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STATUTO – PRINCIPI GENERALI DEL PARTITO DELLA COMUNITA’ LUCANA 

I)         Comunità Lucana è un pacifico e libero partito politico antifascista, antipopulista, non ideologico ed aconfessionale, organizzato su base regionale i cui principi ispiratori e le modalità operative e di partecipazione sono nel solco di quanto stabilito nella Costituzione Italiana a riguardo delle forme di organizzazione del pensiero in pratiche politiche, non perseguendo alcun fine separatista nei confronti dello Stato Nazionale.

 

II)        Comunità Lucana è un partito politico che rigetta i fascismi di ogni natura, intendendo con ciò tutte le forme e le pratica autoritarie attraverso cui singoli o gruppi od organizzazioni limitino il reale e libero godimento dei diritti fondamentali dell’uomo sanciti nella Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Uomini.

 

III)       Comunità Lucana è un partito politico che rigetta il razzismo e la xenofobia in tutte le forme in cui essi si manifestino,  cioè propagando la discriminazione di individui o gruppi sulla base delle idee politiche, della provenienza geografica, dell’origine etnica, della sessualità, della condizione sociale, economica, anagrafica e di genere.

 

IV)       Comunità Lucana ha come scopo del proprio agire politico l’organizzazione, nelle forme consentite dalle vigenti leggi, di un movimento democratico per la tutela e la salvaguardia della regione Lucania e dei suoi abitanti, con ciò intendendosi il suo territorio ed il suo ambiente naturale, la sua economia e le sue vocazioni originarie, la salute ed i diritti dei suoi cittadini, la sua storia, senza in questo ledere equivalenti diritti che si riconoscono ad ogni altra comunità umana.

 

V)        Comunità Lucana si fa portatrice del diritto dei cittadini lucani alla buona amministrazione della cosa pubblica in accordo alle migliori pratiche di rispetto dei principi di cui al punto precedente.

 

VI)       Comunità Lucana fa proprie le istanze di un progresso della società lucana legato ad una equilibrata coesistenza tra tutte le attività umane, nel complesso di relazioni  economiche, sociali, relazionali e psichiche, e l’ambiente naturale e le sue risorse nella più generale preservazione della loro integrità, in accordo ai principi reali di sostenibilità ed al diritto delle future generazioni di usufruire di un ambiente salubre, di risorse abbondanti e fruibili collettivamente ed individualmente e di una democrazia compiuta.

 

VII)      Comunità Lucana si fa artefice di un movimento di democrazia dal basso che non prescinde dall’ascolto preventivo e continuo delle istanze locali, nelle forme e nei tempi che si riterranno opportune per l’elaborazione di strategie politiche, economiche, sociali ed energetiche o che a qualunque titolo riguardino l’assetto dei territori, coinvolgendone la collettività nei processi di governo degli stessi.

 

VIII)      Comunità Lucana persegue il fine di ristabilire un corretto equilibrio tra le istanze di proprietà privata e di libera iniziativa economica ed il diritto della collettività ad essere parte attiva del benessere e protagonista dell’attività pubblica di programmazione sociale ed economica nella regione e nel consesso nazionale ed internazionale.

 

IX)        Comunità Lucana pone come base del proprio agire nelle amministrazioni e nelle cariche elettive il principio della delega senza vicolo di mandato, ma condizionata alla decisione collettiva dei propri aderenti sulla base di forme di consultazione continue e consone all’efficacia dell’azione amministrativa e politica, previa informazione a carico degli eletti e degli organismi dirigenti.

 

X)         Comunità Lucana pone tutti i punti elencati in forma di principi generali, compreso il decimo ed ultimo punto, come non emendabili e come forma costituente della propria esistenza e legittimità tra gli aderenti, con ciò intendendosi che ogni regolamento, statuto, programma e forma di attuazione di questi siano propedeutici e conseguenti ai principi elencati.

STATUTO – Titolo I – GLI ORGANI  DEMOCRATICI  Art. 1 Gli Organi del Partito 

a).  Gli organi democratici nei quali si svolge la vita di partito e si assumono decisioni collettive sono:

·        Il Congresso Regionale

·        Il Direttivo Regionale

·        La Segreteria Regionale ed il Segretario Regionale

·        Il Collegio  di Garanzia

·        La Tesoreria Regionale

·        Il Collegio dei Revisori dei conti

·        Il Comitati di Base, il Direttivo del Comitato di Base e l’assemblea

b).  Ogni altro organo intermedio la cui istituzione dovesse rendersi necessaria dovrà essere ratificato in seno al Congresso Regionale.

Art. 2 Il Congresso Regionale

a) Il Congresso Regionale è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.

 b) Il Congresso Regionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso a livello regionale e locale per le materie comuni ed, ove necessario, in tutti i contesti nazionali ed internazionali.

c) Il Congresso Regionale è costituito dall’assemblea di tutti gli iscritti al partito, che partecipano al Congresso ed hanno diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi a votazione e più in generale concorrere alla elaborazione collettiva delle linee generali politiche del partito.  

d) I Comitati di Base vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d’iniziativa politica delle rispettive organizzazioni e riportando ove la materia sia di interesse comune proposte e deliberazioni. 

e). Il Congresso Regionale elegge il Direttivo regionale, il Segretario Regionale e, su proposta di questo, la Segreteria Regionale nella sua collegialità ed il Tesoriere Regionale, nonché il Collegio Regionale di Garanzia. 

f) Il Congresso Regionale è convocato a scadenze regolari, previo preavviso di giorni 30, e comunque annuali per l’illustrazione delle attività svolte e delle eventuali votazioni di merito o per ogni deliberazione o provvedimento la cui importanza ne renda necessaria l’espressione della volontà degli iscritti, a scadenza biennale per l’elezione degli organismi direttivi. 

