il programma passo per passo – parte 16) fiscalità e federalismo fiscale

il programma passo per passo – parte 16) fiscalità e federalismo fiscale

 

siamo giunti ad una parte delicata del nostro programma, fiscalità e federalismo fiscale, argomento che pur suscitando percezioni vessatorie del sistema impositivo nazionale e locale, necessità però di un chiarimento che deve partire dalla troppo generica dizione di “tasse”, oggi impropriamente utilizzata, dovendosi in realtà distinguere le imposizioni fiscali tra tasse propriamente dette, cioè contribuzioni dovute in modo non proporzionale, o non del tutto, al reddito ed il cui gettito si intende volto all’espletamento di un servizio specifico, ed imposte, cioè contribuzioni proporzionali alla quantità di reddito percepito in un periodo costante ed il cui gettito alimenta la fiscalità generale, una massa finanziaria a cui fanno capo la generalità dei servizi erogati dalle istituzioni nazionali e locali.

Nel contesto di attuale crisi economica, crediamo che oggi si ponga un problema di equità della ripartizione della imposizione fiscale, di recupero del reddito sommerso e di quello evaso ed eluso, unito ad una sempre maggiore efficienza ed economicità di gestione dei servizi erogati, piuttosto che la sterilità di dibattiti sulle de-tassazioni come stimolo per l’economia ed i consumi.

Argomento, quello del sistema impositivo, propriamente e nella sua quasi generalità di carattere statale e quindi sovra-regionale, ma che con l’introduzione di una maggiore autonomia impositiva locale, il cosiddetto federalismo fiscale, porterebbe alla necessità per ogni regione di dotarsi di una struttura di sistema fiscale vera e propria nelle more di legislazioni e regolamenti solo enunciati e quando esistenti, spesso confusi od originanti incomprensioni e malumori popolari.

La lettura di questa parte del programma è così condizionata da una serie di vincoli di natura giuridica al di fuori della competenza regionale che al momento rendono possibile solo impostare una serie di punti programmatici, senza tuttavia poter dare organicità agli stessi:

I. Creazione di un gruppo misto di studio per la fiscalità locale e di ripartizione delle imposte tra gli enti locali secondo criteri di solidarietà regionale.

II. Introduzione della “tassa ambientale regionale” per le attività di cui ai punti III) e V) della parte ambiente, nelle more della loro riconversione ecologico-funzionale.

si tratta di una forte tassazione specifica per le attività industriali impattanti la cui applicazione è da intendersi come ulteriore stimolo ala riconversione ecologica degli impianti e di cui si prevede la cessazione una volta attivata, completata, collaudata l’attività

III. Introduzioni di ragionevoli addizionali IRPEF di perequazione per scaglioni di redditi personali superiori a 60.000, 120.000, 240.000, 480.000 euro netti annui.

si tratta di minime percentuali regionali di aumento delle imposte sui redditi che intendiamo finalizzate a capitoli speciali di solidarietà e coesione sociale

IV. Introduzione della tassazione regionale sulle rendite o plusvalenze finanziarie maturate da attività aventi sede od attività prevalente nel territorio della Regione Basilicata.

senza mezzi termini è l’introduzione nel sistema fiscale regionale di una vera e propria patrimoniale sulle rendite finanziarie (presumibilmente dell’1%), di cui andrà ovviamente ben studiata l’applicabilità nelle more delle leggi nazionali in materia di imposizione fiscale, ed anch’essa, come la precedente punto, finalizzata a capitoli speciali di solidarietà e coesione sociale

V. Introduzione della imponibilità regionale alle attività economiche la cui parte produttiva si svolga in tutto od in parte sul territorio della regione, ivi comprese industrie meccaniche, manifatturiere, estrattive, energetiche, idriche, forestali, agricole, secondo criteri perequativi che tengano conto del valore occupazionale delle stesse.

