il programma passo per passo – 4) acque pubbliche

il programma passo per passo – parte 4) acque pubbliche 

 

Passiamo alla parte del programma dedicata alle acque, premettendo la necessità improrogabile del varo di un Testo Unico Regionale sulle Acque che recepisca tutte le indicazioni dei recenti referendum e stabilisca:

I. Dichiarazione programmatico-statutaria che ponga il bene “Acqua bene comune e patrimonio pubblico indisponibile”, recependo i programmi dei principali movimenti mondiali per l’acqua.

Apparentemente questa asserzione sembra superflua, ma occorre ribadire che in sede legislativo-statutaria tale punto assume una valenza “a cascata” per ogni atto, provvedimento e fatto concreto che attiene alle acque ed alla loro gestione (usiamo il termine acque per meglio definire i differenti utilizzi delle stesse, ognuno necessitante di considerazioni pratiche proprio a partire dagli usi che della risorsa si fanno…basti pensare alla differenza tra acque ad uso potabile, irrigue, minerali, ad uso civile ed industriale, alle acque meteoriche, alle acque reflue di differente natura)

II. “Servizio Idrico Integrato” come servizio pubblico inalienabile e non cedibile ad alcun titolo, sia nella sua totalità, sia nelle sue parti, in gestione a soggetti giuridici che non siano enti pubblici o organismo unico di diritto pubblico ad azionariato di cittadinanza.

Chiariamo in questo modo che se il soggetto gestore delle acque non può in ogni caso essere un privato che trae profitti, allo stesso modo non debbono esistere figure giuridiche di diritto privato a gestire lo stesso servizio, nella considerazione che se nulla vieta ad una società per azioni anche del tutto partecipata dal pubblico di essere collocata sul mercato (se non per periodi di tempo vincolati), nulla dunque vieta che simili società non possano essere poi controllate da privati…a tale scopo crediamo che l’affidamento della gestione debba in ogni caso essere affidato ad un ente pubblico o, dove la legge lo impedisca o lo renda difficile, a soggetti giuridici quali le società ad azionariato di cittadinanza, società costituite da un capitale sociale detenuto paritariamente da ogni cittadino in modo diretto, quindi nell’emissione di tante azioni quanti siano i cittadini residenti.

III. Modifiche della Legge Regionale n° 36 del 1998 (Servizio Idrico Integrato) atte a regolare il Servizio secondo il principio di cui al punto I) e tese a svincolarne la gestione da logiche di qualsivoglia natura, e genericamente indicate come spartitorie, con previsione per l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di mezzi per un controllo puntuale sulla gestione del Servizio ed un potere di sanzione sulle irregolarità, con la costituzione obbligatoria ed automatica di questo e della Regione in via sussidiaria di parte civile in illeciti e trasgressioni alle norme.

Crediamo che nella apparente complessità del dettato, il fine sia invece del tutto chiaro, sia nella modifica della citata legge che regola il nostro servizio idrico integrato sulla base di quanto esposto al punto I) (Acqua bene comune e patrimonio pubblico indisponibile), sia nell’adottare mezzi di svincolo delle gestione da logiche del tutto evidenti di spartizione politica attraverso concessione di cariche nei consigli di amministrazione, sia nell’assunzione effettiva dell’aato (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) come soggetto di programmazione e controllo con poteri di sanzione sia verso i soggetti a qualsiasi titolo gestori, sia verso chiunque operi nell’appaltistica

IV. Revisione delle norme regionali tese a regolamentare gli usi del patrimonio acqua differenti dall’uso umano, in primis uso industriale ed uso agricolo, che vanno regolamentati e tariffati puntualmente ed in modo tale da garantire un uso razionale del patrimonio idrico regionale e a diminuirne gli sprechi attraverso una capitolazione specifica per ogni attività di utilizzo.

V. Regolamentazione legislativa del settore delle acque reflue e meteoriche.

VI. Regime normativo stringente sulle acque minerali di regolamentazione dell’emunzione dai bacini idro-minerari che le tuteli secondo i principi al punto I) e ne normi puntualmente la possibilità estrattiva sulla base dei regimi pluviometrici degli anni precedenti, con revoca delle concessioni ai privati ed affidamento degli stessi in gestione a consorzi tra i comuni delle aree interessate, e, nelle more della normazione, aumento dei canoni attuali di emunzione di acque minerali nell’ordine del 100%.