g)  Il Congresso Regionale può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla Segreteria Regionale all’unanimità, dal Direttivo Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Comitati di Base riuniti in assemblea, da un terzo degli iscritti al Partito, con formale richiesta al Collegio di Garanzia che valuta il merito in osservanza allo Statuto e la congruità numerica dei richiedenti, disponendo la convocazione e l’ordine del giorno del Congresso. 

h)  Durante il Congresso Regionale ogni iscritto al partito partecipa secondo il principio del voto personale e non delegato, registrando preventivamente la propria tessera ed esprimendo il proprio voto in modo palese, con unica eccezione ed ove richiesto su proposta da mettersi ai voti le decisioni riguardanti le persone, avendo facoltà di proposta e di censura da verbalizzarsi e da sottoporre a voto, di proporre la propria candidatura per le cariche di partito e più in generale alla più democratica partecipazione alla discussione e deliberazione generale. 

i)   Il Collegio Regionale di Garanzia ha facoltà di estendere le modalità di partecipazione al Congresso anche agli iscritti non presenti per giustificati motivi, ma che ne facciano richiesta almeno quindici giorni (15) prima del Congresso, avendo cura di definire preventivamente le modalità di partecipazione degli stessi alla discussione generale ed alle votazioni in accordo con il Direttivo Regionale appositamente convocato e su votazione favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto. 

l).  E’ potestà assoluta del Congresso Regionale stabilire gli organi di gestione dello svolgimento dello stesso attraverso la nomina di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da due Segretari, ed ove necessario da più iscritti sempre in numero dispari, scelti attraverso espressione di voto palese dell’assemblea, intendendosi fino a quel momento la Presidenza dell’assemblea affidata alla collegialità del Collegio Regionale di Garanzia che ha facoltà di proporre tra gli iscritti i candidati alla presidenza ed alla segreteria del Congresso e/o valutare le proposte in tal senso provenienti dalla stessa assemblea. 

m).  Costituitosi ed insediatosi l’ufficio di Presidenza, il Congresso Regionale si intende pienamente operante nella più stretta osservanza delle discussioni e votazioni all’ordine del giorno, nella redazione delle liste degli interventi, nella presentazione delle mozioni e più in generale nello svolgimento dello stesso Congresso Regionale con la supervisione del Collegio Regionale di Garanzia.

Art. 3 Il Direttivo Regionale

a) Il Direttivo Regionale è l’organo di continuità del Congresso Regionale nella attività del partito e ne verifica il rispetto degli indirizzi espressi nell’attività complessiva del partito, nonché la sede consultiva e decisionale collegiale di tutte le materie non regolate nelle attività del Congresso.

b). I componenti del Direttivo Regionale sono trenta (30) e sono eletti dal Congresso tra i segretari dei Comitati di Base registrati alle votazioni in numero di venti (20) e tra gli iscritti al partito registrati e disponibili, pur non organizzati in Comitati di Base in numero di dieci (10).

c). Fanno parte di diritto del Direttivo Regionale i membri della Segreteria Regionale ed il Segretario Regionale che presiede l’assemblea ed ai suoi lavori partecipano i membri del Collegio Regionale di Garanzia senza diritto di voto. 

d). Le riunione del Direttivo sono aperte a tutti i membri iscritti al partito.

e). Il Direttivo regionale si auto-convoca mensilmente di diritto, avendo cura di redarre il proprio calendario semestrale alla prima riunione utile, o in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti al Collegio di Garanzia che entro sette giorni (7), esaminata la congruità ed il numero dei richiedenti lo convoca con propria comunicazione con lettera o comunicazione via posta elettronica.

f). Il Direttivo Regionale è convocato di norma dalla Segreteria con lettera o comunicazione via posta elettronica del Segretario Regionale con l’indicazione di un ordine del giorno dei lavori.

g). I componenti del Direttivo regionale sono tenuti alla presenza ad ogni convocazione e dopo tre (3) assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decaduti dal Direttivo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal Collegio Regionale di Garanzia.

h). In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei suoi componenti eletto dal Congresso Regionale, il Direttivo Regionale provvede alla immediata sostituzione, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, tra i non eletti nel rispetto degli esiti congressuali.

i) Le determinazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei votanti presenti, previa verifica del numero legale della metà degli aventi diritto al voto.

l) Il Direttivo Regionale elegge, nel suo seno, il Tesoriere Regionale, e nomina un eventuale gruppo tecnico di supporto alle attività sia proprie che della Segreteria Regionale, distinte per aree tematiche.

m) Il Direttivo Regionale delega ad ogni convocazione un proprio membro per la partecipazione alle riunioni della Segreteria Regionale con funzioni di garanzia e proposta.

Art.4 La Segreteria Regionale ed il Segretario Regionale

a). La Segreteria Regionale è organo con funzioni esecutive ed è composta da 7 membri, compreso il Segretario Regionale e si riunisce su convocazione del Segretario almeno settimanalmente in base ad un calendario programmato preventivamente ed in ogni caso quando questi ne ravvisi la necessità dandone comunicazione entro giorni tre (2), o quando la maggioranza dei suoi componenti ne richiedano la convocazione dandone comunicazione al Collegio Regionale di Garanzia che la convoca con preavviso di giorni uno (1).

b). A ciascun componente sono assegnati su proposta del Segretario Regionale incarichi specifici da comunicare e ratificare con voto a maggioranza del Direttivo Regionale, ove tale delega non fosse già presente nel voto espresso dal Congresso Regionale alla proposta.

c). Al Segretario Regionale compete di definire l’ordine del giorno e di istruire i lavori della Segreteria Regionale, presiederne e coordinare gli stessi, rimuovere temporaneamente dall’incarico i membri che non ottemperino alle direttive o la cui azione risulti lesiva delle attività del partito e dei suoi organi, salvo riferire al Direttivo Regionale che potrà confermare o negare tale rimozione con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto, nominando in caso di conferma un membro suppletivo tra i suoi componenti, previo parere vincolante del Collegio di Garanzia sulle modalità di voto e di candidatura alla supplenza che trasmetterà agli iscritti al partito l’avvenuta variazione.

