lo statuto – la segreteria regionale ed il segretario

Art.4 La Segreteria Regionale ed il Segretario Regionale

 a). La Segreteria Regionale è organo con funzioni esecutive ed è composta da 7 membri, compreso il Segretario Regionale e si riunisce su convocazione del Segretario almeno settimanalmente in base ad un calendario programmato preventivamente ed in ogni caso quando questi ne ravvisi la necessità dandone comunicazione entro giorni tre (2), o quando la maggioranza dei suoi componenti ne richiedano la convocazione dandone comunicazione al Collegio Regionale di Garanzia che la convoca con preavviso di giorni uno (1).

b). A ciascun componente sono assegnati su proposta del Segretario Regionale incarichi specifici da comunicare e ratificare con voto a maggioranza del Direttivo Regionale, ove tale delega non fosse già presente nel voto espresso dal Congresso Regionale alla proposta.

c). Al Segretario Regionale compete di definire l’ordine del giorno e di istruire i lavori della Segreteria Regionale, presiederne e coordinare gli stessi, rimuovere temporaneamente dall’incarico i membri che non ottemperino alle direttive o la cui azione risulti lesiva delle attività del partito e dei suoi organi, salvo riferire al Direttivo Regionale che potrà confermare o negare tale rimozione con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto, nominando in caso di conferma un membro suppletivo tra i suoi componenti, previo parere vincolante del Collegio di Garanzia sulle modalità di voto e di candidatura alla supplenza che trasmetterà agli iscritti al partito l’avvenuta variazione.

 d).  La Segreteria Regionale ha potere di proposta, indirizzo e coordinamento del partito nella delega concessa dal Congresso e non oltre la sua espressione, salvo i casi di ordinaria attività che si intendono ricompresi nel mandato ricevuto ed a tale scopo si riconduce la presenza di diritto alle sue riunioni del presidente del Collegio Regionale di Garanzia o, qualora questi ne ravvisi la necessità, di tutti i membri del Collegio stesso.e). Il segretario Regionale rappresenta il partito nella sua collegialità e non può essere svolta oltre i tre mandati congressuali interi consecutivi.f). L’elezione a Segretario Regionale avviene con voto palese in libertà di candidatura per ogni iscritto al partito, risultando eletto alla carica di Segretario il candidato che riporti la maggioranza dei voti.

g). I lavori della Segreteria Regionale sono svolti in modo palese, avendo facoltà qualsiasi iscritto ne faccia richiesta al Collegio di Garanzia con preavviso di giorni quindici (15) di presenziare con il solo diritto di ascolto o di audizione nel caso questi ne faccia richiesta negli stessi termini.

h). E’ facoltà della Segreteria Regionale audire previa convocazione qualsiasi iscritto al partito, previa comunicazione di almeno giorni sette (7) o in casi di particolare urgenza anche in minori termini, su temi specifici

i). E’ compito esclusivo della Segreteria Regionale, salvo relazionare al Coordinamento Regionale in termini congrui, il coordinamento con le attività degli eletti alle cariche pubbliche, di partito od in ogni caso afferenti alle attività dello stesso, con potere di indirizzo e censura, previa comunicazione al Collegio Regionale di Garanzia che disporrà sia le sanzioni che le eventuali comunicazioni di merito agli iscritti al partito.

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lo statuto – il direttivo regionale

Art. 3 Il Direttivo Regionale

a) Il Direttivo Regionale è l’organo di continuità del Congresso Regionale nella attività del partito e ne verifica il rispetto degli indirizzi espressi nell’attività complessiva del partito, nonché la sede consultiva e decisionale collegiale di tutte le materie non regolate nelle attività del Congresso.

b). I componenti del Direttivo Regionale sono trenta (30) e sono eletti dal Congresso tra i segretari dei Comitati di Base registrati alle votazioni in numero di venti (20) e tra gli iscritti al partito registrati e disponibili, pur non organizzati in Comitati di Base in numero di dieci (10).

c). Fanno parte di diritto del Direttivo Regionale i membri della Segreteria Regionale ed il Segretario Regionale che presiede l’assemblea ed ai suoi lavori partecipano i membri del Collegio Regionale di Garanzia senza diritto di voto. 

d). Le riunione del Direttivo sono aperte a tutti i membri iscritti al partito.

e). Il Direttivo regionale si auto-convoca mensilmente di diritto, avendo cura di redarre il proprio calendario semestrale alla prima riunione utile, o in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti al Collegio di Garanzia che entro sette giorni (7), esaminata la congruità ed il numero dei richiedenti lo convoca con propria comunicazione con lettera o comunicazione via posta elettronica.

