Approvato lo Statuto di Comunità Lucana.

L’attivo organizzativo di sabato 11 luglio scorso a Tramutola ha “partorito” lo Statuto del movimento. Trattasi, ovviamente, di un documento provvisorio (in virtù del fatto che alla riunione era presente un numero limitato di persone, per la qual cosa non si può ritenere come definitivo lo Statuto). Ci saranno ancora suggerimenti e discussioni, nelle settimane a venire, che daranno al documento una dimensione definitiva. All’uopo, volendo, si possono fare suggerimenti in fase di commento al post.

Buona lettura a tutti e… aspettiamo suggerimenti e una partecipazione sempre più massiccia ai prossimi incontri.   

STATUTO COMUNITA’ LUCANA 

MOVIMENTO NO OIL  BASILICATA  

Principi generali del movimento Comunità Lucana Movimento No Oil Basilicata 

1)   Comunità Lucana è un pacifico e libero Movimento politico antifascista, antipopulista, non ideologico e aconfessionale, organizzato su base regionale i cui principi ispiratori sono nel solco di quanto stabilito nella Costituzione Italiana a riguardo delle forme di organizzazione del pensiero in pratiche politiche.

2)   Comunità Lucana è un Movimento che rigetta i fascismi di ogni natura, intendendo con ciò tutte le forme e le pratica autoritarie attraverso cui singoli o gruppi od organizzazioni limitino il reale e libero godimento dei diritti fondamentali dell’uomo.

3)   Comunità Lucana è un Movimento che rigetta il razzismo e la xenofobia in tutte le forme in cui esse si manifestino, propagando la discriminazione di individui o gruppi sulla base delle idee politiche, della provenienza geografica, dell’origine etnica, della sessualità, della condizione sociale, economica ed anagrafica

4)   Comunità Lucana ha come scopo del proprio agire l’organizzazione, nelle forme consentite dalle vigenti leggi, di un movimento democratico per la tutela e la salvaguardia della regione Lucania e dei suoi abitanti, con ciò intendendosi il suo territorio ed il suo ambiente naturale, la sua economia e le sue vocazioni originarie, la salute ed i diritti dei suoi cittadini, senza in questo ledere gli equivalenti diritti che si riconoscono ad ogni altra comunità di esseri umani

5)    Comunità Lucana si fa portatore del diritto dei cittadini alla buona amministrazione della cosa pubblica in accordo alle migliori pratiche di rispetto dei principi di cui al punto precedente

6)    Comunità Lucana fa proprie le istanze di un progresso della società lucana legato ad una equilibrata coesistenza tra tutte le attività umane, nel complesso di relazioni  economiche, sociali, relazionali e psichiche, e l’ambiente naturale e le sue risorse nel più generale complesso di relazioni naturali da preservare nella loro integrità in accordo ai principi reali di sostenibilità

7)    Comunità Lucana si fa artefice di un movimento di democrazia dal basso che non può prescindere dall’ascolto preventivo e continuo delle istanze locali, nelle forme e nei tempi che queste riterranno opportune, per l’elaborazione di strategie politiche, economiche, energetiche o che in qualunque modo riguardino l’assetto dei territori  e che coinvolgano la collettività

8    Comunità Lucana persegue il fine di ristabilire un corretto equilibrio tra le istanze di proprietà privata e libera iniziativa ed il diritto della collettività ad essere partecipe del benessere e principale protagonista dell’attività pubblica di programmazione sociale ed economica nella regione e nel consesso nazionale ed internazionale

9)   Comunità Lucana pone come base del proprio agire politico nelle amministrazioni e nelle cariche elettive il principio della delega condizionata alla decisione collettiva dei propri aderenti sulla base di forme di consultazione democratiche

10) Comunità Lucana pone tutti i punti elencati in forma di principi generali, compreso il decimo ed ultimo punto, come forma costituente della propria esistenza e legittimità tra gli aderenti, con ciò intendendosi che ogni regolamento, statuto, programma e forma di attuazione di questi siano propedeutici e conseguenti ai principi generali qui elencati.  

I- L’ADESIONE AL MOVIMENTO 

Art.1

1. Il Movimento favorisce l’adesione alla sua organizzazione che avviene mediante    una preiscrizione gratuita della durata di 12 mesi, “periodo di ambientazione” al Movimento, durante il quale, l’iscritto non ha diritto di voto.

2. Possono iscriversi al Movimento coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori di riferimento.

3: Il costo della tessera viene fissato a un minimo di 10 euro annue e senza un massimo. 

Art. 2

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta al gruppo di base del Comune di residenza.