d).  La Segreteria Regionale ha potere di proposta, indirizzo e coordinamento del partito nella delega concessa dal Congresso e non oltre la sua espressione, salvo i casi di ordinaria attività che si intendono ricompresi nel mandato ricevuto ed a tale scopo si riconduce la presenza di diritto alle sue riunioni del presidente del Collegio Regionale di Garanzia o, qualora questi ne ravvisi la necessità, di tutti i membri del Collegio stesso.

e). Il segretario Regionale rappresenta il partito nella sua collegialità e non può essere svolta oltre i tre mandati congressuali interi consecutivi.

f). L’elezione a Segretario Regionale avviene con voto palese in libertà di candidatura per ogni iscritto al partito, risultando eletto alla carica di Segretario il candidato che riporti la maggioranza dei voti.

g). I lavori della Segreteria Regionale sono svolti in modo palese, avendo facoltà qualsiasi iscritto ne faccia richiesta al Collegio di Garanzia con preavviso di giorni quindici (15) di presenziare con il solo diritto di ascolto o di audizione nel caso questi ne faccia richiesta negli stessi termini.

h). E’ facoltà della Segreteria Regionale audire previa convocazione qualsiasi iscritto al partito, previa comunicazione di almeno giorni sette (7) o in casi di particolare urgenza anche in minori termini, su temi specifici

i). E’ compito esclusivo della Segreteria Regionale, salvo relazionare al Coordinamento Regionale in termini congrui, il coordinamento con le attività degli eletti alle cariche pubbliche, di partito od in ogni caso afferenti alle attività dello stesso, con potere di indirizzo e censura, previa comunicazione al Collegio Regionale di Garanzia che disporrà sia le sanzioni che le eventuali comunicazioni di merito agli iscritti al partito.

Art. 5 Il Collegio Regionale di Garanzia

a). Il Collegio di Garanzia è eletto dal Congresso Regionale ed è composto da un numero di cinque (5) membri permanenti per il periodo congressuale ed indipendenti da qualsiasi controllo degli altri organi del partito per il ruolo primario della loro funzione di garanzia.

b). Il Collegio elegge, nel proprio seno, un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente e che lo rappresenta senza possibilità di voto e con funzioni di garanzia e consultazione nelle riunioni della Segreteria Regionale e in collegialità con tutti gli altri membri nelle riunioni del Direttivo Regionale.

c). È compito del Collegio di Garanzia, nell’ambito di competenza:– esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri dei singoli iscritti;– garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l’attuazione dello Statuto;– adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;– formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;– esprimere parere vincolante sull’interpretazione delle norme statutarie;– esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti– esaminare i bilanci ed i conti consuntivi.

d). A questo fine il Collegio regionale di Garanzia elegge tra gli iscritti i membri del Collegio dei Revisori dei conti composto da tre persone di cui due membri interni ed uno esterno tra gli iscritti al partito che abbiano specifiche competenze in materia.

Art. 6 Il Tesoriere Regionale

 a).  Il Tesoriere è eletto dal Congresso Regionale su proposta del Segretario ed è suo compito la tenuta dei conti del partito, la disposizione delle spese e gli incassi da tesseramento, previo coordinamento con i Segretari dei Comitati di Base, la redazione del bilancio, nonché la rendicontazione puntuale di ogni altra fonte di finanziamento alle attività del partito derivante da libere contribuzioni degli iscritti e dalle contribuzioni obbligatorie degli eletti alle cariche pubbliche.

b).  La funzione di Tesoriere è incompatibile con quella di Revisore dei conti e di componente del Collegio di Garanzia.

c). Il Tesoriere Regionale partecipa alla riunioni del Direttivo Regionale con diritto di voto.

Art. 7 I Comitati di base, il direttivo e l’assemblea

a)  I Comitati di base sono le riunioni locali tra gli iscritti al partito organizzati per la partecipazione alla vita del partito, per la discussione dei temi locali e regionali, per l’assunzione delle decisioni aventi un carattere politico ed amministrativo locale ed ai quali ogni iscritto al partito appartiene per competenza territoriale dal momento della loro costituzione.

b).  Un Comitato di base si intende per costituito quando il numero di iscritti locali al partito raggiunge la cifra di dieci (10) ed il Direttivo Regionale ne autorizzi con votazione a maggioranza dei membri e previa domanda motivata del responsabile locale entro i quindici giorni (15) dalla riunione di questo ed audizione dello stesso e dei membri costituendi in Comitato di base, formale costituzione in seno agli organismi di partito, consentendosi in casi particolari la costituzione anche per numeri inferiori.

c)   Ottenuta  autorizzazione Il Comitato di base si intende costituito in Assemblea e comincia la sua attività con l’elezione a maggioranza dei suoi membri di un Direttivo, stabilendone la composizione numerica, che dirige l’attività politica del Partito a livello locale e di un Segretario che ne coordina i lavori ed una Segreteria, ove ciò si rendesse necessario a parere dell’Assemblea, ai cui componenti vengono attribuiti incarichi specifici, in ciò ricalcandosi le attività del Direttivo Regionale.

d).   Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del Direttivo del gruppo di base, l’assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

e). I componenti il Comitato Direttivo dopo due (2) assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza delle riunioni, sono dichiarati decaduti dallo stesso dal Collegio Regionale di Garanzia a cui il Direttivo stesso o i membri dell’assemblea fornisce comunicazione . 

f).  L’assemblea del Comitato di base, verificati i numeri degli iscritti e quando questo abbia superato il numero di trenta (30) indice il Congresso del Comitato di base, costituito dall’assemblea generale degli iscritti, per l’elezione del Direttivo, del Segretario del Comitato di base e, su proposta di questi, della Segreteria, potendo altresì provvedere alla nomina di un Collegio Locale di Garanzia per numeri superiori di iscritti o quando l’esigenza di governo del Comitato di base lo renda necessario, intendendosi il Comitato sussidiario al Comitato Regionale per i soli provvedimenti disciplinari e di legittimità degli atti locali allo Statuto che in tal caso rimane l’organo confirmatorio dei provvedimenti del Collegio locale.

