la manovra passo per passo V

Art. 5 Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie  1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.  Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate 

1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

—————————————————————————————————————-

francamente con comprendiamo come tali misure siano intese di crescita economica…ma andiamo con ordine…allora introdurre l’isee (indicatore della situazione economica equivalente) è il rapporto tra l’indicatore della situazione economica (i.s.e.) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (che è una parametrazione del numero dei componenti la famiglia, basata su questo calcolo

numero componenti 1 – parametro 1,00

numero componenti 2 – parametro 1,57
numero componenti 3 – parametro 2,04
numero componenti 4 – parametro 2,46
numero componenti 5 – parametro 2,85), quindi in sostanza se l’ise = somma tra il reddito (redditi complessivi ai fini irpef + proventi agrari + rendimento del patrimonio mobiliare – detrazione canone annuale di locazione) + il 20% del patrimonio (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare), questa somma andrà divisa per il parametro indicato dalla scala di equivalenza…facciamo un simulazione reddito complessivo euro 25.000,00. valore ici casa di abitazione euro 100.000,00, nucleo familiare n. 4 componenti, quindi reddito 25.000 + patrimonio 100.000.00 – 51.645,68 x 20% = 9.670,86 + valore ise = 34.670,86 diviso scala di equivalenza = 2,46 uguale isee (34.670,86 : 2,46) = 14.093,85…

bene questa breve, ma spero esauriente spiegazione per significare che se fino ad oggi le agevolazioni fiscali legate al solo reddito, vengono da oggi calcolate sulla base dell’isee, il cui limite vedremo come sarà fissato, ma in concomitanza con altri interventi che nella stessa manovra determineranno aumenti dell’isee (pensiamo al solo aumento della rendita catastale che influisce sul calcolo del patrimonio familiare) crediamo che tale limite costituirà di fatto una limitazione alla percezione di agevolazioni fiscali (pensiamo al regime delle detrazioni per i figli a carico o agli stessi asegni familiari)…

e poco importa se poi i risparmi di tale fase andranno poi conferiti in entrata al bilancio con riassegnazione ad un fondo…di fatto sono meno soldi a quelle categorie che pur possedendo un “patrimonio immobiliare” per lo più costituito dalla sola casa di proprietà potrebbero vedersi, anche solo in rapporto all’aumento del valore ici di questa, tolti dalla busta paga euro che di questi tempi farebbero comodo…pur se la ratio è chiara ed in alcuni casi anche comprensibile, queste non sono manovre di crescita!!!…

al punto seguente leggiamo invece un approccio ideologico alla materia della previdenza infortunistica e seppur di fatto nulla dice che tale approccio poi di fatto si tradurrà in tagli, introduce comunque un elemento preoccupante…vengono soppresi accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata

ad eccezione di alcune categorie del pubblico servizio, di fatto creando una sperequazione non indifferente tra questi e tutti gli altri lavoratori…

a più tardi per un commento a queste “misure di crescita” e ad alcune indicazioni su come si sarebbe potuta organizzare una attività non parolaia e di giro volta ad una crescita vera, non quella degli indici economici in quanto tali, ma della qualità della vita dei cittadini…