i saggi II…

al capitolo II del lavoro dei “saggi istituzionali”, capitolo interamente dedicato al metodo con cui realizzare le riforme, si introduce uno strano concetto di commissione mista redigente composta di parlamentari e non, senza chiarire cosa siano i non parlamentari, come pur ci si attenderebbe da un testo sulla metologia di redazione, come viene poi chiarito, di una bozza di modifica della costituzione sulla base delle mozioni raccolte in un “dialogo” non meglio specificato con le commissioni affari costituzionali sia della camera che del senato, redigendo un testo di riforma da presentersi al parlamento che lo voterà articolo per articolo senza emendamenti…si tratta di una formulazione che in parte fotocopia e supera in modo del tutto irrituale la stessa presenza delle commissioni affari costituzionali (sebbene in un capoverso si legge che dovrà presentarsi una apposita legge costituzionale di istituzione di questa commissiome mista redigente), in parte pone dei dubbi che lo stesso onida, componente “esperto” del gruppo ristretto di saggi, nel merito esplicita alla nota n. 2 del capitolo come segue:

(onida ndr)”…dissente dalla proposta di istituire una commissione redigente mista, costituita su base proporzionale da parlamentari e non parlamentari, per le revisioni costituzionali, che seguirebbero un procedimento speciale in deroga all’art. 138 Cost. A suo giudizio si rischierebbe così di innescare un processo “costituente” suscettibile di travolgere l’insieme della Costituzione, che è bensì opportuno modificare in punti specifici, attraverso il procedimento di cui all’articolo 138, ma mantenendo fermi i suoi principi, la sua stabilità e il suo impianto complessivo; e si rischierebbe di favorire progetti di revisione “totale” da votare “in blocco“. Si dovrebbero invece approvare con il procedimento di cui all’art.138 distinte leggi costituzionali per ognuno degli argomenti affrontati, in modo da consentire che su ciascuna di esse si esprimano prima le Camere e poi gli elettori con il referendum. Una modifica dell’art. 138 – ma a regime, non come deroga una tantum – sarebbe a suo giudizio opportuna per stabilire che le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate sempre a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione delle Camere, e che possa in ogni caso chiedersi il referendum confermativo.”…e mi pare che il rischio che inravede onida sia del tutto razionale e reale, considerando i soggetti politici presenti ad oggi in parlamento, dai berluskones di prima e seconda scelta alla lega, da monti-cattolici popolari al pd implodente, da sel in estinzione controllata ai grillini ed alle loro stupidaggini bambocciali in salsa eversiva fornita dal loro capo…

al capitolo terzo meglio si esplicita la forma di governo che i saggi individuano in una continuazione dell’attuale governo parlamentare (ma razionalizzata, si legge) rispetto all’elezione diretta del presidente della repubblica secondo il modello semipresidenziale che trocva un unico sostenitore che non abbiamo alcuna difficoltà ad intuire proprio in quagliariello…si legge che “il gruppo di lavoro ha ritenuto preferibile il regime parlamentare ritenendolo più coerente con il complessivo sistema costituzionale, capace di contrastare l’eccesso di personalizzazione della politica, più elastico rispetto alla forma di governo semipresidenziale. Quest’ultimo, infatti, non prevede una istituzione responsabile della risoluzione della crisi perché il Presidente della Repubblica è anche Capo dell’Esecutivo.”…e su questo non ci pioverebbe affatto, ma di seguito si legge che “L’esperienza italiana, specie quella più recente, ha invece dimostrato l’utilità di un Presidente della Repubblica che, essendo fuori dal conflitto politico, possa esercitare a pieno titolo le preziose funzioni di garante dell’equilibrio costituzionale” e abbiamo visto come l’attuale presidente niente affatto sia stato fuori dal conflitto politico, avendone semmai diretto l’implosione per imporre forme altre di governo, chiamiamole tecniche, ben sapendo che tali non sono mai state, semmai forme di governo direttoriale che rispondevano a ben altri danti causa che non fosse il popolo italiano…

e nel successivo punto 14 si chiarisce che “

a) dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio, nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali, si presenta alla sola Camera dei Deputati (nel presupposto della riforma dell’attuale bicameralismo paritario) per ottenerne la fiducia (quindi si chiude la base politica dell’esistenza stessa del senato;

b) il giuramento e il successivo insediamento avvengono dopo aver ottenuta la fiducia della Camera (e non prima come invece accade oggi, proprio per garantire sia il rapporto fiduciario con il presidente della repubblica, sia che in caso di mancata fiducia del parlamento che sia quel governo incaricayo ad essere in carica per gli affari correnti e non l’ultimo governo della passata legislatura, come invece notiamo sta “accadendo” a data attuale;

c) al Presidente del Consiglio che abbia avuto e conservi la fiducia della Camera, spetta il potere di proporre al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri;

d) il Presidente del Consiglio può essere sfiduciato solo con l’approvazione a maggioranza assoluta, da parte della Camera, di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l’indicazione del nuovo Presidente del Consiglio 8e qui si introduce senza alcun contrappeso una forma di sfiducia costruttiva delegata al parlamento che supera ogni prerogativa in tal senso che la costituzione attribuisce al presidente della repubblica);

e) il Presidente del Consiglio in carica è titolare del potere di chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ma solo se non è già stata presentata una mozione di sfiducia costruttiva (qui siamo ad una forma davvero sediziosa di potere attribuito al premier di chiedere lo scioglimento delle camere se non abbia ricevuto mozione di sfiducia, quindi uno scioglimento ad uso e consumo dello stesso)

al successivo capitolo si parla della legge elettorale e dopo aver indicato quale legge sarebbe da preferirsi in caso di scelta semipresidenziale, si passa ad enumerare una serie di esempi da seguirsi in caso di continuazione del sistema parlamentare, testualmente “…I modelli elettorali possibili sono diversi: il proporzionale su base nazionale proprio del sistema tedesco; il proporzionale di collegio con perdita dei resti, proprio del sistema spagnolo; il sistema misto, in parte preponderante maggioritario e in parte minore proporzionale, come la cosiddetta Legge Mattarella, per la quale si suggerisce comunque, in caso di accettazione del modello, l’abolizione dello scorporo.” in una confusione davvero imbarazzante rispetto a modelli che valgono nei sitemi costituzionali nei quali ad ora funzionano, ma che, traslati nel nostro sistema richiederebbero appunto modifiche della costituzione in tal senso che a questo punto sarebbero necessariamente precedenti o concomitanti con la stessa legge elettorale e richiederebbero tempi lunghi, nel mantenimento dell’attuale assetto che continuo a ripetere “non c’è affatto!!!”, a meno di non voler considerare proprio questa impasse istituzionale l’assetto voluto e determinato proprio da napolitano…

continua 

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