g).  Il Congresso del Comitato di base viene convocato a scadenze regolari, previo preavviso di giorni 30, e comunque annualmente per l’illustrazione delle attività svolte e delle eventuali votazioni di merito o per ogni deliberazione o provvedimento la cui importanza ne renda necessaria l’espressione della volontà degli iscritti, a scadenza biennale per l’elezione degli organismi direttivi e può essere convocato in via straordinaria nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda e deve svolgersi entro quindici (15).

h).  Nei limiti dello statuto e delle linee politiche ed amministrative generali del partito, i Comitati di base sono pienamente indipendenti nella elaborazione ed applicazione di linee politiche ed amministrative a carattere locale

i).  Nei casi in cui non sia possibile formare un Comitato di base per oggettive difficoltà nel numero di iscritti o quando le condizioni territoriali o tematiche lo rendano necessario, previa comunicazione e salvo ratifica del Direttivo Regionale e conferma del Collegio Regionale di Garanzia, si possono formare Comitati di Base Comprensoriali.

titolo II – ADESIONE AL PARTITO

 Art.8 Iscrizioni al partito mediante tesseramento

a). Il partito favorisce l’adesione alla sua organizzazione che avviene mediante una domanda di pre-tesseramento della durata di tre mesi (3), “periodo di ambientazione” e prova della effettiva volontà del candidato di contribuire alla vita organizzativa del partito, periodo durante il quale l’iscritto non ha il diritto di voto alle deliberazioni, ma di attiva partecipazione e proposta alla vita del movimento nei suoi momenti assembleari e nelle sue pratiche politiche.

b). La tessera effettiva verrà rilasciata solo al termine di detto periodo o su proposta scritta dei soggetti riceventi la domanda di pre-tesseramento che a tal fine sono tenuti ad indicarne le motivazioni con comunicazione scritta al collegio regionale di garanzia che, esaminate le stesse e nella facoltà di richiedere ulteriori informazioni al ricevente la domanda o un colloquio diretto con il candidato, autorizzerà il ricevente al tesseramento definitivo annuale che in tal caso comprenderà il “periodo di ambientazione”.

c). Il collegio di garanzia è tenuto a dare risposta alle domande al punto b) nel termine di giorni quindici (15) o in caso di impedimenti comprovati nel termine massimo di giorni trenta (30).

d). L’adesione mediante tesseramento al movimento comporta la piena accettazione dei principi generali e dello statuto e delle regole di partecipazione ed espressione ivi stabilite, dell’obbligo di osservanza delle decisioni delle strutture di partecipazione e di coordinamento del partito, della condotta onorevole e confacente alle leggi dello Stato Italiano e dei principi Costituzionali, sia nella vita interna del movimento, sia nelle vita esterna, nonché delle linee politiche generali e locali, linee alle cui formazione il tesserato ha diritto di partecipare attivamente attraverso gli strumenti previsti all’interno dello statuto e delle attività regolamentari da questo derivanti, sia in sede locale nel Comitato di base nel quale egli sia stato tesserato, sia in sede regionale nelle forme previste.

e). Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono nel pieno possesso della facoltà di intendere e volere e nel pieno godimento dei diritti civili, e che ne condividano statuto, programma e valori di riferimento, attraverso domanda scritta rivolta al Comitato di base del comune di residenza nella persona del suo coordinatore che la riporterà in prima istanza all’assemblea degli iscritti per la decisione di merito da effettuarsi a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, e ciò anche in caso di proposta di tesseramento immediato, indi ne trasferirà la decisione assunta al Collegio Regionale di Garanzia per l’iscrizione in un apposito registro tesserati.

f). Qualora nel comune di residenza o in cui si svolge la prevalente attività di lavoro o studio, con ciò intendendosi il domicilio, non esista un gruppo di base è data la possibilità all’interessato di rivolgere domanda o al Comitato di base più vicino che la invia al Collegio Regionale di Garanzia per le decisioni di merito o direttamente presso questo affinché, dopo l’accettazione della candidatura, la domanda accolta sia reindirizzata presso il Comitato di base di base più vicino alla residenza o domicilio per il supporto che si renda necessario, intendendosi dal momento dell’accettazione valida la possibilità per l’iscritto di promuovere nel comune di cui sopra la formazione di un nuovo Comitato di base attraverso la ricezione delle domande di iscrizione di nuovi candidati.

g). Non verranno accettate, e così respinte, domande di tesseramento  da parte di soggetti in notoria pendenza di giudizio per reati penali ed amministrativi gravi, intendendosi sospese fino a conclusione delle attività di indagine le domande relative al tesseramento dei candidati oggetto delle stesse, da parte di soggetti con condanne passate in giudicato per i medesimi reati, seppure nella sospensione a qualsiasi titolo della pena, e più in generale da parte di soggetti le cui attività personali e pubbliche siano in palese contrasto con i principi generali del partito.

h). Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato ed in ogni caso contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro il termine massimo di giorni trenta (30) e qualora il Collegio di Garanzia riconosca il diritto al tesseramento dell’interessato, provvede alla comunicazione al ricevente la domanda di nulla osta alla consegna della tessera o alla consegna diretta della stessa se il Comitato di base competente non vi abbia provveduto nel termine di giorni sette (7) dalla sua comunicazione. 

