casse integrazioni…una piccola scheda

Regioni: Errani, Cig in deroga, superare blocco Inps

24/01/2013 14:10

BAS(ANSA) –  “Il blocco della cassa integrazione in deroga del 2012, autorizzata dopo il 31 dicembre, dall’Inps sulla base di una circolare del Ministero del Lavoro, desta allarme ed e’ molto preoccupante”: lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, che ha annunciato “la determinazione delle regioni di rappresentare l’urgenza dello sblocco in sede di conferenza Stato-Regioni e la necessita’ di avviare rapidamente il confronto per affrontare il tema della risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga peril 2013″. “Siamo di fronte ad un aspetto di una questione sociale chesta interessando i territori regionali – ha detto Errani -bloccare le autorizzazioni alla cig in deroga significa creare problemi a lavoratori che vivono gia’ problemi drammatici. Tutto cio’ genera una sperequazione fra lavoratori che godono della cassa ordinaria e straordinaria e quelli che, a causa di questo blocco, non ne possono usufruire. Occorre infine sottolineare -ha aggiunto Errani – che l’accordo governo-Regioni e le successive intese stabiliscono che qualora le esigenze superino le risorse stanziate, il governo si impegna ad affrontare il finanziamento degli ammortizzatori in deroga con proprie risorse. La drammaticita’ e l’urgenza della situazione – ha concluso Errani – mi hanno portato a scrivere al presidente del Consiglio dei Ministri e al ministro del Lavoro per sollecitare nuovamente un improcrastinabile intervento del governo”.

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sottoscrivo in pieno la preoccupazione di errani, poichè come è noto (e per chi non lo dovesse essere, pubblico di seguito una breve tabella di spiegazioni su cosa siano le differenti forme di cassaintegrazione) i fondi per la cassa integrazione in deroga sono di competenza regionale, quindi incidono strettamente sui bilanci già in dieta forzosa delle stesse ed in mancanza dell’attivazione dei fondi statali che costituiscono tale posta, appare ovvio che le difficoltà che ne deriverebbero per le regioni nell’anticipazione delle cifre previste si riverserebbero direttamente sui lavoratori già in difficoltà…una situazione esplosiva, soprattutto per regioni come la nostra, dove la mancanza di fondi atti a “saldare” questa partita avrebbero conseguenze nefaste per un’economia locale già al collasso…che il governo si attivi subito, piuttosto che andarsene a davos, al world economic forum a raccontare castronerie sui sindacati che fanno resistenza!!!

scheda. lLa cassa integrazione guadagni (CIG) è istituto previsto dalla legge italiana, istituito nell’ordinamento del paese già con decreto legislativo del capo provvisorio dellosStato 12 agosto 1947, n. 869, poi ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498. Infine, la legge n. 223 del 1991…

e’ una prestazione economica erogata dall’Inps (con risorse della stessa in caso di CIG ordinaria; con risorse del Ministero del Welfare in caso di CIG straordinaria) in favore di lavoratori sospesi dalla la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto, in casi di momentanea difficoltà delle aziende, sgravate così da una parte del costo della manodopera temporaneamente non utilizzata…

l’art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, aggiorna quindi i presupposti applicativi della CIG, prevedendo interventi di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, e precisamente:

  • integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.
  • integrazione salariale straordinaria per crisi economiche settoriali o locali, per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

la CIG si può applicare “a zero ore” (in caso di sospensione totale dal lavoro) o a sospensione parziale e può essere di procedura ordinaria o straordinaria, rispettivamente attivabili a fronte di determinate causali.

cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

la CIG ordinaria è attivabile a fronte di eventi transitori non imputabili all’imprenditore o agli operai, come una crisi temporanea di mercato…

la durata massima della CIGO è di 52 settimane; nel biennio mobile è di 13 settimane consecutive prorogabili…

trattamento a carico dell’INPS, corrisposto entro i limiti di un massimale mensile stabilito di anno in anno (per il 2011 è di € 906,80 ed è elevato a € 1.089,89 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.961,80), ed in ogni caso non superiore all’80% della retribuzione globale di fatto…

cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

la CIG straordinaria invece può essere disposta nei casi di:

  • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale
  • casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale
  • impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento, liquidazione coatta, etc.

viene finanziata dal Ministero del Welfare e possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta…

se l’impresa intende ricorrere a questa procedura deve farne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, cui può fare seguito un esame congiunto e la creazione di un programma per fronteggiare le conseguenze sul piano sindacale…

data la sua funzione di ammortizzatore sociale volto a coprire le eccedenze di personale che si pensa possano rioccupare alla fine della CIGS il loro posto di lavoro, è stata effettuata una notevole estensione normativa riguardo alle imprese che possono avvalersi di tale trattamento…

possono beneficiarne operai, impiegati (anche con contratto a tempo determinato) e quadri intermedi, restandone esclusi apprendisti e collaboratori prestanti lavoro occasionale o accessorio, durando tale trattamento nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale il limite massimo è di due anni consecutivi, prorogabili due volte per un anno ciascuna (in caso di crisi, il limite massimo è di un anno consecutivo, prorogabile di un ulteriore anno) e, nel caso di imprese fallite ammesse al concordato preventivo, il limite massimo è di un anno, prorogabile di 6 mesi...

