il programma passo passo – 2) ambiente

2. Ambiente

passiamo ora alla parte del programma dedicata all’ambiente, avvertendo che in questa sezione tratteremo principalmente di principi generali di conservazione, cura e tutela del patrimonio ambientale lucano, demandando a singole sezioni del programma l’applicazione pratica dei principi esposti:

       I.     Dichiarazione programmatica e statutaria dell’incontaminatezza del territorio come obiettivo prioritario della regione (vedi anche agricoltura).

Punto questo in assoluta conseguenza con quanto già esposto al punto 1) della parte dedicata all’agricoltura e che ci pare superfluo spiegare oltre, nella chiarezza che è presente nella statuizione stessa di un principio attivo come guida ad ogni utilizzo del territorio

      II.     Istituzione della Consulta Regionale dell’Ambiente, composta da esperti del settore, funzionari delegati dalla Regione, docenti universitari  ed aperta alla partecipazione popolare sulla base di ricognizioni ed avvisi pubblici alla disponibilità, con attribuzione di parere consultivo obbligatorio per le attività deliberative della giunta e legislative del consiglio regionale in tema di ambiente e materie connesse.

Pur essendo di fatto già presenti nei tavoli consultivi regionali istituti dedicati, in questo punto si vuol invece rimarcare il sempre maggiore ruolo che tale consulta deve assumere nella previsione che il parere della stessa diventi appunto obbligatorio per ogni attività della giunta o del consiglio che attenga alle materie ambientali nella sua ovvia potestà decisionale che si avvarrà però di tale parere come elemento costruttivo, visto il suo carattere non solo tecnico, ma rappresentativo di una partecipazione popolare agli audit che deve avvenire sia con ricognizioni degli uffici, sia con avvisi pubblici di disponibilità alla partecipazione di singoli ed associazioni anche non riconosciute in forma pubblica, ma  particolarmente impegnate nelle attività di tutela ambientale 

     III.     Divieto espresso all’attraversamento su qualsiasi mezzo di trasporto, allo stoccaggio in qualsiasi forma, alla lavorazione a qualsiasi stadio ed all’utilizzo a qualsiasi titolo nel territorio regionale di sostanze ritenute tossico-nocive per l’uomo da rilevanze scientifiche certe e da letteratura scientifica prevalente, ivi comprese materie prime e derivati atte alla produzione di energia nucleare a scopi civili e/o militari, in questo caso nelle more delle potestà statali in materia, previa individuazione e redazione di un elenco aggiornato annualmente di sostanze proibite a cura della Consulta di cui al punto II e statuizione legislativa del Consiglio Regionale.

In questo punto, intendiamo rimarcare che nelle materie di competenza regionale o concorrenti alle leggi dello stato vi debba essere un divieto espresso attraverso specifica legge regionale a quanto indicato al punto e ciò nell’ovvietà del tenere lontane dal territorio della regione materie, fasi industriali e di stoccaggio, attraversamenti del territorio che possono nuocere ai principi di incontaminatezza già espressi, divieti dinamicamente aggiornati alla redazione annuale di un elenco di sostanze e processi proibiti da parte della consulta di cui al punto II), nella collaborazione di enti specifici (che a breve saranno indicati in questo programma)  per le attività di supporto scientifico che crediamo debbano sostenere tali divieti che in quanto tali andranno specificati anche rispetto alla letteratura scientifica (in osservanza del principio generale di precauzione) in materia e normati anno per anno attraverso legge regionale che aggiorni tali elenchi 

    IV.     Redazione a cura della Consulta e degli Uffici Regionali di un Piano di Sicurezza Industriale Regionale e di una Tabella Regionale dei Limiti delle Emissioni individuati nella totalità del territorio regionale in accordo ai parametri legislativi nazionali e per zone specifiche in accordo alla potestà legislativa regionale.

A cura della consulta e degli uffici regionali competenti, intendiamo procedere alla redazione di un piano di sicurezza industriale regionale che analizzi puntualmente le criticità del sistema regionale, per distretto e con riferimento ai singoli stabilimenti ed alla logistica energetica ed infrastrutturale, e ponga in atto tutta l’attività informativa alle popolazioni, come da leggi dello stato, in concorso con la protezione civile nazionale, regionale e con le prefetture di potenza e matera, nonché la redazione, in accordo alle potestà regionali in materia, di una tabella delle emissioni ambientali consentite, ivi compresi impatti emissivi gassosi, liquidi, solidi, fluidi, sonori, olfattivi, visuali e paesaggistici, con limiti conseguenti alla statuizione di incontaminatezza del territorio che rimane principio guida a cui attenersi da parte di qualsivoglia attività industriale presente sul territorio regionale (vedi anche parte industria)…tale piano deve assumere carattere di legge regionale in materia

     V.     Chiusura di ogni impianto o plesso industriale in sub-ordine a quanto stabilito al punto III) che non si adegui al Piano di Sicurezza Industriale Regionale entro il termine di mesi 12 (dodici)

Ci pare inutile sottolineare il carattere di obbligatorietà stabilito proprio dall’assunzione legislativa di cui al punto precedente, per ogni intrapresa che violi l’osservanza di tali parametri e che in quanto tale sarà obbligata all’adeguamento ai parametri fissati in un tempo congruo quale riteniamo che sia un anno per ogni genere di stabilimento od attività

    VI.     Divieto espresso ai processi di combustione nei settori della produzione energetica, del trattamento dei rifiuti solidi urbani ed industriali (a questo proposito vedere la parte specifica dedicata al ciclo dei rifiuti ed all’energia)