Art. 9 La tessera del partito e la contribuzione del tesserato

a). Il costo della tessera effettiva viene fissato fino ad indizione del primo Congresso Regionale che ne fisserà definitivamente i parametri di costo, ad un minimo di 10 euro annue, senza un tetto massimo di contribuzione che nella parte eccedente verrà considerata come contributo volontario del tesserato al partito, e sarà iscritto nel registro tesserati tenuto dal Tesoriere Regionale presso il Collegio Regionale di Garanzia ed a disposizione della libera consultazione da parte di ogni iscritto al partito.

b). Le contribuzioni volontarie superiori all’importo provvisorio di cui all’art. precedente in alcun caso daranno origine a diritti ulteriori del tesserato e saranno regolarmente registrate sia in fase contabile che rispetto alla rendicontazione del Tesoriere Regionale presso gli organismi di garanzia e presso il Congresso Regionale ed il Direttivo Regionale.

c). La prima domanda di tesseramento deve tassativamente avvenire attraverso la compilazione di un formulario prestampato a cura degli organismi regionali, deve essere ricevuta dai soggetti di cui all’art. 8 – comma e). ed f). e deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente e più in generale risposta a tutte le domande contenute in esso, il contributo versato ed eventuali note a cura del coordinatore del Comitato di base, pena la nullità della domanda che si intenderà respinta.

d). La tessera, la cui grafica, stampa e distribuzione numerata ed annotata sono interamente a carico degli organismi regionali che vi provvedono entro il mese di gennaio di ciascun anno, viene rinnovata annualmente a cura dei Comitati di base con sigla del coordinatore e del tesserato, quindi annotata in un registro tesserati del Comitato di base, trasmessa comunicazione al registro tesserati regionali tenuto dal Tesoriere Regionale presso il Collegio Regionale di Garanzia che annualmente o quando ne ravvisi la necessità, verificherà la corrispondenza dei registri di cui sopra.

e). Al richiedente la tessera, e più in generale durante tutto il periodo di tesseramento o di pre-tesseramento, quindi all’iscritto effettivo,  può essere richiesto da parte del Collegio Regionale di Garanzia su propria iniziativa o su segnalazione del coordinatore locale in presenza di dubbi fondati certificato aggiornato del casellario giudiziario, ed in ogni caso tale domanda deve motivarsi in forma scritta, intendendosi la mancata presentazione della certificazione entro i termini congrui all’ottenimento della stessa come causa di sospensione dal partito ed indi di espulsione.

f). Non è ammessa la contemporanea iscrizione al partito e ad altra organizzazione partitica o ad altre associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del movimento, nonché le leggi vigenti, riportandosi tale formula sulla tessera a cui apporre firma del tesserato.

STATUTO – Titolo III – LA VITA DEMOCRATICA NEL PARTITO

Art. 10 Diritti dell’iscritto

a). Ogni iscritto a Comunità Lucana ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali del Movimento con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro ed è inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame ed abbiano una risposta, oltre che potere essere messe ai voti delle assemblee e direttivi nei modi consentiti dal presente statuto.

b). Ogni iscritto ha il diritto di sostenere liberamente le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza del partito, avendo altresì diritto a che dette critiche vengano verbalizzate e nel caso esse determinino necessità di voto sulle istanze in esso contenute in forma di mozione che vengano votate nello stesso ambito nel quale sono state formulate, purché  tali critiche avvengano nelle sedi proprie dell’espressione della vita del partito stesso e siano coerenti ai principi espressi nello statuto.

c). Ogni iscritto ha il diritto di esprimere anche esternamente al partito le proprie opinioni politiche, senza che ciò impegni in alcun modo il movimento se non nei limiti e modi consentiti per gli incarichi direttivi.

d). Ogni iscritto, fermo il vincolo di pre-iscrizione, ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente statuto, con ciò intendendosi sia la legittimità ad esprimere sempre e senza limitazioni, perdurando lo stato di vigenza della sua tessera,  il proprio voto per la scelta delle cariche elettive interne al movimento, sia a proporsi in prima persona, e così sottoporsi a giudizio tramite votazione, per lo svolgimento delle stesse.

e). Ogni iscritto ha il diritto di essere informato delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del movimento, discussioni e decisioni che, ove presenti, dovranno indicare sempre le mozioni di minoranza. 

Art. 11 Doveri dell’iscritto

a). Gli iscritti a Comunità Lucana sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito assunte in sede collettiva e dagli organi dirigenti, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici, solidali, leali ed improntati ai principi di rispetto delle differenze opinioni, nonché di genere, anagrafiche, provenienza, condizione sociale ed economica, a contribuire al suo finanziamento e a votarne sempre le liste elettorali, ad esserne un sostenitore nella società e nelle sue varie istanze, ad essere candidati, previa disponibilità personale, nelle sue liste elettorali.

b). Gli iscritti a Comunità Lucana accettano senza riserve di sottoporre i propri comportamenti al giudizio della commissione di garanzia, ove si evidenzino palesi incongruità tra quanto ai diritti-doveri del tesserato, regolati da questo statuto, e quanto invece praticato sia nella vita interna al partito, con comportamenti ed atti non conformi allo statuto ed ai suoi principi ispiratori, sia nella vita esterna a questo, quando comportamenti privati del tesserato siano sottoposti al vaglio della giustizia civile e penale per presunti reati gravi in sede istruttoria e dibattimentale (causa di sospensione temporanea della tessera e degli incarichi di partito) e fino a sentenza definitiva sugli stessi (causa di ritiro immediato della tessera).

c). Gli iscritti a Comunità Lucana accettano senza riserve le decisioni assunte a maggioranza e negli organi di partito come criterio di formazione della volontà politica del partito, potendo esprimere altresì il proprio dissenso interno esclusivamente nelle sedi di discussione e di deliberazione nelle modalità descritte, in ogni caso rispettando, assumendo ed adoperandosi con lealtà e correttezza affinché le stesse decisioni collettive siano rese concrete ed operative anche quando, assunte, su di esse si sia espresso proprio personale dissenso.

d). Gli iscritti a Comunità Lucana hanno il dovere di informare gli organismi dirigenti locali e regionali ed il Collegio Regionale di Garanzia di ogni irregolarità o malfunzionamento del partito e di ogni atto e/o comportamento degli iscritti che sia ritenuto violare le norme del presente statuto e comunque poco confacente al complesso dei diritti e doveri del tesserato ivi sanciti in ogni sua parte, rispettando in ogni caso le decisioni degli organismi competenti che in merito a tale informativa assumeranno decisioni. 

