per non appesantire la lettura pubblico in chiaro le due versioni dell’art. 45, così come oggi aumenta le royalties per le estrazioni di idrocarburi ed istituisce il “beneficio” della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, e così come diverrebbe in seguito alla modifica che COMUNITA’ LUCANA richiede e che ci auguriamo trasversalmente i parlamentari lucani facciano loro, procedendo subito alla calendarizzazione della stessa negli iter alle camere…pubblico inoltre al link la proposta integrale (e quindi scaricabile) di modifica legislativa…buona lettura!!!
Legge n. 99/09 art. 45 (attuale)
(Istituzione del fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’art 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore.
3. Il fondo è alimentato:
a) dagli importi rinvenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dai benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
Legge n. 99/09 art. 45 (modificata)
(Fondo esclusivo per l’acquisto di derrate alimentari agri-zootecniche prodotte localmente, secondo modalità di coltivazione ed allevamento biologico e biodinamico, nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’art 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato esclusivo per l’acquisto di derrate alimentari agri-zootecniche prodotte localmente, secondo modalità di coltivazione ed allevamento biologico e biodinamico, nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Il fondo è alimentato:
a) dagli importi rinvenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti pubblici e privati
4. Il Fondo di cui al comma 2, istituito a partire e compreso l’anno di entrata in vigore della modifica all’art 45, comprendendo tutte le somme ex-ante derivanti da quanto già stabilito al comma 1 e già costituite in Fondo anche se ancora non assegnate alle regioni interessate, viene assegnato annualmente alle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ritenendosi annullata ogni decretazione che abbia finora stabilito modalità procedurali in merito, secondo il dettato dell’articolo prima della sua presente modifica.
5. Le regioni interessate all’assegnazione delle somme derivanti dal comma 2 e costituite in Fondo comprensivo di quanto finora maturato secondo i commi abrogati e non ancora assegnato, hanno esclusivo vincolo di spesa di quanto loro assegnato ed entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente modifica legiferano con Legge Regionale in materia, redigendo al contempo specifico un Albo Regionale dei fornitori e dei distributori abilitati, e stabiliscono le modalità di esercizio del beneficio, beneficio da attribuirsi a tutti i cittadini residenti nella regione e da esercitarsi con l’uso di social card elettronica gestita direttamente dalla regione attraverso propri enti e/o società pubbliche già esistenti, facendosi così espresso divieto alla nuova costituzione di enti e/o società pubbliche ad hoc, ed anche attraverso la rimodulazione degli accordi in essere con gli attuali gestori di carte elettroniche disposte per la spesa delle somme costituenti il beneficio per i residenti.
6. E’ data facoltà alle regioni che lo richiedano espressamente al Ministero dello sviluppo economico e che abbiano legiferato in merito, secondo quanto già disposto al comma 5, di attribuire il beneficio ai residenti sia secondo criteri di progressività fondati su parametri reddituali, sia secondo parametri di accorpamento del beneficio per nucleo familiare da esercitarsi attraverso una social card familiare, regolandosi in questo caso l’espressione del consenso del nucleo familiare interessato.
7. E’ data facoltà alle regioni che lo richiedano espressamente al Ministero dello sviluppo economico e che abbiano legiferato in merito, secondo quanto già disposto al comma 5, e solo in presenza di somme da assegnarsi alla regione interessata non superiori ai 5 milioni di euro per anno, tali quindi da non costituire risorsa sufficiente ad un reale godimento del beneficio per i tutti residenti, di richiedere specifica deroga che limiti ai residenti delle sole specifiche aree regionali interessate alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e il godimento dello stesso attraverso card alimentare o specifiche riformulazioni del beneficio in attività incentivanti il consumo di alimenti prodotti localmente secondo le medesime modalità individuate al comma 2.
proposta-di-modifica-del-disposto-all.doc