decreto genova all’idrocarburo…si trattò di manuzze?

dunque, dunque (e se volete anche mumble, mumble), ho appena terminato su facebook una simpatica discussione con un boiardo lucano a 5 stelle sul decreto genova (ovvero il decreto 28 settembre 2018, n. 109,  disposizioni urgenti per la città di genova ed altro) ed in particolare sul controverso art. 41 dello stesso,  disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione,  che autorizza lo spandimento su suoli agricoli di fanghi contenenti idrocarburi (codici C10-C40) fino il limite di 1.000  mg/kg  tal quale…

discussione a tratti comica, con il soggetto in questione, tal antonio c. (non faccio il nome per esteso per non sputtanarlo troppo), che su un post di un contatto in comune difendeva questa assurdità, sostenendo che si era intervenuti per fissare un limite in una questione che partiva dalla decisione di un giudice lombardo che era intervenuto su un provvedimento della giunta leghista, giudicandolo troppo permissivo, ed aveva imposto, colmando per analogia, una vacatio legis nella quale non era chiarito il limite della presenza di idrocarburi nei fanghi di depurazione da spargere sui terreni agricoli, un limite di 50 mg/kg, ovvero adottando un limite fissato per i campi da gioco…

il governo interviene e fissa in un decreto che ha carattere di urgenza e che non poteva essere trattenuto troppo, visti i fatti di genova, un limite ben 20 volte superiore a quello fissato dal giudice, adducendo a sé scuse del tipo che il provvedimento era migliorativo di una situazione dove prima non era fissato alcun limite…vero?…poco, molto poco, ani quasi nulla se non del tutto nulla…ed in effetti il disposto è peggiorativo dell’esistente…

lasciando perdere la discussione con il boiardo che deve difendere i suoi piccoli interessi di bottega, ciò che va rimarcato è che fonte primaria della giurisprudenza del settore è la parte V dal decreto legislativo 152/2006 ed allegati che fissa tale limite a 100 mg/kg per i terreni inquinati da bonificare, terreni dove evidentemente non è ammessa alcuna coltivazione…una bella differenza tra 1000 mg e 100 mg, tra terreni agricoli, dove si coltiva il nostro cibo e dove sono ammessi fino a 1 grammo per kg di idrocarburi, e terreni da bonificare, dove il paradosso creatosi limita invece tale presenza a 1/10 di grammo per kg di terreno…

un paradosso che toninelli e costa, ministri competenti, difendono come soluzione di emergenza in attesa di un intervento complessivo sul tema dei fanghi da depurazione, spinto a loro dire dall’accumularsi di tonnellate e tonnellate di residuo secco in depositi temporanei, mentre io mi permetterei di suggerire l’ipotesi lobbystica, ovvero permettere a questi depositi ed alle aziende che li gestiscono di concludere un affare che consiste nel liberarsi di questo materiale, incassare dei denari dalla vendita come concime e poterne accumulare altro per continuare il business lucroso, costituito ovviamente non tanto dalla vendita del materiale in quanto tale, i fanghi disseccati, materiale invero poco costoso, quanto dal continuare a riceverlo dalle aziende di depurazione e non solo che lo producono e pagano per smaltirlo una media di 110 euro per kg…

capirete che senza smaltimento, nessun business, ma questo è quello che “ipotizza” il sottoscritto…torniamo ai fatti

il limite di 50 mg/kg era stato stabilito da una sentenza del TAR della lombardia, sul ricorso di ben 64 comuni della provincia di lodi contro la delibera della giunta lombarda n. X/7076 dell’11/09/2017 che portava il limite fino a 10.000 mg per kg (avete capito bene, 10.000), usando come punto di riferimento proprio il decreto 152/2006 che però fissa il limite per i metalli e non per gli idrocarburi, una grave pecca certo, che andava colmata e verso cui il giudice ha deciso di fissare un limite precauzionale, nei fatti invitando il legislatore a normare…ed il legislatore, ovvero come usasi da qualche anno il governo (senza che il cambiamento abbia cambiato questa prassi odiosa e ben poco rispettosa della democrazia), con il parlamento che ratifica senza fiatare, h ben pensato di normare con una tale larghezza che lascia interdetti, quasi comicamente se la cosa non fosse invece del tutto tragica…

di comico, molto comico, rimane il siparietto dei grillini lombardi che hanno salutato con gioia questa sentenza ed ora se ne stanno zitti zitti, come tutti i boiardi grillini, compresi quelli lucani, che anzi difendono come salvifico il decreto accampando scuse come quelle sul pericolo di dover allocare questi fanghi in discariche estere, dimenticando però che la percentuale di fanghi stoccati in discariche è inferiore al 19% ed è in continua discesa, e forse dimenticando che l maggior parte finisce già nei campi, subito seguiti dagli inceneritori…

rimane il fatto della assoluta non scientificità di un parametro adottato che innalza di 20 volte quel limite precauzionale fissato dal tar di lombardia e che ora i grillini difendono con accanimento sospetto, troppo sospetto conoscendo il loro modo di fare e di ribaltare il senso logico delle cose pur di avvantaggiarsene propagandisticamente presso un elettorato distratto e viscerale, avvalorando in gente come il sottoscritto il sospetto che proprio di manuzze si sia trattato, manuzze che ora vanno difese con il sangue agli occhi, negando l’evidenza del regalo fatto a chi deve smaltire quel residuo secco nei vostri alimenti, per la maggior gloria del governo del cambiamento…

perché questo è il cambiamento, baby!!!