Art. 12 Libero dibattito e partecipazione dell’iscritto

a).  Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l’essenza della vita democratica del partito, che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi tra le differenti posizioni, senza che alcuna di esse, anche quando sia maggioritaria una proposta differente, ne venga sminuita nel valore democratico di espressione e senza che alcuna di esse, anche quando sia minoritaria, possa dare origine a non condivisione delle scelte assunte a maggioranza.

b).  Ogni iscritto al partito che ricopra incarichi negli organismi ha il dovere di informare gli iscritti delle decisioni attinenti al proprio incarico in sede assembleare e di permettere che gli iscritti esprimano le proprie opinioni, critiche e suggerimenti in modo libero ed assolutamente non condizionato, avendo obbligo non solo di informare correttamente sui propri atti, ma concorrendo alla migliore e più ampia possibilità di espressione di ogni voce nelle sedi di dibattito.

c).  E’ fatto obbligo ad ogni iscritto di denunciare agli organismi competenti ogni lesione o tentativo di lesione del principio del libero dibattito tra gli iscritti al partito, anche quando tali eventi non riguardino personalmente la propria sfera di espressione, essendo cura di ogni appartenente al partito che in ogni sua istanza tale principio venga rispettato ed è obbligo degli organismi competenti raccogliere la denuncia ed indagare sui fatti oggetto di denuncia, siano essi comportamenti personali o di gruppi di iscritti o anomalie nell’applicazione o nel merito delle norme statutarie a riguardo, circostanza questa che deve trovare temporanea soluzione fino a deliberazione in ambito di Congresso Regionale.

d).  Il partito della Comunità Lucana si fa interprete di ogni forma di informazione e dibattito tra i suoi iscritti anche nelle forme e nei mezzi della comunicazione elettronica, avendo cura attraverso deliberazione del Congresso Regionale, di individuare i mezzi e le forme in cui a tale dibattito segua la partecipazione alle decisioni assunte attraverso espressione di voto.

e).  Ogni proposta, critica o censura deve avvenire nelle sedi ad esse competenti e nei tempi e modi stabiliti dal presente Statuto, riservando alla forma della mozione da iscriversi all’ordine del giorno e da sottoporre a dibattito ed eventualmente a votazione tra gli iscritti, sia in sede locale che in sede regionale, la priorità di discussione e quindi di votazione nel merito, fermo restando la possibilità di discutere in assemblea anche con altre forme che si rendano necessarie, ma non potendosi su queste addivenire a votazione, che rimane esclusiva rispetto alla sola mozione iscritta all’ordine del giorno.

f).  E’ facoltà di ogni iscritto chiedere preventivamente in sede di formazione dell’ordine del giorno che al dibattito possa dare contributo su materie specifiche e solo su queste, anche chi non sia iscritto al partito, ma abbia competenze comprovabili ed accettate, nella potestà dell’organismo che lo redige di rifiutare a maggioranza dei suoi membri la proposta quando la materia del contributo o la competenza specifica venga ritenuta non utile, fuorviante o strumentale e la rispondenza etica ai principi statutari del soggetto proposto sia acclarabile od evidente, avendo comunque l’organismo obbligo di indicare le l’eventuale richiesta e motivazioni dell’esclusione, a margine dell’ordine del giorno.

g).  Non è in alcun modo ammissibile al dibattito qualsiasi proposta di discussione o votazione che leda sia iprincipi di legalità previsti dalle vigenti leggi, sia i principi sanciti nella Costituzione Italiana e nel presente Statuto.

STATUTO – Titolo IV GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 13 Formalizzazione

a).  Gli organismi dirigenti ed esecutivi regionali e locali sono esclusivamente eletti a partire dal primo Congresso Regionale o locale del partito secondo le norme stabilite dal presente statuto e sempre nei congressi, con ciò intendendosi la formalizzazione dell’organismo eletto solo attraverso votazione degli iscritti e a contestuale accettazione ufficiale e pubblica dell’incarico da comunicarsi all’assemblea degli iscritti.

 b).  La data della prima riunione dell’organismo dirigente eletto, ferma restando la sua convocazione, è la prima utile all’assunzione di ogni decisione di merito nelle potestà dell’organismo stesso, potendosi solo per cause straordinarie o inderogabili e comunque da motivarsi, procedere a decisioni e deliberazioni prima di tale data.c).  Fino alla data del primo Congresso Regionale perdurano fino le piene funzioni degli organismi attualmente operativi nell’impegno all’indizione del congresso nei tempi più brevi possibili.

Art. 14 Funzioni degli organismi dirigenti

a).  La funzione dirigente si esprime nel:I) promuovere la partecipazione democratica e l’attività politica di tutti gli iscritti;II) stimolare l’approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l’attività di formazione;III) assicurare la circolazione delle informazioni;IV) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;V) lavorare costantemente per l’unità del partito attraverso il dibattito democratico e l’azione solidale di tutti i militanti;VI) organizzare l’attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;VII) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione;VIII) riferire periodicamente agli iscritti circa l’attuazione delle decisioni assunte;IX) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti;X)  rappresentare il partito ed i suoi iscritti nelle istanze democratiche, di informazione e comunicazione, di dibattito e di formazione delle scelte delle istituzioni.

b).  Gli organismi dirigenti sono organi collegiali ed al loro interno vigono i principi di democraticità e di leale collaborazione nel raggiungimento delle linee programmatiche approvate durante i congressi.

