sempre le lenticchie toccano ai lucani…

 

faccio seguito al mio comunicato di ieri…

io vorrei che ci capissimo bene sulla questione degli investimenti vagheggiati da de scalzi a ravenna e mi riferisco non tanto ai comuni cittadini che hanno capito benissimo, ma a coloro che per il momento prendono decisioni in questa regione, impegnandone il futuro per decenni…

non si tratta certo di intendimenti ufficiali, di nero su bianco, di cifre che eni mette in chiaro in una partita a carte scoperte, ma di chiacchiere, chiacchiere che però sarebbe sbagliato etichettare subito, per quanto il rischio esiste – eccome se esiste! – , come “suadenze in forma di perline di vetro per selvaggi”, dovendone cercare un sottotraccia, come spesso accade nelle dichiarazioni di questi boiardi…

sottotraccia che, a mio avviso, recita quasi senza tema di equivoci, come “ok, il progetto di spostare centri direzionali e produttivi eni ed indotto in val d’agri ed in basilicata esiste da anni ed a noi conviene molto, non solo perché accorciamo i cicli produzione/trasformazione, ma perché sperimentiamo ciò che altrove nel paese sarebbe impossibile, ovvero costruire uno stato nello stato, una zona a sovranità mista tra compagnie e stato, dove la regione ha un suo specifico ruolo comprimario che serve a tenere in vita filiere di consenso utili all’esistenza di classi dirigenti consapevoli”, e si tratta di un progetto che in qualche modo targa ufficialmente già 2011 con quel l’intendimento regionale sulla “valle dell’energia” che forse qualcuno a memoria meno corta ricorda ancora…

cos’era allora questo progetto firmato dall’allora presidente de filippo e per il momento rimasto “quasi” sulla carta?…

in sostanza dalle dichiarazioni dell’epoca se tutto era un po’ confuso e farraginoso – una delle solite cose alla lucana, insomma, avrà pensato qualcuno –  ciò che invece era chiaro era “soltanto” uno spostamento d’intendimenti programmatici per la valle dell’agri (in ogni caso non proprio una bazzecola) che da zona agricola ed a forte valenza ambientale si avviava a divenire un hub energetico in cui ad eni sarebbe stato affidato il compito di magnificare le proprie attività, intervenendo su consociate e partners perché spostassero le proprie attività energetiche e produttive in val d’agri

e tutto ciò naturalmente aveva un prezzo celato, perchè se da un lato l’operazione sembrava a costo zero per la regione, dall’altro volete che eni&soci in virtù dei costi certo non lievi di questa operazionepersino per un colosso delle sue dimensioni, non pretendesse di avere carta bianca su tutto ciò che riguardava l’assetto di programmazione e quindi politico-amministrativo della valle, di modo che nulla potesse turbare la nuova destinazione della zona?…

suvvia, appare chiaro ed evidente che dove esiste l’industria petrolifera nulla gli sopravvive (ci sono specifici documenti, anche recenti che risalgono al governo monti, che testualmente indicano tale nullificazione come “danno collaterale” di attività a così alto peso specifico per la strategia statale, da doverla e poterla tollerare in virtù di un qualche beneficio non meglio specificato da concedere agli abitanti, in genere la promessa di migliaia e migliaia di posti di lavoro che intanto si promettono, poi si vede), e così se anche oggi in val d’agri sopravvivere economicamente in alternativa al petrolio è già molto complesso, figurarsi quando in valle tutto girerà intorno al barile ed alle sue innumerevoli trasformazioni, considerazioni queste che se ai governi sono chiare, alle compagnie lo sono molto, ma molto di più…

quindi valle dell’energia significa costruire un hub, ovvero un centro complesso di interazione e sinergia tra attori nel settore energetico, quindi non più solo estrazione e desolforazione del greggio, ma l’interezza di un ciclo produttivo che consta di industria pesante e di industria meno pesante, ma che rimane fortemente innestato sulla parola chimica degli idrocarburi, con qualche puntatina alle agri-energie, ovvero alla produzione energetica da coltivazioni no-food a cui tutta l’agricoltura della valle non potrebbe non riconvertirsi e dedicarsi viste le difficoltà del controllo dei prezzi (argomento sul quale certe idee liberiste proprio non vogliono sentir ragione) e vista una certa diffidenza che, a torto o a ragione, ormai il mercato nutre verso le derrate agricole prodotte in val d’agri…

quindi per riassumere, industria estrattiva e desolforazione, industria di trasformazione, chimica “verde” ed addentellati vari, un comparto ad alta specializzazione che probabilmente conduce davvero a quella triplicazione dei posti di lavoro, indotto compreso, dagli attuali 1000 (per me il numero rimane quello, dall’analisi delle posizioni reddituali e contributive e sul monte ore lavorativo totale della zona), di cui circa 200 lucani su 500 nel settore diretto estrazione e desolforazione, per il restante una cifra difficile a quantificarsi per via dei balletti e delle alternanze di appalti e sub-appalti, ma a cui va sottratta praticamente tutta la parte a più alta specializzazione che rimarrebbe “estera”, visto che in 20 anni in questa regione nessuno ha mai pensato di formare tecnici e maestranze per il settore, lasciando ai lucani solo la manovalanza spiccia e qualche posto ad alto reddito per qualche solito noto che fungerebbe da “ostaggio” ad un accordo locale tra regione ed eni (sulla strada che già percorrevano gli antichi romani quando concludendo qualche patto, inviavano figli di patrizi presso le corti estere per sancire con la carne il patto stesso)…

queste sono le cose che ovviamente imporrebbero un alto prezzo alla valle, ovvero l’abbandono di ogni altra vocazione per la trasformazione definitiva in hub energetico, ma con benefici occupazionali difficili a prevedersi davvero utili in prospettiva di altri assetti più consoni alle vocazioni stesse, per la valle e per tutti i lucani…

un progetto folle, anzi coloniale, anzi probabilmente “diversamente secessionista”, visto che giocoforza in valle il “padrone del vapore” diverrebbe eni, sottraendo ogni potestà di programmazione alla regione stessa e per sussidiarietà ai comuni, a cui sarebbero lasciate le questioni puramente amministrative e non certo le dinamiche sovra-territoriali, perché pare proprio che chi detta i ritmi economici sia il vero capo…

uno stato nello stato, la val d’agri della valle dell’energia e quella che senza dubbio prefigura de scalzi nelle sue parole, un progetto costoso, ma dagli indubbi benefici per la sua compagnia che non soltanto vedrebbe diminuire i costi logistici con il raccorciamento delle filiere di trasformazione, ma che, venendo a contare su una sorta di extraterritorialità garantita, potrebbe sperimentare e produrre di tutto, senza ostacoli per il manovratore…

ecco cosa serve e qual è la motivazione reale di de scalzi, costruirsi una zona produttiva su misura dove non ci siano ostacoli amministrativi, di autorizzazioni, di controlli e via discorrendo, condizioni queste che, salve le “intromissioni” dei giudici a cui comunque da roma un parlamento sotto controllo potrebbe mettere rimedio con qualche “riforma della giustizia”, esistono già nella insipienza, quando non proprio collateralità o complicità (chiamatela come volete) della regione basilicata in tutte le giunte finora susseguitesi dall’apertura del file idrocarburi, questa compresa – anzi forse questa più di tutte, perché il futuro politico di pittella, visto il disastro immane creato dalla sua giunta e dalle sue relazioni politiche antropofaghe locali e nazionali (i pittella sappiamo bene chi sono qui, un clan vero e proprio, ma in italia si sono targate per comodo renzi, accettandone tutta la proto-criminale gestione esarcale e califfale del potere), è oggi più che mai legato a doppio filo ad eni, senza il cui appoggio la sua scalata a montecitorio e ad un posticino da sottosegretario o viceministro sarebbe improbabile ed improponibile (senza contare il suo nulla politico e gestionale, nonché umano, a roma ricordano bene chi era il babbo mimmo) – e quindi dove è l’ostacolo che si frappone tra de scalzi (ricordiamoci che se è il governo gentiloni a riconfermalo, il suo mandante politico rimane matteo renzi) e la realizzazione dell’hub?…