2. Qualora nel Comune in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un gruppo di base è data la possibilità all’interessato di rivolgere domanda al gruppo di base più vicino diverso da quello di residenza.

3. Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato.Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell’interessato, provvede alla consegna della tessera. 

Art. 3

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Movimento e ad altra organizzazione partitica. 2

. L’iscrizione al Movimento è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del Movimento.   

II – LA VITA DEMOCRATICA DEL MOVIMENTO 

Art. 4

1. Ogni iscritto a Comunità Lucana – Movimento No Oil – Basilicata ha il diritto dipartecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali del Movimento con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E’ inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta.

2. Ogni iscritto ha il diritto di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza del Movimento.

3. Ogni iscritto ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche.

4. Ogni iscritto, fermo il vincolo dei 12 mesi di preiscrizione che ne vieta il voto, ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto.

5. Ogni iscritto ha il diritto di essere informato delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del Movimento e delle critiche rivoltegli. 

Art. 5

1. Gli iscritti a Comunità Lucana – Movimento No Oil – Basilicata sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del Movimento, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento e a votarne le liste elettorali. 

Art. 6

1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto.

2. La funzione dirigente si esprime nel:

a) promuovere la partecipazione democratica e l’attività politica di tutti gli iscritti;

b) stimolare l’approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l’attività di formazione;

c) assicurare la circolazione delle informazioni;

d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;

e)lavorare costantemente per l’unità del Movimento attraverso il dibattito democratico e l’azione solidale di tutti i militanti;

f) organizzare l’attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;

g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concretaapplicazione;

h) riferire periodicamente agli iscritti circa l’attuazione delle decisioni assunte;

i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti. 

Art. 7

Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l’essenza della vita democratica del Movimento che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi. 

Art. 8

Lo scioglimento del Movimento, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del Movimento con la maggioranza dei due terzi degli iscritti. 

Art. 9

1. L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea del gruppo di base deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea del gruppo di base.

2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del Movimento deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all’esito della votazione a pena di nullità.

3. L’esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.  

III – L’ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO 

Art. 10

L’organizzazione del Movimento si articola in gruppi di base, coordinamenti provinciali e coordinamento regionale. 

Art. 11

1. Il gruppo di base è l’istanza fondamentale del Movimento. 

Art. 12

1. Organo fondamentale del gruppo di base è l’assemblea degli iscritti.

2. L’assemblea del gruppo di base si riunisce almeno ogni  mese su iniziativa del coordinatore o del comitato direttivo del gruppo di base.

3. Può essere convocata dalla segreteria del coordinamento provinciale oppure su richiesta motivata di un quinto degli iscritti.

4. Quando vi è richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di un quinto degli iscritti, il coordinatore del gruppo di base deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi non oltre 30 giorni.   

Art. 13

1. Ogni gruppo di base è diretto da un comitato direttivo e da un coordinatore. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.

2. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.

3. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del gruppo di base.4. Coordinatore e il coordinamento sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti. 

IV – I CONGRESSI 

Art. 14

1. Il congresso regionale è, per ogni istanza del Movimento, il massimo organo deliberativo.

2. Il congresso regionale definisce la linea politica ed il programma del Movimento nel suo complesso.

3. I congressi dei coordinamenti provinciali e dei gruppi di base vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d’iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.

4. Il congresso regionale definisce il programma d’iniziativa del Movimento a livello regionale. 

Art. 15

Ogni iscritto partecipa al congresso ed ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione.  

Art. 16

1. Il congresso del gruppo di base è costituito dall’assemblea generale degli iscritti.

2. Viene convocato dal comitato direttivo del gruppo di base di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso dei coordinamenti provinciali. Può essere convocato in via straordinaria nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda e deve svolgersi nel giro di 10 giorni.

3. Elegge il comitato direttivo stabilendone anche la composizione numerica. 

Art. 17

1. Il congresso del coordinamento provinciale è costituito dagli iscritti ai gruppi di base di ciascuna provincia.

2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata del coordinamento regionale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, il coordinamento regionale è tenuto a convocarlo entro 10 giorni.

3. I coordinatori dei due coordinamenti provinciali, di diritto, fanno parte della segreteria del coordinamento regionale.

4. I coordinamenti provinciali sono due. Uno della provincia di Potenza e uno della provincia di Matera. 

Art. 18

1. Il congresso regionale è costituito dall’assemblea di tutti gli iscritti del Movimento.

2.Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dal coordinamento regionale o da uno dei due coordinamenti provinciali.

