le quali la politica dovrebbe fare un passo indietro…

e contemporaneamente a questo passo indietro la politica ha l’occasione di farne uno enorme in avanti, cominciare appunto a tarare se stessa ed i propri proclami sulle esigenze degli uomini e non solo su visioni del mondo spesso astratte alla concretezza del vivere…

consentire a chi ama, qualsiasi sia il segno di quell’amore, di contrarre un matrimonio o una unione civile è un segno di una civiltà ed una cultura che si impernia sul riconoscere che l’amore è una potente macchina che muove il mondo e la società, modificandola e plasmandola sulle esigenze che a tutti sia consentita una scelta ed una opportunità declinata anche nella concretezza di un assegno di reversibilità della pensione, di un diritto ereditario, di una scelta sulle cure mediche e via discorrendo il lungo elenco che chi straparla di famiglia naturale non può non considerare come l’estensione concreta di un sentimento, la sua materialità quotidiana, il suo riconoscimento legale…

consentire a chi ama di poter estendere quell’amore e quei diritti concreti anche ai frutti di un altro amore, ad un bambino di cui si chiede l’adozione perché in caso di morte del genitore naturale non diventi un orfano, ad un bambino che si vorrebbe erede legale del proprio patrimonio, ad un bambino a cui si estende quel complesso di doveri filiali che è la patria potestà e che testimonia di un interesse alla crescita sana ed armoniosa, non è stravolgere la natura o la società o le convinzioni religiose di alcuno…è un atto di civiltà che fa crescere un paese perché lascia crescere i propri cittadini

miko somma