ma nel popolo, ed anche se ciò potrebbe apparire strano ai tanti cinici di cui ormai si compone il parterre delle opinioni, è proprio quell’umore popolare negativo oggi a frapporsi a mo’ di ostacolo ai voleri del sig. de scalzi, quello stesso popolo che “fotte” renzi al referendum sulle sue volontà imperiali e sulla sua detestabile persona, e che ritrova un suo peso specifico quando non è ingabbiato nelle reti partitiche ed è libero di esprimersi, in sostanza concretizzandosi quell’umore negativo verso il petrolio, che in parte posso anche attribuirmi come risultato di 10 anni di battaglie politiche ed informative, come un insormontabile ostacolo ai voleri della compagnia perché costoro sanno bene che investire miliardi senza un approccio positivo delle popolazioni è come buttarli al vento…

il senso delle parole di de scalzi è proprio questo, suadere e persuadere, ma anche impaurire in un certo senso, l’opinione pubblica locale, con un cambio di rotta, ovvero con un intervento non più affidato a certa stampa (non serve neppure fare nomi), ma in proprio, facendo assumere un peso “positivo” e propositivo alle dichiarazioni dell’ad che stavolta si rivolge non a pittella o al sistema politico regionale (comunque chiamato in causa come “domatore” eventuale, ma quasi in seconda battuta, dopo averne constatato la caduta di potere di convinzione e sottomissione della gente) alle popolazioni con un chiaro monito “se volete che investo, cambiate rotta e tornate manzi manzi, anzi collaborativi”…

e chi risponde?…non il popolo, che comunque rimane saggiamente freddo perché sa bene che è proprio chi ha sbagliato finora che chiede loro di non sbagliare, ma due sindaci non proprio qualsiasi della val d’agri, quello di viggiano, comune che “ospita” eni, amedeo cicala, ex popolo della libertà, poi pittelliano con maschera carnescialesca di ribelle (oggi chetato con la presidenza eigrib, inutile carrozzone che conclama un altro fallimento di pitella), ed antonio imperatrice, pd sempre vicino al potere, sindaco di grumento, due sindaci che comunque se non contano una “cippalippa” nel panorama decisionale lucano, le cui dichiarazioni concilianti, di apertura, di possibilismo insomma, però pure contano qualcosa nella catena che porta  al tremebondo pittella che anela a roma e non sa come andarci senza eni…

ora non pensiate che io pensi male di cicala e di imperatrice – beh di cicala penso malissimo da sempre perché opportunista e forse anche amministrativamente vigliacco (il centro olii potrebbe chiuderlo quando vuole, ma finora mai ha emesso alcuna ordinanza sindacale in tal senso, persino per chiudere un bagno del centro olii), di imperatrice non mi sono mai fidato a livello epidermico perché un valvassore di qualsiasi potere serva a mantenere il proprio potere di “delegato”, ma qui il problema è diverso e non contano le mie impressioni – ma il fatto è che costoro rappresentano un sentire diffuso tra i sindaci della valle che sanno di dover convivere con eni (a prescindere da chi sia più filo e chi meno) e per i quali la navigazione si è fatta unica, essendo obbligati a seguire l’umore generale della popolazione per non avere la gente sotto casa…

e se questi “aprono”, pur con tutto il giochetto teatrale del rispetto dell’ambiente (di cui sono certo gli importa meno del lavoro e degli affari) e pur sapendo di sedersi al tavolo con un baro che dichiara di voler smettere di essere tale proprio mentre il suo sedere si posa sulla sedia, questo significa che la politica regionale si sta già arrendendo, colta da panico per il suo claudicante bilancio, ed è pronta a sottomettersi ai voleri di eni che reclama la sua contea promessa…

ma qui è importante il popolo, quello della val d’agri che spero non si lasci più infinocchiare dai soliti noti, quel popolo a cui rivolgo proprio la stessa domanda a cui certo i due sindaci non perdono tempo nel trovare risposta “vi siedereste ad un tavolo da gioco con un baro che ha sempre barato e che stavolta vi promette che non barerà più con voi?”…

io spero proprio di no, perché la campagna mediatica è appena iniziata e quei miliardi di euro diventeranno un tormentone regionale e locale in mille convegni ed incontri che hanno come scopo quello di “fottervi” ancora una volta, ovvero convincervi di quanto è buono e giusto e conveniente e salutare il petrolio e le sue filiere di interessi sempre sul crinale del malaffare…

stavolta che il no delle opinioni sia no dei fatti e che vadano a farsi benedire de scalzi e tutta la sua corte dei miracoli e persino quei miliardi di cartone che agita come una carota davanti al ciuco…

meglio poveri, ma dignitosi, che poco più che poveri, ma schiavi, perché una cosa è certa, ed è la storia a dirlo, a voi, a noi, sempre le lenticchie toccheranno!!!

miko somma

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Comunicato stampa di Comunità Lucana

 

Lettera aperta all’a.d. di Eni, De Scalzi

Egregio sig. De Scalzi, apprendo, come tutti i lucani, dal tg3 regione delle sue dichiarazioni circa la necessità di creare un clima di serenità in Val d’Agri affinché la compagnia da lei diretta investa un certo numero di miliardi in quella terra, e francamente nel dubbio se ciò sia falso, ovvero una forma di ormai più che solita millanteria sponsorizzata a gran voce dalla testata giornalistica per blandire un’opinione pubblica ormai stanca e che forse ritiene ancora blandibile con qualche promessa.

E nel dubbio se invece ciò sia vero, dovendoci chiedere tutti allora non solo quali siano i progetti Eni per la valle, che le ricordo far ancora parte della regione Basilicata, a cui è attribuita ogni titolarità di esclusiva programmazione e destinazione del territorio e delle sue vocazioni, sentite le popolazioni, mi chiedo se lei conosca in dettaglio la valle stessa e possa serenamente affermare che ogni forma di investimento della sua compagnia non possa non andare nella direzione di una trasformazione di un “miracolo” della natura e dell’operosità dell’uomo agricolo, specie da lei evidentemente non degna di essere tutelata, in un hub energetico che comporterebbe la definitiva scomparsa in quel territorio di ogni forma di produzione agricola e del suo indotto, di ogni attività turistica, di ogni attività di cura ambientale e di protezione culturale ed economica.

Le chiedo infatti, se cosciente non solo degli impatti integrati, quindi ambientali, sanitari, economici e culturali che le attività della sua azienda comportano naturalmente in un territorio – si tratta di una attività, quella della estrazione e trasformazione di idrocarburi giudicata dalle organizzazioni mondiali come altamente impattante – se lei mangerebbe prodotti alimentari coltivati in una terra dove petrolio e gas danno il ritmo, se lei andrebbe in vacanza in una terra dove petrolio e gas dominano paesaggio ed umore collettivo delle popolazioni, se lei comprerebbe un oggetto artigianale ivi prodotto o magari scommetterebbe un solo centesimo sul fatto che, innestato l’hub energetico a cui mirate e che pare interesse composto con lo stato, qualcosa possa economicamente e culturalmente sopravvivergli.

