12) il programma – rifiuti speciali, impianti e stoccaggi

siamo alla parte 12) del nostro programma, rifiuti speciali, impianti e stoccaggi, che alla luce dei tanti allarmi suscitati e putroppo comprovati dai fatti, merita un’attenzione particolare alla luce della pericolosità che questi rifiuti presentano per la salute umana ed animale e per l’ambiente in generale, ma anche di disposizione legislative nazionali che di fatto autorizzano il traffico e lo smaltimento di queste particolari tipologie di scarti pericolosi alla stregua di una merce quasi come tutte le altre

a ragione dell’intrecciarsi di norme generali con norme regionali, noi crediamo essere più che i vari decreti e leggi susseguitisi negli anni, la riforma del titolo V della costituzione che attribuisce concorrenza legislativa tra stato e regione sulle tematiche energetiche ed ambientali ed i principi di sussidiarietà e di precauzione, ad essere i punti di partenza di ogni considerazione programmatica in merito

abbiamo già in altre parti del programma, rifiuti, ambiente, agricoltura, esplicitato principi generali ed interventi puntuali che integrano i seguenti punti:

1) conferma e rafforzamento attraverso specifica legge regionale che integri l’attuale legge regionale n. 59/95, del tassativo divieto di trattamento, trasporto e stoccaggio di rifiuti industriali tossico-nocivi derivanti da qualsiasi procedura non prodotti sul territorio regionale

2) spostamento delle competenze in materia di rifiuti speciali dalle province alla regione e creazione dell’ufficio speciale per i rifiuti industriali tossico-nocivi per la gestione, in collaborazione con le commissioni miste di cui alle parti del programma ambiente e rifiuti e la polizia ecologica regionale, delle fasi di trattamento, stoccaggio, smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale

3) messa in sicurezza ed avvio delle procedure pubbliche di dimissione e chiusura di ogni impianto e/o discarica di rifiuti tossico-nocivi operanti in regione non rientranti nel dettato di provenienza del rifiuto di cui al punto 2)

4) divieto di ampliamento, anche già autorizzata, di ogni struttura di cui al punto 3)

4) individuazione delle procedure di riduzione e graduale chiusura di tutte le attività residue al punto 3) che operino sul territorio regionale

5) pubblicazione su un sito web specifico (vedi parte del programma rifiuti) di un registro-banca dati dei soggetti pubblici e privati e delle relative partecipazioni operanti in regione nei settori di cui al punto precedente dei codici cer e dei mud (o delle risultanze derivanti da più moderni strumenti di dichiarazione) e possibilità di tracciamento da rendere pubblico attraverso telerilevamento di ogni mezzo mobile occupato nelle attività di cui sopra

6) individuazione a cura dell’ufficio di cui la punto 2) di una procedura speciale per i fanghi e le acque derivanti da estrazioni petrolifere e trattamenti produttivi e/o derivanti da operazioni di manutenzione delle infrastrutture di trasporto e dei soggetti ammessi alle operazioni

7) divieto di reiniezione a qualsiasi titolo nel sottosuolo dei rifiuti di cui al punto 6)

8 ) attività ispettiva e censimento a carico della polizia ecologica dei depositi illegali di rifiuti ed immediate operazioni di messa in sicurezza e bonifica a carico dell’ente regione con automatica costituzione in giudizio contro autori e mandanti dei depositi illegali, proprietari dei suoli, ove non se ne dimostri l’estraneità, con immediata sospensione e revoca di ogni beneficio e/o provvidenza stabilita da ente o sub-ente regionale per le persone fisiche e/o giuridiche ad ogni titolo coinvolte