Il senso di questo punto è la necessità divenuta impellente di una regolamentazione del settore non più in maniera prevalentemente contrattuale, ma secondo precisi canoni di legge, ivi compresi quelli di regolare il prelievo di acque sulla base delle capacità rigeneranti delle sorgenti onde impedirne disseccamento o diminuzione della capacità di deposito naturale, adottando specifici metodi di calcolo della possibilità concessa di prelievo delle stesse attraverso l’andamento delle precipitazioni ed il riflusso delle stesse nelle sorgenti, nella più generale intenzione di revoca delle concessioni a soggetti privati per affidarle a soggetti pubblici locali, quali consorzi tra comuni che rendano possibile una integrazione dello sfruttamento delle acque minerali con specifici progetti turistici locali…indispensabile in ogni caso un aumento dei canoni di emungimento che a data attuale risultano essere irrisori rispetto ai volumi di affari generati dalla commercializzazione delle acque minerali

VII. Divieto espresso di utilizzo a qualsiasi titolo, in zone di captazione di sorgenti o in vicinanze di invasi, di sostanze da attività agricola, civile ed industriale ritenute inquinanti sulla base del punto III parte ambiente.

Punto che riteniamo del tutto chiaro nella considerazione della facilità di raggiungimento delle falde idriche di sostanze inquinanti a qualsiasi titolo utilizzate

VIII. Compensazioni ambientali proporzionali al puntuale conferimento in rete delle risorse idriche per i comuni macrofornitori di acqua a qualsiasi uso destinata.

Impropriamente definite royalties, queste compensazioni che potrebbero anche non essere definite in denaro vanno corrisposte ai comuni macro-fornitori in rapporto diretto sia al peso del conferimento idrico, sia alle infrastrutturazioni ospitate sul territorio di competenza nello stabilirsi di rapporti di sinergia e collaborazione con i soggetti pubblici gestori e regolati puntualmente.

IX. Istituzione del consorzio unico regionale per le acque irrigue ed industriali.

L’evidenza che 3 consorzi pubblici per la gestione delle acque irrigue siano un evento non sopportabile per l’economia regionale e per un miglioramento di un servizio che appare strategico rispetto ad obiettivi programmatici che pongono l’agricoltura come vocazione primaria, prevediamo un unico soggetto consortile che assuma su di sé anche la gestione delle acque ad uso industriale, gestione delegata oggi a strutture quali i consorzi di sviluppo industriale di cui prevediamo la messa in liquidazione

X. Definizione dei contenziosi arretrati con le regioni limitrofe ed adeguamento delle tariffe per la fornitura dei servizi con accordi limitativi del prelievo per i soggetti industriali.

Punto che attiene alla definizione dei contenziosi con regioni limitrofe e strutture consortili ed industriali ed alla limitazione dei prelievi di acque per chiunque svolga una attività industriale in loco e fuori regione di qualsivoglia natura, compresa quella estrattiva

XI. Liquidazione di Acquedotto Lucano s.p.a. ed Acqua s.p.a. in accordo al punto II) e passaggio dei regimi idrici di proprietà o gestione dei consorzi a.s.i. al consorzio unico di gestione.

XII. Definizione dei rapporti con la liquidanda e.i.p.l.i. nel quadro del passaggio al soggetto unico pubblico di gestione idrica delle sue competenze sul territorio lucano

Chiariamo che i rapporti con eipli (ente per l’irrigazione di puglia, lucania ed irpinia), ente in liquidazione pongono una serie di domande sui soggetti che gestiranno gli invasi e le reti di questa struttura, domande che temiamo possano trovare risposte in società come acqua spa (capitale 60% regione basilicata, 40% regione puglia) che di fatto risulterebbero soggetti proprietari difficilmente controllabili per quanto espresso al punto II) e che andrebbero quindi sostituiti dal consorzio unico per ciò che attiene le parti di competenza della regione.