Perché veda, il problema vero non è e non può essere quel clima di serenità che oggi invoca e che, invece, la sua azienda ha minato in due decenni di attività opache – le ricordo non solo il processo penale in corso che vede coinvolte personalità di rilevo nell’organigramma aziendale, ma pure quelli che probabilmente saranno da tenersi per supposti inquinamenti delle falde acquifere o per mancate tempestive comunicazioni di autodenuncia, e le tante, troppe “sfiammate” dalla sua azienda definite di volta in volta colpe altrui (forniture elettriche non regolari) o attività di buona salute di un impianto che, a mio modesto parere, funziona male ed ha troppi seri problemi per non creare invece proprio questo e le sue attività paure, incertezze, malumori e persino quella rabbia che non saranno le sue promesse mirabolanti a cancellare – non abbiamo l’anello al naso, come invece sia lei che gli spin doctors in azienda e fuori dall’azienda suppongono i lucani portino come segno distintivo.

Si chieda piuttosto se non siano state proprio le vostre attività e le vostre idee sul mondo produttivo ad aver forgiato davvero molto male quelle “catene” di creazione di una opinione pubblica favorevole che oggi, nell’evidenza condivisa dalla popolazione valligiana e lucana che gli idrocarburi in questa valle abbiano creato dei danni e delle dipendenze ancora difficili da poter configurare, sembrano non tener più le volontà dei lucani ancorate ai miti del benessere e del posto di lavoro con cui siete approdati in questa terra, nella realtà ormai palese di una valle che si sente soggiogata dalla violenza della palude informativa con cui fino ad oggi, nella complicità attiva o passiva di parte delle classi dirigenti locali, regionali e nazionali, avete creduto di reggere l’architrave di una bugia, perché realtà vuole che ovunque nel mondo le attività che praticate producono inquinamento ambientale, politico e culturale.

Non mi senta suo nemico – il sottoscritto per attitudine non ha nemici – ma la invito cordialmente a rinunciare al suo viaggio di “pacificazione” che intenderebbe mostrare un nuovo/vecchio volto, quello dei denari o delle perline di vetro, e ad accettare l’incontrovertibilità del fatto che i lucani sono ormai stufi di essere presi in giro e di petrolio proprio non vogliono più sentirne parlare, di quello vecchio e di quello nuovo, in Val d’Agri come nel resto della regione.

Miko Somma, Comunità Lucana          

il vero problema del paese…

L’evasione fiscale e contributiva in Italia si aggira in media sui 110 miliardi di euro l’anno. Così il presidente della Commissione per la redazione della “Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva”, Enrico Giovannini, in audizione alla Commissione Bicamerale, illustrando i dati del triennio 2012-2014. Nel 2014 il tax gap, la differenza tra le imposte che si dovrebbero pagare e quelle effettivamente pagate si è allargato a 111,6 miliardi di euro da 108 miliardi del 2012.

30% tax gap su badanti,26% su commercio – Dalle badanti alla bottega sotto casa, dalle costruzioni ai servizi per le imprese è tra il 20 e il 30%, rende noto Giovannini. Nel dettaglio, il sommerso è al 30% nei servizi alle famiglie, 26% nel commercio, pubblici esercizi, 24% costruzioni, 20% nei servizi alle imprese.

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la salute è la prima cosa…da conservare, pubblica ed efficiente

(bloomberg) Italiani popolo più sano al mondo, primi su 163 paesi © ANSAFOTO
(bloomberg) Italiani popolo più sano al mondo, primi su 163 paesi © ANSA

 

ansa – L’Italia è il Paese con la popolazione maggiormente in salute e sana a livello mondiale, e questo nonostante la situazione economica ‘in difficoltà’. A sancirlo è la classifica ‘Bloomberg Global Health Index’ su 163 Paesi. Infatti, un bambino nato in Italia ha una aspettativa di vita di un ottuagenario, mentre in Paesi come il Sierra Leone l’aspettativa di vita è di circa 52 anni. Nella classifica dei Paesi ‘più in salute’, dopo l’Italia, figurano Islanda, Svizzera, Singapore, Australia. Gli Usa sono al 34/mo Posto.

Se gli italiani sono il popolo ‘più sano’ e in salute a livello mondiale, il merito è in gran parte della Dieta Mediterranea.  La dieta ricca di verdure ed olio extra vergine di oliva rappresenta infatti un ‘toccasana’. Bloomberg cita a questo proposito il parere di Adam Drewnowski, direttore del Center for Public Health Nutrition dell’Università di Washington, secondo il quale è di fondamentale importanza per i consumatori poter avere accesso a prodotti freschi, frutta e pesce.
   

…rileva Bloomberg, gli italiani sono molto più in forma di canadesi, americani e inglesi, che presentano tutti livelli più alti di pressione sanguigna e colesterolo, oltre ad essere maggiormente colpiti da disturbi psichiatrici.

….Nella classifica, che considera i primi 50 Paesi maggiormente in salute su un totale di 163, Singapore e Cipro sono i soli Paesi non Ocse a classificarsi nei primi 20 posti; Israele è il Paese al posto più alto in classifica per il Medio Oriente, il Cile per l’America Latina e la Slovenia per l’Europa dell’Est.

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riti funebri anche per gli scimpanzè?…

 
Una femmina di scimpanzè ( a destra) usa un filo d’erba per pulire i denti di un individuo morto del suo gruppo (fonte: Edwin J. C. van Leeuwen, Katherine A. Cronin & Daniel B. M. Haun) © ANSA/Ansa

 

ansa – L’uomo non sarebbe l’unico essere vivente a comporre i propri morti per la sepoltura. Anche gli scimpanzè sembrano farlo con gesti simili a rituali di preparazione, come emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports e condotta nello Zambia da gruppo dell’università britannica di St Andrews, guidato da Edwin van Leeuwen.

I ricercatori hanno osservato per la prima volta uno scimpanzè usare uno strumento per pulire i denti di un suo simile, appena deceduto: un comportamento, che potrebbe indicare come il legame tra i componenti di uno stesso gruppo possa durare anche dopo la morte. Molti esperti, però, dubitano che gli animali abbiano una reale consapevolezza della morte.

”L’uomo non e’ l’unica specie capace di compassione. Ciò potrebbe aiutare a capire meglio le origini evolutive dei riti sepolcrali umani”, commenta van Leeuwen. Il comportamento osservato negli scimpanzè potrebbe suggerire che fra questi primati possano nascere legami sociali di lunga durata, che continuano ad influenzare il loro comportamento anche dopo la morte. Tuttavia gli stessi ricercatori sono cauti nel concludere che questo comportamento dimostri una coscienza della morte da parte dell’animale. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di semplice ‘curiosità’ nel vedere il corpo inanimato di un membro del gruppo.

”E’ impossibile avere una risposta certa se l’animale abbia una reale consapevolezza della morte, o se non sia semplice curiosità per il compagno che si trova in una condizione ‘insolita”’, commenta Maurizio Casiraghi, docente di Zoologia all’università di Milano Bicocca.