c).  Qualora si renda necessario l’Organismo potrà provvedere alla formazione di un Esecutivo  nominato al proprio interno per i soli incarichi di svolgimento di funzioni delegate, ferma restando l’obbligo di comunicazione della necessità ravvisatasi e la ratifica in sede congressuale quando le funzioni o il ruolo dell’Esecutivo si rendano necessari nel tempo, ed in ogni caso, qualora si provveda o si renda necessario formare l’Esecutivo Regionale, questo deve essere autorizzato dal Congresso.

d).  Le decisioni assunte dagli Organismi se riguardano materie di ordinaria amministrazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici sono vincolanti per tutti gli iscritti ed in quanto tali devono essere osservate da questi, ferma restando la possibilità di ratifica delle stesse se, per motivazioni ritenute giustificabili dal Collegio Regionale di Garanzia da parte di un congruo numero di iscritti (almeno 1/3) che ne facciano comunicazione motivata o da parte dello stesso Collegio, in sede di Direttivo.

e).  Le decisioni assunte dagli Organismi se riguardano materie di straordinaria amministrazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici e/o di urgenza motivata, nel vincolo temporaneo di osservanza per tutti gli iscritti, potranno essere sottoposte a verifica, per motivazioni ritenute giustificabili dal Collegio Regionale di Garanzia da parte di un congruo numero di iscritti (almeno 1/3) che ne facciano comunicazione motivata o da parte dello stesso Collegio, in sede di Direttivo, o, in caso di perdurante contrasto, delegate al Collegio Regionale che assumerà decisioni in merito valide fino all’indizione ordinaria di un Congresso a cui sarà rimessa la decisione, e, nei casi di una palese sfiducia rilevatasi dalla coincidenza di richiesta di verifica da parte degli iscritti e di analoga posizione del Collegio di Garanzia, in sede di congresso straordinario.

f).  Le dimissioni di almeno la metà (1/2) dei componenti un organismo dirigente in seguito a palesi irregolarità di gestione dell’organismo e collegialità dello stesso e/o gravi contrasti di opinione che ostacolino o rendano pregiudizio al conseguimento degli obiettivi programmatici, irregolarità e/o contrasti motivabili da parte dei dimissionari di fronte al Collegio Regionale di Garanzia, portano alla censura dell’organismo da parte del Collegio, censura che, ove non si provveda al ritorno alla piena regolarità dell’organo attraverso revisione dei comportamenti e delle deliberazioni, è dichiarato immediatamente decaduto dal Collegio di Garanzia che contestualmente indice un Congresso Straordinario, mentre in caso di dimissioni della metà più uno (1/2 più 1) dei componenti un organismo dirigente, l’organismo si intende decaduto, dovendosi provvedere a nuova nomina dello stesso.  

Art. 15 L’ordine del giorno e le deliberazioni.

a). L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea del gruppo di base deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno discussioni e votazioni, ciò costituendo  principio inderogabile a pena di nullità per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea del gruppo di base.

 b). Ogni atto deliberativo assunto dagli organismi dirigenti deve essere sancito dal voto a maggioranza dei suoi membri e nella persistenza del numero legale di questi e verbalizzato insieme all’esito della votazione palese a pena di nullità dell’atto stesso e comunque contenere nel verbale ogni mozione differente e sottoposta a votazione, ed essere immediatamente proclamato e comunicato, ove previsto,  sia alle assemblee che agli organismi superiori.  

Art. 16 Sospensioni dall’incarico

a).  E’ fatto obbligo ai componenti di un organismo dirigente l’osservanza scrupolosa dei principi del presente statuto, delle leggi vigenti e più in generale di un comportamento pubblico ineccepibile, dovendosi sospendere il mandato e sottoporlo a giudizio di merito delle assemblee su proposta dell’organismo stesso, chiunque abbia sopraggiunte comunicazioni legali per gravi reati amministrativi o penali, ricorrendosi per la vacanza del ruolo provvisoriamente al primo dei non eletti tra i candidati alla direzione dell’organo.

 b).  In caso di impedimento non momentaneo alla funzione di un membro di un organismo dirigente derivante da motivi oggettivi e comprovabili e che in ogni caso superi le tre (3) riunioni dell’organismo, o in caso di dimissioni, l’organismo reintegra il ruolo secondo quanto previsto al comma precedente.

STATUTO – Titolo  V – DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE, INCARICHI E NOMINE

Art. 17  Doveri degli eletti alle cariche pubbliche

a) Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del partito e con i suoi organismi dirigenti per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

b). Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità o degli emolumenti derivanti dalla carica politica ricoperta, franco le diarie realmente corrispondenti alle spese da queste/i sostenute e rendicontate nell’espletamento del mandato, nella misura dei 2/3 (1/3 al partito per il concorso alle sue spese di gestione e 1/3 al Fondo di solidarietà da costituirsi presso il Tesoriere Regionale a favore di iniziative sociali da individuarsi nelle sedi congressuali ed entrambe le frazioni da rendicontarsi puntualmente e periodicamente) a partire dalla carica di consigliere provinciale, intendendosi i consiglieri comunali dei comuni nei quali la carica genera indennità od emolumenti impegnati nella sola misura del versamento al partito di un 1/3 della stessa (nella medesima ripartizione di questa alle spese generali del partito ed al fondo di solidarietà), affrancando da tale contribuzione obbligatoria i consiglieri in comuni ove la carica genera il solo gettone di presenza che, se devoluto al partito, sarà considerata contribuzione volontaria.

c). Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive hanno il dovere di informare gli iscritti delle proprie decisioni attraverso strumenti idonei ed ove possibile farli partecipare, attraverso gli organismi del partito, all’elaborazione delle scelte e dei comportamenti da riportarsi nell’attività istituzionale, fermo il principio dell’assenza di vincolo di mandato.