questo punto, sempre nelle more della legislazione nazionale in materia, intende introdurre il criterio di una imposizione locale di vantaggio per le attività ad alto valore occupazionale che tenga conto quindi della rilevanza sociale della stessa occupazione e del mantenimento od aumento della stessa in processi di ristrutturazione funzionale delle attività

VI. Introduzione di una imposta regionale patrimoniale sulle grandi ricchezze e sulle proprietà immobiliari eccedenti le quote di ragionevole utilizzo familiare e di incentivi alla messa in disponibilità del patrimonio immobiliare (vedi parte edilizia e piani casa).

punto che crediamo chiaro, ovviamente nelle more della legislazione nazionale e dell’individuazione certa di un criterio locale di stima del patrimonio sul quale insiste l’imposta che crediamo non debba essere superiore al 2×1000 annuo e che verrebbe a cessare in caso di immissione sul mercato locativo degli immobili

VII. Incameramento diretto, previa concertazione con lo Stato, di una quota parte delle accise alla produzione di idrocarburi e fonti energetiche in genere.

punto che è da mettersi in relazione con la parte del programma relativa agli idrocarburi

VIII. Studio di azzeramento a carico della Regione dell’IVA dovuta per la produzione di prodotti agricoli regionali realizzati in conformità al principio di incontaminatezza.

la percentuale IVA dovuta per i prodotti agricoli è del 4% e crediamo che in tema di incentivo ed aiuto ala riconversione del sistema produttivo verso produzioni biologiche in linea con il dettato di incontaminatezza, una presa in carico della stessa IVA con versamento della stessa a carico della finanza regionale possa essere un elemento di stimolo determinante per il settore e, nel caso di specifico accordo con lo stato, portare ad una sottrazione della stessa percentuale dalla imposta dovuta per le intermediazioni e così per l’acquisto da parte del consumatore finale così determinandosi un calo del prezzo finale

IX. Introduzione di un coefficiente di svantaggio territoriale per il calcolo dei redditi imponibili

si tratta, nelle more di provvedimenti statali recenti e di una specifica trattativa con lo stato, di un coefficiente aggiuntivo di svantaggio territoriale per zone le cui particolarità morfologiche di disagio territoriale o derivanti da condizioni speciali (naturali, calamitose,sociali od occupazionali) siano tali da doversi introdurre criteri di speciale tutela aggiuntiva

X. Trasformazione, nelle more della legislazione nazionale, della attuale TARSU (od equivalenti) in tariffa (vedi parte – rifiuti solidi urbani) con sistema di compensazione tra comuni, consorzio regionale ed ente regione.

punto già ampiamente discusso nella parte dedicata al ciclo dei rifiuti e per i cui dettagli invitiamo alla consultazione di quanto al nostro piano rifiuti regionale

XI. Studio di fattibilità della deducibilità delle spese correnti e straordinarie familiari dal reddito imponibile per la parte inerente alle imposte locali.

si tratta ovviamente di uno studio finalizzato a rendere, per la parte inerente l’imposizione locale, più coerente un principio di imposizione legato alla realtà dei bilanci familiari netti attraverso la sottrazione all’imponibile di quote parte relative ad alcune spese a carattere di gestione familiare

XII. Studio ed introduzione di un coefficiente economico familiare.

in questo punto vogliamo ribadire una netta differenza tra la nostra ipotesi di coefficiente familiare e le ipotesi che circolano nel panorama nazionale, intendendosi la nostra proposta legata all’individuazione di un coefficiente economico (e così sociale) che tenga conto di parametri globali (componenti del gruppo familiare individuati per età e condizione lavorativa, redditi globali del nucleo anche non in presenza di convivenza familiare. di titolo di possesso dell’abitazione, di condizioni sanitarie, livello di istruzione, residenza in zone svantaggiate di cui al punto IX, mezzi di trasporto posseduti, assistenza già ricevuta, etc.) e che indichino con chiarezza lo stato di disagio relativo od assoluto delle famiglie e diano possibilità di individuazione delle forme di sostegno al reddito specifiche