f). Il Direttivo Regionale è convocato di norma dalla Segreteria con lettera o comunicazione via posta elettronica del Segretario Regionale con l’indicazione di un ordine del giorno dei lavori.

g). I componenti del Direttivo regionale sono tenuti alla presenza ad ogni convocazione e dopo tre (3) assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decaduti dal Direttivo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal Collegio Regionale di Garanzia.

h). In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei suoi componenti eletto dal Congresso Regionale, il Direttivo Regionale provvede alla immediata sostituzione, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, tra i non eletti nel rispetto degli esiti congressuali.

i) Le determinazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei votanti presenti, previa verifica del numero legale della metà degli aventi diritto al voto.

l) Il Direttivo Regionale elegge, nel suo seno, il Tesoriere Regionale, e nomina un eventuale gruppo tecnico di supporto alle attività sia proprie che della Segreteria Regionale, distinte per aree tematiche.

m) Il Direttivo Regionale delega ad ogni convocazione un proprio membro per la partecipazione alle riunioni della Segreteria Regionale con funzioni di garanzia e proposta.

    

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lo statuto….il congresso regionale

Art. 2 Il Congresso Regionale

a) Il Congresso Regionale è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.

 b) Il Congresso Regionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso a livello regionale e locale per le materie comuni ed, ove necessario, in tutti i contesti nazionali ed internazionali.

c) Il Congresso Regionale è costituito dall’assemblea di tutti gli iscritti al partito, che partecipano al Congresso ed hanno diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi a votazione e più in generale concorrere alla elaborazione collettiva delle linee generali politiche del partito.  

d) I Comitati di Base vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d’iniziativa politica delle rispettive organizzazioni e riportando ove la materia sia di interesse comune proposte e deliberazioni. 

e). Il Congresso Regionale elegge il Direttivo regionale, il Segretario Regionale e, su proposta di questo, la Segreteria Regionale nella sua collegialità ed il Tesoriere Regionale, nonché il Collegio Regionale di Garanzia. 

f) Il Congresso Regionale è convocato a scadenze regolari, previo preavviso di giorni 30, e comunque annuali per l’illustrazione delle attività svolte e delle eventuali votazioni di merito o per ogni deliberazione o provvedimento la cui importanza ne renda necessaria l’espressione della volontà degli iscritti, a scadenza biennale per l’elezione degli organismi direttivi. 

g)  Il Congresso Regionale può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla Segreteria Regionale all’unanimità, dal Direttivo Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Comitati di Base riuniti in assemblea, da un terzo degli iscritti al Partito, con formale richiesta al Collegio di Garanzia che valuta il merito in osservanza allo Statuto e la congruità numerica dei richiedenti, disponendo la convocazione e l’ordine del giorno del Congresso. 

h)  Durante il Congresso Regionale ogni iscritto al partito partecipa secondo il principio del voto personale e non delegato, registrando preventivamente la propria tessera ed esprimendo il proprio voto in modo palese, con unica eccezione ed ove richiesto su proposta da mettersi ai voti le decisioni riguardanti le persone, avendo facoltà di proposta e di censura da verbalizzarsi e da sottoporre a voto, di proporre la propria candidatura per le cariche di partito e più in generale alla più democratica partecipazione alla discussione e deliberazione generale. 

i)   Il Collegio Regionale di Garanzia ha facoltà di estendere le modalità di partecipazione al Congresso anche agli iscritti non presenti per giustificati motivi, ma che ne facciano richiesta almeno quindici giorni (15) prima del Congresso, avendo cura di definire preventivamente le modalità di partecipazione degli stessi alla discussione generale ed alle votazioni in accordo con il Direttivo Regionale appositamente convocato e su votazione favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto. 

l).  E’ potestà assoluta del Congresso Regionale stabilire gli organi di gestione dello svolgimento dello stesso attraverso la nomina di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da due Segretari, ed ove necessario da più iscritti sempre in numero dispari, scelti attraverso espressione di voto palese dell’assemblea, intendendosi fino a quel momento la Presidenza dell’assemblea affidata alla collegialità del Collegio Regionale di Garanzia che ha facoltà di proporre tra gli iscritti i candidati alla presidenza ed alla segreteria del Congresso e/o valutare le proposte in tal senso provenienti dalla stessa assemblea. 

m).  Costituitosi ed insediatosi l’ufficio di Presidenza, il Congresso Regionale si intende pienamente operante nella più stretta osservanza delle discussioni e votazioni all’ordine del giorno, nella redazione delle liste degli interventi, nella presentazione delle mozioni e più in generale nello svolgimento dello stesso Congresso Regionale con la supervisione del Collegio Regionale di Garanzia. 

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