Divieto alla combustione che non solo meglio chiariremo nella parte specifica del programma relativa proprio al ciclo dei rifiuti, ma che è già contenuto in una nostra proposta di legge ad oggi depositata per la discussione di merito presso la III commissione regionale

 VII.     Ristrutturazione amministrativa del dipartimento ambiente (vedi premessa al punto 1. agricoltura)

Ci pare scontato che un nuovo indirizzo delle politiche ambientali non possa che non passare da una ristrutturazione del dipartimento regionale all’ambiente, e ciò non solo per le necessità organizzative di quanto indicato alla premessa al punto I) della parte dedicata all’agricoltura (segnatamente l’accorpamento del dipartimento ambiente e del dipartimento agricoltura in un interdipartimento), ma nella previsione di una revisione per competenze e titoli del personale dirigenziale e della destinazione, fatte salve le leggi dello stato, ad altro incarico di personale che abbia pendenze giudiziarie in corso per materie attinenti all’ufficio ricoperto

 VIII.     Ristrutturazione dell’ARPAB ed allontanamento della dirigenza attuale, ottenimento delle potestà certificanti in materia ambientale, controllo popolare della gestione attraverso un tavolo interno all’agenzia aperto alla partecipazione di comitati ed associazioni ambientaliste e di cittadini, trasparenza nella gestione dei dati di monitoraggio immediatamente resi noti sul sito web dell’agenzia e messi a disposizione della cittadinanza, anche nelle more della validazione degli stessi.

Ci sembra inutile spiegare oltre la ratio di questo punto che attiene ad un’agenzia il cui ruolo dovrebbe essere esclusivamente di tutela e che in questi ultimi anni ha dimostrato carenze e criticità evidenti e non risolvibili se non attraverso l’allontanamento della attuale dirigenza, un immediato ottenimento di ogni potestà in tema di validazione dei dati ad oggi non posseduta dalla stessa, l’apertura di un confronto coerente e continuo con le popolazioni, la massima trasparenza sulla pubblicità dei dati ambientali di monitoraggio che dovranno essere immediatamente successivi alla rilevazione stessa

    IX.     Avvio immediato delle bonifiche ambientali dei siti di bonifica interesse nazionale attraverso interlocuzione diretta e puntuale nelle sedi di conferenza stato-regione e bonifica a cura dell’ente regionale dei siti rinvenuti in seguito ad ispezioni, indagini, denunce e sentenze con facoltà di rivalsa totale e/o facoltà di richiesta di sequestro cautelare sui soggetti ritenuti responsabili.

Eccoci arrivati ad un argomento in cui è del tutto primario il ruolo di stimolo dell’ente regione rispetto a tematiche di risanamento ambientale già certificate dalla stato (siti di interesse nazionale) e che potrà essere praticato solo nella responsabilizzazione delle massime cariche istituzionali regionali verso la richiesta immediata di messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti in oggetto…a tale attività dovrà affiancarsi la più costante e pronta opera di messa in sicurezza dei territori oggetto di inquinamenti, nelle more di quanto già ad oggi disposto dalle leggi vigenti, ma in nuovo ordine di priorità che deve vedere la più completa attività da parte dell’ente regione nella prevenzione e repressione (vedi seguente punto XI) polizia ambientale regionale) di ogni forma di inquinamento ambientale, e nella più pronta attività in giudizio contro ogni responsabile

     X.     Apertura di un sito web regionale dedicato alla consultazione ex-ante di ogni progetto presentato presso le rispettive sedi di regione, province e comuni in tema di energia ed ambiente allo scopo di rendere immediatamente pubblico, in ottemperanza alle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, ogni procedimento soggetto a valutazione dei competenti uffici e la cui documentazione in file elettronico assuma carattere documentale e probatorio nella formazione dei processi di presentazione di osservazioni ed opposizioni da parte di enti, associazioni e cittadini.

Questo punto del programma è di vitale importanza nei processi di pubblicità delle attività di terzi presso le pubbliche amministrazioni nelle materie in questione e richiede non solo la realizzazione dello strumento informatico e della relativa attività di costante aggiornamento, ma che vengano resi disponibili tutte le documentazioni relative in un formato documentale e probatorio al fine di costituire esse stesse nella forma di pubblicazione sul sito, documento atto a consentire le attività di presentazione di osservazioni ed opposizioni verso le istanze relative

    XI.     Formazione della Polizia Ecologica Regionale, a partire dalla riforma e fusione delle Polizie Provinciali e nel concorso delle Polizie Locali, come entità di polizia giudiziaria indipendente dall’attività politica.

Già esistente in nuce nel raggruppamento delle polizie provinciali in un unico corpo regionale, che tuttavia mai è stato composto e reso effettivo, la polizia ecologica regionale si intende come un corpo specializzato nella prevenzione, vigilanza  e repressione dei reati ambientali con l’ausilio delle polizie locali (ex vigili urbani) in organico presso i comuni della regione, e tale comunque da rappresentare nella sua autonomia valido ausilio ai corrispondenti nuclei di sicurezza ad oggi presenti sul territorio della regione e previsti nella legislazione dello stato 

  XII.     Automatica costituzione di parte civile della Regione Basilicata ed in sub-ordine di ogni ente territoriale interessato nelle procedure giudiziali su reati ambientali.

Più che una specifica attività da porsi in essere, questo punto intende essere uno stimolo alla presa in carico da parte degli uffici legali della regione, in proprio ed in rappresentanza sussidiaria per tutti gli enti territoriali della regione, della più immediata ed efficace attività di tutela degli interessi collettivi attraverso l’automatica costituzione in giudizio penale e civile contro gli autori di reati ambientali anche in assenza di un mandato politico specifico.