Anche in altri animali negli zoo e nelle riserve sono stati osservati comportamenti simili. Casiraghi fa l’esempio di una madre giraffa che ha vegliato per 4 giorni il suo piccolo morto, o di gruppi di scimpanzè nei quali ciascun individuo ha voluto toccare il cadavere di un compagno, come per rendergli omaggio. ”Che ci sia il riconoscimento di qualcosa – conclude – non si può negare ma fino a che livello è difficile dirlo. Dobbiamo considerare anche la nostra volontà di vederci qualcosa di più, di umanizzare l’animale”.

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c’è chi cambia e non ad #…

ansa – ROMA – Occorrerà attendere la fine di marzo per saper se nel ‘testa a testa’ tra il nuovo che avanza e il vecchio che resiste – auto elettriche ed elettrificate contro auto con motore termico – si registrerà di nuovo il sorpasso avvenuto in gennaio, e poi tramutato in un ‘pari’ (50% contro 50%) nel mercato norvegese. Per la prima volta nella storia di quel Paese, e del mondo occidentale, nel primo mese del 2017 le auto elettriche e quelle ibride hanno infatti battuto quelle a benzina e diesel, con una percentuale complessiva del 51,4% (nel dettaglio rispettivamente 17,6% e 33,8%) confermando un trend che vede la Norvegia al secondo posto mondiale per vendite di EV ed ibridi – 500mila già in circolazione – alle spalle della vastissima Cina. Tra le ragioni del successo dei modelli ‘verdi‘ ad Oslo e nelle altre zone del Paese non vi sono, va ricordato, solo gli incentivi da portare in detrazione nelle tasse, ma anche molti vantaggi pratici come l’esenzione dal ticket sui traghetti e nelle autostrade, la disponibilità di posti riservati nei parcheggi e la possibilità di circolare sulle corsie dei bus, uno degli aspetti più apprezzati dai norvegesi che hanno scelto un’auto elettrica o elettrificata. Anche le strutture di ricarica sono molto diffuse in quel Paese, con l’obiettivo di arrivare a una colonnina ogni 10 EV entro il 2020. il Governo norvegese – che si era dato l’obiettivo di scendere ad emissioni di CO2 per le auto di nuova immatricolazione dagli attuali 88 g/km a 85 g/km entro il 2020 – ha anche comunicato l’obiettivo di vietare la vendita dei mezzi con motori alimentati da carburanti fossili a partire dal 2025, anche se non sono stati ancora fissati i dettagli di questa misura.

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bene, e nonostante l’uso di auto elettriche od ibride non risolve affatto il problema di come quell’energia elettrica venga prodotta (ovvero se produco energia elettrica da olii combustibili o da altre soluzioni fossili si delocalizza soltanto il momento emissivo, ma si continua a far uso di fossili), queste sono belle notizie perché si comincia ad affermare il principio non solo dell’abbattimento delle emissioni in quanto tali che ogni veicolo produce lì dove funziona (le città in modo particolare dove si concentrano oltre ogni soglia di assorbimento naturale quelle emissioni, soprattutto negli orari di punta), ma anche il principio della concentrazione di tali emissioni nei soli luoghi di produzione di energia elettrica, impianti industriali che possono, se si vuole, intercettare quasi del tutto quelle emissioni, abbattendo quasi del tutto il relativo carico inquinante che, ricordo, non è fatto solo di gas di scarico che entrano nel carico di cambiamento climatico in atto (a meno non si sia un trump, questa realtà pare tanto incontrovertibile da aver costrettto anche paesi renitenti alle soglie come usa, russia e cina, ad accettarle), ma anche di quei particolati “particolarmente” pericolosi per la salute umana che tutti conosciamo con gli acronimi PM…

Risultato immagine per motori ibridi

il punto però non sta nel fatto che in norvegia (poi se vogliamo possiamo leggere anche come contraddizione la condizione di paese produttore di petrolio, ma tale a mio avviso non è) le auto ibride od elettriche superino nelle vendite le auto tradizionali, il punto è “a che punto siamo nei grandi paesi, ovvero nei principali produttori di emissioni?”…

Risultato immagine per motori ibridi

e per stare sul fatto puntuale, “a che punto è il nostro paese?”…ad un punto morto oserei dire, ovvero al punto in cui i cittadini sarebbero anche disposti a cambiare auto, ma economicamente nel perdurare della crisi, da soli non riescono perché le formule incentivanti non esistono o dove esistono sono talmente “leggere” da non costituire affatto un motivo in più per cambiare…

 Risultato immagine per motori ibridi

e l’esperienza ci insegna che mentre proprio in tempi di crisi occorrono i grandi fenomeni di cambiamento, ovvero i grandi movimenti che portano a sostanziali modifiche dei processi di produzione e dei modelli di consumo, qui da noi qualcuno ha pensato che bastasse un # per intestarsi qualcosa che neppure si è avviato perché, a conti fatti, proprio chi vaneggiava di cambiamenti ha posto in essere le solite politiche conservative che “tengono in piedi” comparti produttivi il cui dovere sarebbe anche di recepire la necessità di cambiare…

vedete, proprio quella parte del lancio che ho evidenziato in grassetto “Tra le ragioni del successo dei modelli ‘verdi‘ ad Oslo e nelle altre zone del Paese non vi sono, va ricordato, solo gli incentivi da portare in detrazione nelle tasse, ma anche molti vantaggi pratici come l’esenzione dal ticket sui traghetti e nelle autostrade, la disponibilità di posti riservati nei parcheggi e la possibilità di circolare sulle corsie dei bus, uno degli aspetti più apprezzati dai norvegesi che hanno scelto un’auto elettrica o elettrificata. Anche le strutture di ricarica sono molto diffuse in quel Paese“, c’è il punto centrale di una nuova politica dei trasporti che serve inaugurare nel paese, ovvero non solo detrazioni fiscali che nel corso degli anni spalmano il vantaggio fino a renderlo poco visibile, ma vantaggi concreti, tangibili che spingono ai cambiamenti, proprio quei cambiamenti che da noi si fatica a comprendere, preferendo odiose politiche di bonus che precano risorse perché “cristallizzano” il vantaggio in formule personali e non collettive che premiano l’usualità del consumo, a politiche attive che indirizzano i cambiamenti…

un esempio?…beh, pensate a quanto si sarebbe potuto fare con circa 40 miliardi di euro che sono stati sprecati con formule senza rientro e senza sguardo al futuro (gli 80 euro su tutte) proprio in termini di offerta concreta al cambiamento degli stili di vita e di produzione, quindi i termini di massa critica finanziaria volta non solo a dare vantaggi economici concreti a chi, per esempio vorrebbe cambiare auto e vorrebbe comprare una ibrida od una elettrica, ma anche e soprattutto ad “infrastrutturare” la domanda con la “comodità” del cambiamento stesso, quindi non solo facilità nel trovare i punti di ricarica elettrica, ma vantaggi diretti sui pedaggi, sulle tasse automobilistiche, sulle assicurazioni…insomma, quello che manca da noi è una seria programmazione delle politiche attive e passive di cambiamento e questo perché in quelle testacce di ca…. che le decisioni poi le prendono, in un modo o nell’altro, le buone idee non entrano neppure…

 

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DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

sperando di fare cosa gradita ai lettori, vi posto questa elencazione dei reati contro la pubblica amministrazione, che si dividono in due specie, ovvero i reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. (Capo I) ed reati dei privati contro la p.a. (Capo  II) 

Codice Penale

LIBRO SECONDO – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II –

• Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione  

◦Articolo 314. Peculato

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (1)

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 315. Malversazione a danno di privati (abrogato)

◦Articolo 316. Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

◦Articolo 316 bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

◦Articolo 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

◦Articolo 317. Concussione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Articolo già sostituito dall’art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall’art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così riformato dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 317 bis. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.

