la manovra passo per passo IV

Art. 4

  

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per speseconseguenti a calamità naturali

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;

c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile;b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventicalamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimentodell’inquinamento acustico;h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione delladocumentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

  

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.

 

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

 

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

 

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

 

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi diimposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabiliteulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”; d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, edell’articolo 16-bis)”.2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre2011»;c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»

e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

 3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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che dire se non che le idee della manovra si sintetizzano anche nel vecchio mattone?…tale infatti pare sia la considerazione del governo, ma come al solito non ci sono soldi, ma sgravi, certo importanti, ma forse non bastevoli in un periodo di incertezza sul futuro a favorire investimenti importanti nel settore ristrutturazioni ed efficientamento energetico…

tra il 75 e l’80% gli italiani sono proprietari di casa e come tali direttamente investiti dal peso delle eventuali ristrutturazioni che in un simile periodo crediamo vengano allontanate il più possibile per motivi evidenti, anche in rapporto al peso fiscale attuale ed a quanto la manovra stessa lo inasprisce in termini di imposte proprio sulla proprietà della casa…

di fatto se con una mano sembra darsi con l’altra si toglie, ma avremo modo di parlarne in rapporto proprio all’imu, la nuova tassa sugli immobili…nulla toglie che comunque uno sgravio del 36% sull’imposta e fino all’ammontare di 48.000 euro non sia importante, ma ragioniamo…l’iva è al 21% (e prossimamente, cioè da ottobre 2012 passerà al 23)…la detrazione riguarda appunto l’iva sul valore totale dell’intervento effettuato, secondo le parametrazioni catastali del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  reperibili al link http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm, su un immobile di proprietà o detenuto sulla base di un titolo valido (locazione, etc.)…

bene il 36% del 21% equivale al 7,56% di iva non dovuta, quindi in e comunque per un importo massimo di euro 48.000 (per usufruirne per intero cioè occorrerebbe una ristrutturazione che computi oltre 636.000 euro di imposta, quindi di circa 3.000.000 di euro per singolo immobile)…ed è facile comprendere che se calcoliamo una ristrutturazione media da 50.000 euro più iva al 21% per euro 10.500, potremo detrarre dal versamento iva la somma di soli euro 3.780, una bella cifra, purtroppo spalmata in dieci anni, quindi annualmente 378 euro, ma che da sola non basta a spingere i cittadini ad avviare ristrutturazioni importanti…

non si comprende comunque l’inserimento di alcuni capitolati, come quelli relativi alle opere per la sicurezza da terzi… 

anche se la scarsità di risorse poco poteva far mettere in campo, di ben altro avrebbe bisogno il settore edilizio…e per questo ovviamente rimandiamo alla parte finale