3. Il congresso regionale elegge il comitato direttivo regionale ed il collegio regionale di garanzia. 

V- GLI ORGANISMI DIRIGENTI 

Art. 19

1. Il comitato direttivo del gruppo di base dirige l’attività politica del Movimento a livello locale.

2. Elegge al suo interno, a maggioranza di voti, il coordinatore e, ove si renda necessario, una segreteria.

3. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l’elezione, incarichi specifici.

4. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo del gruppo di base, l’assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

5. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso. 

Art. 20

1. Il comitato direttivo del coordinamento provinciale dirige l’attività politica del Movimento a livello provinciale.

2. Elegge al suo interno, a maggioranza di voti, il coordinatore e, ove si renda necessario, una segreteria.

3. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l’elezione, incarichi specifici.

4. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo del coordinamento provinciale, l’assemblea dei coordinatori dei gruppi di base provvedono alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

5. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.

6. Il coordinatore del coordinamento provinciale, di diritto, fa parte della segreteria del coordinamento regionale. 

Art.  21

1. Il comitato direttivo regionale è il massimo organismo del Movimento.

2. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell’attività complessiva del Movimento, ne verifica l’attuazione e ne risponde collegialmente.

3. I componenti del comitato direttivo regionale rappresentano il Movimento a livello regionale.

4. E’ convocato dalla direzione con lettera del coordinatore regionale o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

5. I componenti del comitato direttivo regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decaduti dal comitato direttivo regionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia.

6. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei suoi componenti eletto dal congresso regionale, il comitato direttivo regionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

7. Il comitato direttivo regionale si riunisce almeno ogni mese.

8. Il comitato direttivo regionale elegge, nel suo seno, il coordinatore regionale del Movimento, il tesoriere regionale, la segreteria. 

Art. 22

1. La segreteria regionale è organo con funzioni esecutive ed è composta da 11 membri, compresi il coordinatore regionale e quelli provinciali.

2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici da comunicare al comitato direttivo regionale.

3. Al coordinatore regionale compete, anche, di definirne l’ordine del giorno e di istruirne i lavori. 

Art. 23

1. Il coordinatore regionale presiede i lavori del comitato direttivo regionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il Movimento.

2. La funzione di coordinatore regionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi.

3. Tale norma si applica anche alle funzioni di coordinatore dei coordinamenti provinciali. 

Art. 24

1. L’elezione a coordinatore regionale è fatta con voto palese.

2. C’è libertà di candidatura.3. Risulta eletto alla carica di coordinatore regionale il candidato che riporti la maggioranza dei voti.  

VI – GLI ORGANISMI DI GARANZIA 

Art. 25

1. Il collegio di garanzia è eletto a livello regionale.

2. Esso è composto da un numero di 5 membri.

3. Il collegio elegge, nel proprio seno, un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente.

4. Il collegio regionale di garanzia elegge, al proprio interno, una presidenza composta dal presidente e da 4 membri.

5. È compito del collegio di garanzia, nell’ambito di competenza:

– esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri dei singoli iscritti;

– garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l’attuazione dello Statuto;

– adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;

– formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;

–  esprimere parere vincolante sull’interpretazione delle norme statutarie;

– esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti

– esaminare i bilanci ed i conti consuntivi.

6. A questo fine il collegio regionale di garanzia elegge tra gli iscritti i membri del collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui un presidente.

7. Il tesoriere è eletto dalla segreteria regionale del Movimento. La funzione di tesoriere è incompatibile con quella di revisore dei conti e di componente dei collegi di garanzia.

8 .I componenti dei collegi di garanzia, dei revisori dei conti e il tesoriere, partecipano alla riunioni del comitato direttivo regionale con diritto di voto. 

VII- DOVERE DEGLI ELETTI

Art. 26

1. Gli elette/i del Movimento si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Movimento per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. Hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando una quota delle indennità o degli emolumenti derivanti dalla carica politica ricoperta, nella misura di 2/3 (1/3 al Movimento e 1/3 al Fondo di solidarietà a favore di iniziative o persone da definire ed individuare) dal consigliere provinciale in su. Mentre fino a consigliere comunale, nella misura di 1/3 al Movimento. 

VIII- DISPOSIZIONE FINALEI

l presente Statuto si intende provvisoriamente approvato. Tutte le integrazioni che si riterranno necessarie per rendere ancora più democratica la vita all’interno del Movimento, potranno essere effettuate in qualsiasi momento. La ratifica delle modifiche al presente Statuto deve essere effettuata all’unanimità dai componenti della segreteria regionale del Movimento.