(1) Le parole: “, 319 e 319 ter” sono state inserite dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

◦Articolo 318. Corruzione per l’esercizio della funzione (1)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. (2)

(1) L’articolo che recitava: “Corruzione per un atto d’ufficio. – Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.” è stato così sostituito dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

 (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 319 bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Articolo 319 ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  (1)

 Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

 (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilita’ (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2)

 Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

 (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. (1)

 In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(1) Il comma che recitava: “Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.” è stato così sostituito dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

◦Articolo 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

◦Articolo 322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. (1)

 Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

 La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)

 La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

(1) Il comma che recitava: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.” è stato così modificato dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

 (2) Il comma che recitava: “La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318.” è stato così modificato dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

◦Articolo 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

 Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (3) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria. (4)

 Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(1) La rubrica che recitava: “Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.” è stata così sostituita dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

 (2) Numero aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.

 (3) Le parole: “319-quater, secondo comma,” sono state aggiunte dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

 (4) Le parole: “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116

◦Articolo 322 ter. Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)

 Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma.

 Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

(1)    Le parole: “o profitto” sono state aggiunte dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

◦Articolo 322 quater Riparazione pecuniaria (1)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 323. Abuso d’ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)

 La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(1) Le parole: “sei mesi a tre anni” sono state così sostituite dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

◦Articolo 323 bis. Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

 Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. (2)

(1) La parola: “319-quater” è stata aggiunta dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

 (2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

 (3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. i), lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

◦Articolo 324. Interesse privato in atti di ufficio (abrogato)

◦Articolo 325. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

◦Articolo 326. Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

 Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

◦Articolo 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità (abrogato)

◦Articolo 328. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

◦Articolo 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

◦Articolo 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

◦Articolo 331. Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .

 I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

 Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

◦Articolo 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio (abrogato)

◦Articolo 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato).

◦Articolo 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

 Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

 La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

◦Articolo 335. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

◦Articolo 335 bis. Disposizioni patrimoniali

Salvo quanto previsto dall’articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.

 

• Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

◦Articolo 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

 La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

◦Articolo 337. Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

◦Articolo 337 bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

 La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

 Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

(1) Articolo inserito dall’art. 4 della L. 19 marzo 2001, n. 92

◦Articolo 338. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

 Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

◦Articolo 339. Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

 Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

 Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

◦Articolo 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

 I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

◦Articolo 341. Oltraggio a un pubblico ufficiale (abrogato)

◦Articolo 341 bis. Oltraggio a pubblico ufficiale (1)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

 La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

 Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

(1) Questo articolo è stato premesso all’art. 342 dall’art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n. 94

◦Articolo 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)

 La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

 La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

 Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

(1) Le parole: “con la reclusione fino a tre anni” sono state così sostituite dall’art. 11, comma 3, lett. a), della L. 24 febbraio 2006, n. 85

 (2) Le parole: “ è della reclusione da uno a quattro anni” sono state sostituite dall’11, comma 3, lett. b) della L. 24 febbraio 2006, n. 85

◦Articolo 343. Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.

 La pena è della reclusione da due a cinque anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

 Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

◦Articolo 343 bis. Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

 a) della Corte penale internazionale;

 b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

 c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

 d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 2, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

◦Articolo 344. Oltraggio a un pubblico impiegato (abrogato)

◦Articolo 345. Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l’autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

◦Articolo 346. Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

 La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

◦Articolo 346 bis. Traffico di influenze illecite (1)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

 La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

 Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

 Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

◦Articolo 347. Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

 Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

 La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

◦Articolo 348. Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

◦Articolo 349. Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

 Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

◦Articolo 350. Agevolazione colposa

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

◦Articolo 351. Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

◦Articolo 352. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

◦Articolo 353. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

 Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

 Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

(1) Le parole: “fino a due anni” sono state così sostituite dall’art. 9 della l. 13 agosto 2010 n. 136

◦Articolo 353 bis. Turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136

◦Articolo 354. Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

◦Articolo 355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

 La pena è aumentata se la fornitura concerne:

 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

 2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

 Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

 Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

◦Articolo 356. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

 La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

 

• Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti  

◦Articolo 357. Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

 Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

◦Articolo 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

 Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

◦Articolo 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

◦Articolo 360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.

 

Articoli abrogati

◦Articolo 315. Malversazione a danno di privati

L’articolo, abrogato dall’art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86, recitava: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni.

◦Articolo 324. Interesse privato in atti di ufficio

L’articolo che così recitava: “Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.” è stato abrogato dall’art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.

◦Articolo 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità

L’articolo, abrogato dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205, così recitava “ Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all’inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell’autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell’autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

 La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.”

◦Articolo 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

L’articolo, abrogato dall’art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, così recitava “I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

 I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

 Le pene sono aumentate se il fatto:

 1) è commesso per fine politico;

 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.”

◦Articolo 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

L’articolo, abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, così recitava “Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.]

◦Articolo 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro

L’articolo, abrogato dall’art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, così recitava “Il pubblico ufficiale, l’impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbare la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

 La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

 La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.”

◦Articolo 341. Oltraggio a un pubblico ufficiale

L’articolo, abrogato dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205, così recitava “Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

 La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

 Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone.”

◦Articolo 344. Oltraggio a un pubblico impiegato

L’articolo, abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, così recitava “Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.”

 

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Comunicato stampa di Comunità Lucana

La corda è lasca

Costernati, abbiamo tutti assistito oggi al tg regione ad una scena di servitù della gleba nei confronti di ENI che mai avremmo potuto immaginare si spingesse tanto oltre il limite della decenza, il direttore di ARPAB, Iannicelli, che ci informa di aver chiesto il “permesso” all’ad di ENI Descalzi per effettuare dei carotaggi di terreno, utili forse a determinare qualità e quantità dell’inquinamento di cui sarebbe prova la presenza di idrocarburi in alcuni pozzetti esterni all’impianto del COVA, una attività questa del tutto di competenza dell’agenzia e che a norma di legge non prevede alcuna procedura di autorizzazione da parte del controllato.

È andata così in scena la ormai solita pantomima grottesca che vede la regione Basilicata “supplicare” con la coppola in mano la compagnia per poter assumere responsabilità che pur sarebbero peculiari del proprio ruolo e da svolgersi nella più perfetta autonomia, ovvero, nel caso specifico, se vi siano e quali dimensioni abbiano assunto forme di inquinamento derivanti dalle attività, lecite od illecite che siano è compito della magistratura accertarle e sanzionarle, di un plesso che, nonostante le intese, è un “ospite” sul nostro territorio e non un proprietario dello stesso.

Va infatti ricordato che, qualsiasi sia l’oggetto dell’intesa e degli accordi di merito, è un dovere, prima ancora che una competenza ed una potestà, degli organi istituzionali di controllo ambientale controllare appunto che le condizioni di operatività di quanto autorizzato, rientrino nei limiti di legge, e quindi non diano origine a gravi nocumenti ad ambiente e salute umana ed animale, e tale controllo, la cui non ottemperanza è un grave reato per l’ente, va oltre ogni accordo, soprattutto perché – e mi si perdoni l’estrema semplificazione – il territorio su cui insiste quell’impianto è territorio lucano ed italiano, e come tale soggetto alle leggi della Repubblica e, per competenza, a quella della regione Basilicata, non una enclave di ENI, dotata di forme di extra-territorialità che consentano di andare oltre le stesse.

