la manovra passo per passo

senza alcuna pretesa di sostituirsi a chi ha l’onere (non so per l’onore) di “salvare l’italia”, proviamo a fare le pulci alla manovra, avvisando sin da ora che se la necessità della stessa ed i saldi relativi non erano o sono in discussione per svariati motivi, l’equità con cui questa si spalma sui cittadini è abbastanza dubbia, in ciò ricalcando una visione del mondo che crediamo “univoca ed ineludibile” nelle convinzioni di monti e del suo collegio ministeriale, quella che le cose vadano per forza di cose nel modo in cui sino ad oggi sono andate (leggete pure poteri forti e democrazie deboli) e che a farsi carico di privilegi quasi da noblesse oblige debba essere la collettività sulla base di un assai malinteso senso di affidamento a costoro…ma questa, come avrebbe detto qualcuno, è solo l’anteprima…

Titolo I – Sviluppo ed equità

Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si
finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a8.

Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per
cento.


4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.


5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai
soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono
verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un
beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.2
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

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si tratta di una riduzione del carico fiscale sui redditi che derivano dal finanziamento con capitale di rischio, quindi capitale fornito in proprio o richiesto ad una banca

la misura, secondo il testo, potrà ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano ricorrendo all’indebitamento e quelle che puntano alla capitalizzazione utilizzando risorse proprie


il premio fiscale consiste, dunque, in una deduzione* pari all’importo corrispondente al rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio, quindi delle risorse finanziarie conferite direttamente all’azienda (conferimenti in denaro o di utili accantonati a riserva destinati a capitale) o attraverso finanziamento da un ente terzo, una banca
*In alcuni casi la legge concede riduzioni di imposta ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. Queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi nella dichiarazione dei redditi: possono essere “dedotte” dal reddito complessivo oppure possono dare diritto (per una certa percentuale del loro ammontare) ad una detrazione di imposta…quindi una spesa “deducibile” consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente, una spesa “detraibile” consente sempre un risparmio di aliquota a prescindere dall’entità’ del reddito

** rendimento nozionale è termine di uso finaziario e sta ad indicare il rendimento del capitale oggetto di un contratto, in questo caso un mutuo bancario o una apertura di credito a qualsiasi titolo, quindi il tasso di interesse praticato

in via transitoria viene previsto che la percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sia pari al 3% per i primi tre anni d’imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2011, stimandosi benefici fiscali per società di capitali, di persone e ditte individuali fino a 1 miliardo di euro per l’anno d’imposta 2011, 1,5 miliardi per il 2012 e 3 miliardi per il periodo d’imposta 2013
per conoscere le modalità di attuazione e di applicazione della misura anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice che operano in contabilità ordinaria, si dovrà attendere un apposito decreto del ministero dell’economia che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della manovra, fissandosi anche i paletti per scongiurare eventuali comportamenti di elusione fiscale, quindi di sottrazione più o meno lecità di capitali e rendite alla tassazione

tutto questo se da un lato par dare una mano alle imprese che intendono investire, di fatto costituisce un canale privilegiato per le banche (vedremo come poi nel resto della manovra tutto questo ritorna) a cui tutta la materia della deduzione sembra ritornare, di fatto invitando a parità di trattamento fiscale a richiedere mutui, piuttosto che investire capitale proprio nelle imprese

il risparmio fiscale che deriva dal provvedimento infatti calcolabile a regime sulla media dei rendimenti dei titoli di stato, maggiorabili di 3 punti percentuali, inviterà infatti a richiedere mutui per l’investimento in azienda con la promessa di sostanziosi risparmi fiscali…nulla di male, se non che il risparmio delle aziende corrisponde ad un peso per la collettività e se questo creasse direttamente lavoro per il tramite dell’aumento delle attività dell’impresa non potrebbe che essere positivo, ma siamo sicuri che questo avvenga in automatico e che tutto non divenga invece uno strumento elusivo che intanto non è ancora regolato (come par suggerire l’art. 8 che recita “possono” e non “debbono”)?

ma cosa che lascia ancor più perplessi è la formula dell’art. 5 che pone come attività in decremento del valore del capitale aziendale gli acquisti di partecipazioni in altre imprese, quindi detassando ulteriormente l’acquisto di partecipazioni, con ciò volendo certo favorire gli accorpamenti di azienda, ma di fatto favorendo solo le grandi aziende, le uniche che dispongono di capitali, propri o da finanziamento, in grado di permettere acquisti impossibili per le aziende medio-piccole ed a bassa capitalizzazione, come sono la maggior parte delle imprese italiane, anzi ponendo a carico della collettività le deduzioni relative

si tratta in sostanza di una visione economica tutta rivolta alle banche ed alla grande impresa, intravista come volano economico, e ben poco alla realtà della piccola economia che in sostanza rimane esclusa dal beneficio, perchè in periodi di crisi chi ha ancora capitali propri li investe nella propria ditta e non nell’acquisizione di altre o parti di altre aziende

in altri termini, se questo è un aiuto alla crescita, non si è davvero compreso che la crescita è nel mercato, cioè nella domanda e nell’offerta, e solo secondariamente in come si crea lo strumento per finanziare il soddisfacimento della prima nel potenziamento della seconda…in sede di giudizio finale, avremo modo di tornare sull’impostazione generale della manovra