d). Ove i comportamenti tenuti e gli atti compiuti dagli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive nell’espletamento del mandato fossero ritenuti incompatibili alle norme statutarie ed all’orientamento espresso dal partito nei suoi organismi dirigenti e nelle decisioni congressuali, su proposta della Segreteria Regionale all’unanimità, del Direttivo Regionale a maggioranza assoluta, dei Comitati di base a maggioranza semplice o di un terzo degli iscritti al partito, gli stessi comportamenti od atti saranno sottoposti a giudizio del Collegio Regionale di Garanzia che potrà, previa regolamentazione interna da approvarsi durante il congresso e da inserirsi nel presente statuto, intendendosi questa modifica allo stesso, potrà comminare censure e sanzioni all’eletto fino a giungere nei casi gravi all’espulsione dello stesso dal partito.

e). Oltre alle cariche istituzionali ed alle funzioni da esse derivanti degli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive, ogni incarico o nomina pubblica degli stessi che dal ricoprire le stesse possa apparire derivazione anche indiretta e che determini emolumenti o poteri di indirizzo della cosa pubblica, è espressamente proibito, giudicandosi tale pratica causa di censura e sanzione come al comma precedente, se non preventivamente autorizzata dagli organismi dirigenti, che ne dovranno fare comunicazione immediata, e ratificata durante il primo congresso utile.

f). Quanto stabilito al precedente comma e) in tema di incarichi o nomine pubbliche è altresì valido per ogni iscritto al partito, con ciò intendendosi la volontà del partito stesso di non praticare alcuna forma di sotto-governo della cosa pubblica che non sia stata autorizzata espressamente e pubblicamente dagli iscritti al partito, con unica eccezione gli incarichi e le nomine pubbliche che trovino nella personale attività dell’iscritto ragione causale della stessa e della quale sarà comunque obbligo dell’iscritto stesso informare gli organismi dirigenti ed il Collegio Regionale di Garanzia per le valutazioni di merito circa la compatibilità tra iscrizione al partito ed espletamento dell’incarico e/o della nomina ricevuta.

STATUTO – Titolo  VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Scioglimento del partito, confluenza o unificazione.

a). Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una diversa soggettività politica possono essere decisi solo dal Congresso del partito con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti, previa mozione specifica sottoscritta da almeno un terzo (1/3) degli iscritti al partito ed nella sola sede di Congresso Straordinario appositamente convocato.

b). La confluenza in Comunità Lucana di altre soggettività politiche e non di singoli iscritti a queste stesse, può essere decisa esclusivamente in sede di Congresso ordinario, se tale confluenza si intenda come ingresso nel partito senza comportare variazioni di alcun genere sia in merito agli obiettivi programmatici, che allo Statuto che alla composizione degli organismi dirigenti e del numero sostanziale degli iscritti, nonché di simbolo o nome del partito, in sede di Congresso straordinario, se anche intervenga in seguito alla confluenza in Comunità Lucana di altra soggettività politica una di tali variazioni.

 

Art. 19 Il simbolo di Comunità Lucana

a). Il simbolo di Comunità Lucana è così descritto:

iscritto in un sottile cerchio nero, in una gradazione di colori dall’alto verso il basso verde-giallo-arancio-rosso-viola-azzurro, un contorno azzurro della Regione Basilicata, con le diciture in caratteri Arial bianchi, ombreggiati sulla destra e leggermente in rilievo, disposti su sei righe nell’ordine di “ambiente (prima riga) – salute – beni comuni (seconda riga) – energie rinnovabili – lavoro (terza riga) – economia dei territori – giustizia (quarta riga) – buona amministrazione – autonomia (quinta riga) -democrazia partecipativa – solidarietà (sesta riga)”, la dicitura centrale su due righe di Comunità Lucana, la dicitura in basso di movimento no oil.

b). La dicitura movimento no oil appartiene al simbolo, pur non entrando nel nome del partito. 

Art. 20 Associazione culturale, ambientale e di volontariato Comunità Lucana

a).  E’ costituita contestualmente al partito l’associazione senza scopo di lucro Comunità Lucana allo scopo di rappresentare l’istanza del partito nel mondo dell’associazionismo di volontariato ambientale e sociale, umanitario, di protezione civile, dotata di statuto in linea con i principi del presente Statuto ed a cui gli iscritti al partito sono liberi di partecipare.

b).  L’associazione ha il compito di indirizzare i finanziamenti reperiti attraverso le dazioni obbligatorie dei rappresentanti istituzionali eletti nel partito, le dazioni da tributo ed ex lege ed i fondi liberamente raccolti verso progetti a carattere sociale ed ambientale liberamente discussi e decisi tra i soci sulla base delle indicazioni congressuali ed ha totale autonomia dal partito.

STATUTO – NORMA TRANSITORIA

a).  Il presente Statuto si intende approvato fino a sua ratifica definitiva durante il primo Congresso Regionale del partito.

b).  Tutte le ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie al suo migliore funzionamento come regolatore della vita democratica all’interno del partito, saranno valide solo dal momento dalla loro ratifica nella sede congressuale competente ed in ogni caso ciò non potrà riguardare i principi generali del partito.

c).  Si istituisce a tale scopo la Commissione Statutaria, di cui ogni iscritto che ne faccia richiesta ha facoltà di far parte, che avrà il compito di recepire suggerimenti ed integrazioni da parte degli iscritti al partito in grado di migliorare il dettaglio delle norme, di valutarne la congruità e legittimità all’impianto del presente Statuto, di provvedere alla celere redazione dello statuto integrato dalle proposte pervenute e discusse.

d).  Sarà compito del primo Congresso Regionale indicare la formulazione statutaria per i criteri e le modalità di scelta dei candidati alle competizioni elettorali

e).  Fino all’indizione e svolgimento del primo congresso regionale, il ruolo di segretario pro tempore è assunto dall’attuale coordinatore regionale che manterrà tale definizione nella composizione di un Direttivo Regionale pro tempore composto dai membri dell’attuale Coordimento Regionale e firmatari in calce del presente Statuto.

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