Da rilevarsi l’estremo servilismo del direttore che ricorda, con il tono sommesso di un sottoposto, quanto si sia incrinato il rapporto di fiducia tra lucani e compagnia, quasi a chiedere scusa all’ad se una agenzia a ciò istituzionalmente delegata si “permette” di indagare e ciò solo per mero obbligo istituzionale, ma volendo comunque rendere servigio alla stessa compagnia.

Volendo usare una figurazione da commedia dell’arte, Arlecchino che chiede al suo padrone se, dopo aver osato flebilmente protestare per essere stato picchiato da questi senza motivo, ora possa frustrarsi da solo per non stancare il padrone e magari per non farsi troppo male.

Ma oltre alle celie, quanto accade sta rasentando il ridicolo gli occhi dei lucani, a cui invece appar chiaro ogni giorno di più quanto ENI riesca non solo ad estrarre e trattare greggio praticamente senza controllo e senza contradditori possibili, e quanto invece a via Verrastro domini o ipocrita sudditanza, rassegnata o complice che sia, o, ipotesi forse ancor peggiore, assoluta incapacità a comprendere il profondo solco apertosi tra la gente di Basilicata e chi dovrebbe rappresentarla, solco che pur dovrebbe essere palesato dai collaboratori a chi, governatore in testa, evidentemente ha perso ogni contatto con la realtà locale.

Che quella del petrolio sia una partita complicata appare chiaro, ma che si voglia menar il can per l’aia a colpi di penultimatum e di bellicismi parolai che non producono mai effetti è attività pericolosa perché incide profondamente sulla residua fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, ma ancor più pericoloso è far di continuo professione di arrendevolezza verso le compagnie che ormai sono use a tirare la corda per verificare fino a che punto di vigliaccheria possa arrivare una regione che non ha sentito il dovere neppure di costituirsi parte civile nel processo apertosi contro ENI e suoi funzionari.

E che oggi un dirigente assunto per garantire la correttezza dei processi di protezione ambientale, vada a prostrarsi verso una compagnia petrolifera, chiedendo il permesso al suo ad (piazzato su quella sedia da un certo ex premier che straparlava di quattro comitatini) solo per eseguire ciò che andrebbe eseguito in ossequio al mandato ricevuto dai lucani per interposto consiglio regionale, rassicura ancor di più ENI che la corda è lasca e la si può tirare ancora.

Miko Somma, Comunità Lucana

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l’inarrestabile calo della demografia lucana…

senza voler certo “rubare” il lavoro ai demografi e senza possedere alcuna qualifica per “certificare istituzionalmente” la certezza incontrovertibile dei dati che qui espongo, questa tabella comparata dovrebbe aiutarci a COMPRENDERE a comprendere alcune cose, ovvero andamenti demografici che vanno letti in alcuni specifici contesti storici (e quindi economici e sociali) per comprendere non solo la drammatica storia demografica di questa regione, ma anche e soprattutto l’oggi ed il domani che si prospetta…

procediamo allora con la tabella comparata, dove leggerete l’evoluzione storica della popolazione italiana, quella lucana e la percentuale sempre più bassa che quest’ultima mantiene sul totale della popolazione nazionale, e passeremo in seguito ad alcune considerazioni… 

Dati popolazione italiana ai censimenti 1861 – 2011 (e rilevazioni seguenti)

Censimento

Popolazione residente

 Popolazione Basilicata

 %Basilicata-Italia

1861

31/12

22.176.477 1)

509.060

2,29 %

1871

31/12

27.299.883 2)

524.033

1,91 %

1881

31/12

28.951.546

539.258

1,86 %

 

1891

 

per motivi economici non effettuato

 

 

1901

10/02

32.963.316 3)

491.558

1,49 %

1911

10/06

35.841.563

485.911

1,35 %

1921

1/12

39.396.757 4)

492.132

1,24 %

1931

21/04

41.043.489 5)

513.712

1,25 %

1936

21/04

42.398.489 6)

543.262

1,28 %

 

1941

 

per motivi bellici non effettuato

 

 

1951

4/11

47.515.537 7)

627.586

1,32 %

10°

1961

15/10

50.623.569 8)

644.297

1,27 %

11°

1971

24/10

54.136.547

603.064

1,11 %

12°

1981

25/10

56.556.911

610.186

1,07 %

13°

1991

20/10

56.778.031 9)

610.528

1,07 %

14°

2001

21/10

56.995.744

597.768

1,04 %

15°

2011

9/10

59.433.744 10)

578.036

0,97 %

 

2012

31/12

59.394.207

576.194

0,97 %

 

2013

31/12

59.685.227

578.391

1,01%

 

2014

31/12

60.782.668

576.619

0,94 %

 

2015

31/12

60.795.612

573.694

0,94 %

 note

1)   primo censimento, non compresi roma e stato pontificio, trentino-alto adige e friuli

2)   compresa roma e stato pontificio

3)   schede individuali per i componenti della famiglia

4)   comprese trentino e friuli

5)   dati elaborati con tabulatori a schede

6)   unico censimento quinquennale

7)   primo censimento con abbinamento delle abitazioni

8)   uso elaboratori a transistor e nastri magnetici

9)   questionario con foglio per lo straniero non residente

10)  primo censimento online

 

dunque credo che i dati esposti raccontino bene la realtà attuale nella sua evoluzione storica a partire dall’unità d’italia, ovvero l’inarrestabile declino della demografia lucana rispetto a quella nazionale, che, nonostante sia fortemente dolente anch’essa, palesandosi ormai un declino compensato solo dall’immigrazione e dalla tendenza degli immigrati ad avere più figli, aumenta costantemente il suo peso percentuale rispetto alla nostra regione, delineandosi alcune conseguenze che sarebbe facile liquidare come l’ovvio declino di una regione marginale e periferica, ma le cose non sono così semplici…

 

partiamo allora da alcune considerazioni che dal delinearsi di alcuni momenti storici portano all’oggi…

 

prima dell’unità del paese, nell’intero meridione i borboni non erano soliti tenere censimenti di tipo scientifico, ma alcune fonti per la nostra regione individuano in un numero forse maggiore di quanto indicato al censimento del 1861 della popolazione residente (all’epoca queste forme rudimentali di censimento si tenevano sia per motivazioni di conoscenza del latifondo e della proprietà agraria tanto privata  tanto ecclesiale, quindi motivi di censo, sia, per motivi di leva militare (sebbene i borboni non avessero un vero e proprio esercito di leva), sia per motivi di controllo sociale della popolazione agraria che all’epoca era predominante rispetto alla cittadina, basandosi nei dati sul numero di focolari, ovvero di strutture di tipo familiare e dei componenti di questi, che potrebbero farci desumere in circa 600.000 i lucani effettivamente presenti, ma chiaramente in mancanza di dati a rilevanza scientifica è difficile fare numeri che possano essere criticamente soppesati, anche solo per poter valutare quanto demograficamente l’orrenda repressione del brigantaggio ed i suoi circa 30.000 morti, abbiano potuto influire sull’evoluzione della popolazione lucana negli anni seguenti all’unità…

 

il dato chiaro è che questa popolazione, in percentuale rispetto al resto del paese, presenta numeri maggiori fino al censimento del 1881 di quanto oggi si possa anche solo immaginare, e ciò di certo per via della minore popolazione del paese di allora rispetto al paese post-unitario (non facendone parte ancora l’equivalente dell’attuale lazio, quindi ciò che rimaneva dello stato pontificio dopo le occupazioni sabaude ed plebisciti, ovvero gli agri e l’intera città di roma, poi definitivamente occupata solo nel 1870 e quindi registrata demograficamente nel censimento del 1871, ed i territori ancora austriaci della venezia tridentina, l’attuale trentino, dell’alto-adige e di alcune porzioni contermini a questo del veneto, dell’intero friuli e della venezia giulia, che solo al termine della prima guerra mondiale passeranno al paese, potendosi demograficamente registrarsi solo nel 1921)…

