la manovra passo per passo III

 

Art. 3

  

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

  

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente: “o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell’Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e’ subordinata all’Accordo sull’attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.”. L’esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.

  

2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All’utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.

  

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

  

4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

5.Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

—————————————————————————————————————-http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183 questa è  la normativa, in sostanza la legge di stabilità 2012 che tra le altre tagliava alle regioni i fondi fas ed una serie di altri trasferimenti… si sostituisce così in un unico fondo, di un miliardo ogni anno, ripartendolo su una serie di parametri che troverete nella legge, ciò che da un altro lato era stato tolto alle stesse regioni e che qui viene ribadito con chiarezza… di fatto una partita di giro che certo migliora la situazione precedente, convogliando denari altrimenti persi nelle pieghe dello stato, ma non solo è parzialmente risarcitoria, quanto piuttosto vessatoria in quanto il fondo si riparte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione, quindi se ne subordina l’utilizzo non solo ad una procedura defatigante che coinvolge soggetti normalmente non troppo celeri (parlamento), ma se ne vincola l’utilizzo ad un ordine cronologico di presentazione delle domande (quindi una vera e propria guerra a presentare prima progetti) e nei limiti di dotazione (quindi un investimento limitato ai denari esistenti nel fondo e basta)… certo un effetto positivo potrebbe essere la razionalizzazione della spesa in accordo ad obiettivi prioritari indicati in sede europea e che spesso abbiamo sentito strombazzare come punti di intesa tra regioni e comunità, quando in realtà si tratta di normative cogenti e non soggette a trattazione…ma insomma, alle bugie bianche (e quelle nere?) dei presidenti delle regioni siamo tutti abituati la formuletta ripetuta della copertura finanziaria è un trucchetto che poi di fatto limita la stessa composizione del fondo… http://www.handylex.org/stato/l231296.shtml è il link alla legge 23 dicembre 1996 n. 662…qui l’aumento del fondo pare ottima cosa e francamente non me la sento di criticarlo, se non per l’esiguità dell’aumento stesso, vista l’importanza del fondo…purtroppo oggettivamente sarebbe stato difficile postare cifre al momento inesistenti…  http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98143dl.htm è il link al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, dove c0’è la ragione formale del residuo di cassa giacente in tesoreria che viene riassegnato al fondo per il credito alle esportazioni ex legge 28 maggio 1973, n. 295 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-05-28;295 (questo il link alla legge)…  insomma si palesa una “punizione” alla capacità di spesa delle regioni, particolarmente a quella delle ex aree ad obiettivo 1 (oggi in massima parte facenti parte dell’obiettivo convergenza e della fase di ingresso nell’obiettivo competitività…i nomi scelti dalla comunità per questi obiettivi sono decisamente orribili!!!), le cui prerogative vengono ora in parte sottoposte al controllo ministeriale con una curiosa delegittimazione ai limiti della stessa legge… anche su questo punto preferiamo sintetizzare critiche e proposte in sede di analisi globale della prima parte della manovra…