in deroga ai detti limiti di durata, nel caso di imprese con eccedenza di personale, il ministero del Lavoro può concedere una proroga di 12 mesi, a condizione che l’impresa sia giunta a un accordo collettivo, stabilendo un programma di fronteggiamento di tale eccedenza

in ogni caso la durata dell’integrazione straordinaria non può superare i 36 mesi nell’arco di un quinquennio, compresi eventuali periodi di CIG ordinaria (in casi eccezionali, previsti dal CIPE anche tale limite può essere superato)…

procedura

la procedura è simile per molti aspetti alla concessione della CIGO…

ll datore di lavoro provvede, una volta deciso di richiedere la CIGS, alla consultazione sindacale, requisito determinante per la concessione della CIGS e successivamente, inoltra la domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro contenente (ovvero alla regione qualora l’intervento sia richiesto per Unità Produttive collocate in una sola regione):

  • la dichiarazione di aver impiegato almeno 15 dipendenti nell’ultimo semestre
  • la dichiarazione di aver provveduto alla consultazione aziendale
  • il programma da attuare (comprendente fra l’altro durata e numero dei lavoratori da sospendere)
  • i termini

la scelta dei lavoratori, questione molto delicata a livello sociale, viene stabilita in sede di consultazione sindacale dal datore di lavoro, che potrà adottare il sistema che più ritiene opportuno purché sia oggettivamente non contrario allo statuto dei lavoratori: il sistema più utilizzato è quello della rotazione a tempo…

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Il datore paga come nella cassa integrazione il trattamento anticipando la spesa che verrà rimborsata: se oggettivamente la spesa è impossibile per mancanza di liquidità, provvede direttamente la finanza pubblica.

I lavoratori percepiscono quanto spetta loro per contratto per le ore prestate e l’80% dell’ammontare globale per le ore che avrebbero dovuto prestare; in rapporto alla fascia retributiva di appartenenza vengono riconosciute spettanti cifre lorde pari a due fasce retributive; vengono integrate nelle festività o la malattia, mentre viene computata la maternità.

Viene detratta dall’integrazione salariale ogni attività lavorativa di ripiego svolta nel frattempo dal lavoratore, il quale deve darne comunicazione alla sede provinciale dell’INPS. La mancata comunicazione fa venir meno l’integrazione. I lavoratori cassaintegrati decadono inoltre dal beneficio se:

  • non partecipano a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento
  • non accettano offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente
  • rifiutano di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato (in particolare, queste attività sono ammortizzatori sociali concessi dallo Stato, con un orario non minore di 20 ore settimanali e non maggiore di 8 giornaliere

la cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo ordinario sul monte retribuzioni lordo (pari al 2,20% o all’1,9% del monte retribuzioni lordo rispettivamente per le imprese con più di 50 dipendenti o fino a 50) e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate ( pari all’8% o al 4% delle integrazioni salariali da corrispondere)

l’intervento straordinario è finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo rispettivamente pari allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione lorda, prevedendosi inoltre un onere a carico dell’impresa pari al 4,5% o al 3% delle integrazioni salariali anticipare rispettivamente per quelle con più di 50 o fino a 50 dipendenti….l’ammontare del contributo addizionale è raddoppiato nel caso di mancata ottemperanza del decreto ministeriale e comunque raddoppiato del 50% se il trattamento si protrae oltre 24 mesi…

cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni…

A CHI SPETTA….a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi…

DOMANDA…deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla regione competente (o, solo per alcune regioni, alla direzione regionale del lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga…

REQUISITI…I lavoratori devono:

  • avere un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta (nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a      condizione che:
    • non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
    • il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
    • il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare).
  • aver reso, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (in caso di rifiuto il      lavoratore perde il diritto alla prestazione)

QUANDO SPETTA…spetta:

  • dopo aver esaurito gli interventi ordinari (indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi) previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro in presenza dell’intervento integrativo degli enti bilaterali;
  • per accesso diretto ai trattamenti in deroga, laddove non vi sia intervento degli enti bilaterali.

QUANTO SPETTAindennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali…l’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno e sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare…

DURATA…la durata è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione….i periodi di CIG in deroga non devono essere computati ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi nel quinquennio previsto per la CIGS.

 

n.b. spero che la scheda qui pubblicata dia un quadro abbastanza esauriente della problematica