 

ma forse il peso demografico lucano era maggiore anche per alcune altre considerazioni che qui sarebbe troppo lungo trattare (e che mi riservo di trattare separatamente), considerazioni sociali ed economiche che probabilmente ci consegnerebbero un quadro economico che, seppure depresso (si rassegnino i neo-borbonici, il meridione per larga parte tale era), non era poi così disastrato come certa storia unitaria pretenderebbe (si rassegnino quindi i savoiardi), tanto è vero che il peso percentuale delle annessioni di stato pontificio e regioni irredentiste non sembrano schiacciare più di tanto la demografia percentuale lucana, risultando piuttosto normale che essa calasse all’aumentare della platea dei nuovi cittadini…

 

no, quello che determina un drammatico calo di quelle percentuali è qualcosa che accade tra il 1881, data del 3° censimento, ed il 4°, che si tenne solo nel 1901 per l’impossibilità economica del paese ad effettuarlo nella sua normale scadenza del 1891, e qualcosa accade certamente perché in soli venti anni tale peso demografico, dopo essersi fisiologicamente attestato dall’iniziale 2,29% sotto il 2%, in seguito all’unificazione dello stato pontificio, passa dall’1,86 % all’1,49% nel volgere di una sola generazione…

 

quindi cosa era accaduto?…risposta semplice, l’inizio di un imponente flusso migratorio verso l’america, flusso agevolato non solo dall’apertura delle rotte transatlantiche gestite quasi a “tratta degli schiavi” (quindi fattori strettamente capitalistici) e che continuò, seppure in modo minore, anche nei decenni seguenti, ma agevolato da precise condizioni di immiserimento della popolazione rurale lucana per via di un inedito peso fiscale imposto dallo stato unitario per pagare le spese della sua politica di espansione, dalla lunga leva obbligatoria che privava le famiglie di braccia giovani, da precisi meccanismi di latifondo che, cominciando a basarsi su modalità sempre più meccanizzate e razionali, espellevano masse di braccianti dl lavoro, dalle conseguenze della devastazione del territorio effettuata punitivamente dai piemontesi come risposta vendicativa verso una popolazione che aveva appoggiato più per disperazione che per scelta il brigantaggio, quindi come complesso di azioni ed inazioni che si basava sull’espulsione quasi coatta di uomini validi allo scopo di impedire ogni pretesa di giustizia sociale che pure il processo unitario aveva innescato nelle masse lucane…

 

flusso che dissanguò tutto il sud ed in modo particolare la lucania, aggravato poi dallo sterminio della prima guerra mondiale, dal ritorno di mutilati ed inabili al lavoro, che parve arrestarsi in parte solo nel periodo fascista per evidenti motivi di restringimento delle vie migratorie anche allo scopo di costruire la popolazione auspicata crescente del nuovo stato fascista, periodo nel quale la popolazione ritorna a crescere per una somma di ragioni tra cui le politiche demografiche che premiavano le famiglie numerose, nel riconoscimento di tendenza alla iper-prolifilia abbastanza normale per società agricole e nella sostanza di un “blocco in loco” delle popolazioni rurali per l’incremento delle produzioni agrarie che il regime imponeva e che aumentò la sua pressione nel periodo delle sanzioni della società delle nazioni in conseguenza dell’invasione dell’etiopia…

 

e la tendenza all’aumento della popolazione lucana continua a lungo anche dopo la guerra, nell’ovvietà della considerazione che se era l’intera popolazione del paese ad aumentare e la basilicata aumentava contestualmente il suo peso percentuale demografico, il tasso di crescita era indice di una società che aveva ripreso vigore fino a giungere al suo massimo storico di oltre 644.000 abitanti raggiunto dopo il decennio ’51-’61, momento che però porta ad un altro forte movimento di declino percentuale segnato da una ennesima ondata migratoria, questa volta interna, verso le città industriali del nord del paese, ed in parte anche verso altri paesi europei…

 

certo il contesto sociale e storico deve inquadrarsi non solo nello spopolamento migratorio che, riguardando soprattutto i più giovani, “svuota” la demografia regionale di “nuove famiglie”, ma anche nell’aumento demografico contestuale delle realtà più attrattive, le regioni industriali del nord che divarica ulteriormente la forbice…

 

tutte cose che conosciamo bene, avendo però inquadrato due momenti storici precisi, il ventennio 1881-1901, ed il periodo tra il 1961 e gli anni settanta, ed alcune cause che hanno fatto da leva allo spopolamento, ma se da allora inizia un periodo di lenta erosione che coincideva però con la crescita di altre realtà, come mai questa lenta erosione del peso percentuale continua anche oggi, in presenza certo di nuove forme migratorie che riguardano i giovani, ma anche di un oggettivo rallentamento della crescita della popolazione del paese, appena compensato dall’immigrazione esterna, quindi con un deciso aggravarsi sia della denatalità che dell’immigrazione che aumenta quel divario, portando la regione verso i crack demografico, ovvero al punto di non ritorno?…

 

chiariamo subito che per crack demografico si intende una precisa situazione nella quale l’invecchiamento della popolazione non appare più compensabile dalle nuove nascite e per spiegarmi meglio uso un piccolo esempio…se l’attuale popolazione di un luogo è composta per la sua maggioranza da persone anziane, essendo ormai una netta minoranza le persone in età riproduttiva che possono rimpiazzare i cittadini morenti, due sono le condizioni possibili per evitare l’invecchiamento irreversibile della popolazione, uno, per compensare occorre che le coppie facciano più di due figli (e servono precise politiche di sostegno perché le persone “investano” sulla demografia che quando assenti o carenti impediscono di fatto ogni compensazione demografica), due, occorre che vi siano migrazioni di persone giovani in grado di aumentare la massa riproduttiva e così compensare il calo demografico (ed anche qui servono politiche di sostegno specifiche, una volta accertata la volontà politica e la praticabilità socio-culturale di un “innesto” di popolazione)…

 

in mancanza di queste due condizioni la popolazione invecchia irreversibilmente fino al punto di non riuscire a sostituire se stessa (condizione questa già in atto nel paese ed a maggior ragione nella nostra regione) e via via che non avviene una sostituzione esponenzialmente tale sostituzione diventa impossibile, fino al blocco pressoché totale, seppur tendenziale, dei nuovi nati, ovvero la popolazione invecchia e diminuisce al progredire dell’invecchiamento delle classi anagrafiche che non riescono più a riprodursi, fino alla “morte demografica” di un popolo…

 

e se questa condizione non si blocca subito con specifiche azioni economiche, sociali, politiche e culturali, ogni anno che passa allontana sempre più dalla “risoluzione” del problema, avvicinandosi quella della sua impossibilità alla soluzione…

 

ciò premesso, un calo demografico incontrollato ha immediate conseguenze sulla vivibilità di una società per motivazioni che sono economiche (minore prodotto, minore reddito globale), sociali (minore reddito, minore welfare), di servizi essenziali che sono tarati su determinate masse critiche, ma anche culturali, ovvero per citare padoa schioppa «Invecchiamento significa meno idee nuove, minore gusto per l’avventura, tendenza a privilegiare la rendita e la sicurezza… ed anche in definitiva meno futuro e più solitudine»…

 

ora torniamo al punto strettamente locale…come mai la regione, nonostante la sostanziale crescita del suo prodotto interno lordo, è in default demografico continuo già dagli anni ’90, continuando un calo demografico percentuale che ormai ha portato la popolazione lucana stabilmente sotto la soglia dell’1% rispetto al totale nazionale, calo che impone non solo la capacità di conoscere le cause, ma anche la capacità di sortirne con effetti positivi?…

 

cosa sta causando, nonostante il progredire del prodotto regionale lordo, anche al netto della crisi che da noi ha devastato enormemente una economia già non florida, la sostanziale non distribuzione del reddito e delle opportunità tra i cittadini lucani che è la causa primaria dell’immigrazione e della denatalità, e come mai il dissanguamento demografico si riesce a frenarlo ancor meno che altrove, nell’evidenza che questo aumenta e tendenzialmente porta la società lucana nel suo complesso a contare sempre meno sulla scena nazionale, e nell’evidenza che se non si interviene con azioni di riequilibrio sociale ed economico la regione è letteralmente spacciata?…

potrei indicare, e non sbaglierei, cause di ordine generale, ovvero la naturale tendenza delle politiche neo-liberiste a creare sacche di squilibrio sempre maggiori a partire dalle “periferie” (ed ho scritto spesso di ciò), ma voglio indicare anche cause di contesto, ovvero specifici blocchi di distribuzione del reddito che un sistema neo-feudale accentra nelle mani di determinate filiere di prossimità ai potentati politici locali, a loro volta “maggiordomi” di altri interessi che “usano” il territorio, ed anche su questo tanto ho scritto in passato…no, occorre andare oltre l’analisi e passare all’azione concreta…

 

per il momento mi fermo qui, perché le mie considerazioni politiche, ovvero la concretezza di cui si ha necessità per impedire la morte di una regione, sono in agguato e meritano uno spazio separato da questa lunga e forse noiosa analisi, che invece spero serva per delineare la necessità e l’urgenza somma di specifiche azioni di risanamento politico, sociale, economico e culturale della regione che questo assetto gestionale non pare in grado neppure di concepire…

miko somma

 

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6 anni da fukushima…

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ansa – A sei anni dalla triplice catastrofe di Fukushima proseguono senza sosta gli sforzi del governo giapponese per il piano di ricostruzione. Ma i costi sono fin qui raddoppiati e resta lontana la demolizione della centrale nucleare duramente colpita dal terremoto-tsunami dell’11 marzo 2011, costato la vita a circa 18.000 persone. Inoltre, si registrano non pochi problemi sugli ‘sfollati volontari’, che non riceveranno altri sussidi perché considerati non più a rischio.

Sul fronte della bonifica, il livello di radioattività attorno ai reattori 1, 2 e 3 della centrale atomica Daichi è ancora elevato, fino a 300 microsieverts all’ora, e la parete di ghiaccio progettata per isolare le falde acquifere dal liquido contaminato non funziona ancora a pieno regime. Dopo aver continuato a raffreddare la centrale, iniettando centinaia di tonnellate di acqua nelle vasche di contenimento, la società di gestione dell’impianto, la Tokyo Electric Power (Tepco), riconosce che il lavoro più delicato inizia adesso: l’estrazione del magma radioattivo, ossia il prodotto della fusione del nocciolo del reattore. I lavori di demolizione della centrale, secondo i programmi, non finiranno prima del decennio 2041-2051. La revisione al rialzo delle spese prodotte dalla catastrofe hanno costretto il governo di Tokyo a estendere il controllo della Tepco per un periodo più lungo del previsto. Le stime per smantellare la centrale, le operazioni di bonifica e gli indennizzi alla popolazione colpita dal disastro, sono quasi raddoppiati, superando la cifra di 188 miliardi di dollari, l’equivalente di 178 miliardi di euro.

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Dopo 6 anni l’ordine di evacuazione all’interno della prefettura di Fukushima – la terza più grande del Giappone – riguarda ancora il 5% del territorio, ha indicato il ministro delle Ricostruzione Masahiro Imamura, un’estensione di 726 chilometri quadrati. I dati aggiornati al gennaio 2016 riscontrano un numero di sfollati pari a 127.000, da un picco di 470 mila. Alla fine dell’anno scorso le persone sgombrate che vivevano in alloggi temporanei ammontavano a 98.400, mentre gli ‘sfollati volontari’ dalla prefettura di Fukushima erano 18.000 Un termine quest’ultimo, che ha inasprito il dibattito tra l’opinione pubblica e l’apparato statale. Dal marzo 2017 – infatti – i residenti che non intendono tornare nei paesi localizzati attorno alla centrale nucleare, non più considerati a rischio dal governo, non riceveranno più i sussidi. Molte delle persone – perlopiù madri con bambini – già separate dai mariti che invece hanno deciso di rimanere a Fukushima per motivi di lavoro – si troveranno ad affrontare ulteriori spese. Le incomprensioni sulla situazione critica degli ‘sfollati volontari’ hanno dato origine recentemente a una serie di casi di bullismo che riguardano prevalentemente i bambini delle famiglie di sgombrati. Parte della società ritiene inoltre che gli ‘sfollati volontari’ abbiano ricevuto un compenso sufficientemente equo dalla Tepco, oltre ai vari indennizzi per l’incidente.

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Un’altra questione che preoccupa le associazioni di attivisti, sono i casi di ‘kodokushi’, le morti in solitudine delle persone anziane negli alloggi temporanei. Dal marzo 2011, in base ai dati della polizia, sono state 230 le persone vittime di abbandono, oltre la metà delle quali con oltre 65 anni di età. Un sondaggio del canale pubblico Nhk evidenzia come il 60% degli interpellati tra i sopravvissuti e gli sfollati, accusi problemi psicologici legati a strascichi depressivi e casi di insonnia prolungata, oltre a sintomi di affaticamento fisico e la costante assunzione di medicinali. Secondo il professore Reo Kimura dell’Università di Hyogo, della facoltà di Scienze Umane e Ambiente, i sopravvissuti che non sono stati in grado di ritornare alle proprie abitazioni, o capaci di mettere in ordine le proprie esistenze, continueranno a vivere con un senso di frustrazione e isolamento. Da qui la necessità per il governo e le associazioni di volontari di occuparsi dei singoli casi su base individuale.

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l’arte di leonardo stupisce ancora…

(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Ci sarebbe un cane con guinzaglio sotto la selva che sovrasta le figure umane nella “Vergine delle Rocce”, capolavoro di Leonardo custodito al Louvre di Parigi. Ad annunciare la scoperta, è Silvano Vinceti, presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, che sottolinea: “Quel cane è l’atto di accusa di Leonardo Da Vinci contro la corruzione del Papato dell’epoca”.

La scoperta, spiega Vinceti, promotore della ricerca delle ossa di Caravaggio ma anche di uno studio, qualche anno fa, in cui si annunciava la presenza di lettere celate negli occhi della Gioconda, è stata fatta da Roberto Biggi, ricercatore del Comitato.

“Si è giunti a questo risultato con un lavoro nuovo, attraverso l’uso misto delle tecnologie più avanzate e strumenti semplici, una lente di ingrandimento speciale ci ha permesso di riesaminare attentamente ogni particolare del dipinto e poi photoshop avanzato, un software che permette di fare sovrapposizioni, scomposizioni e ricomposizioni”.

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