lo statuto – i comitati di base, il direttivo e l’assemblea

Art. 7 I Comitati di base, il direttivo e l’assemblea

a)  I Comitati di base sono le riunioni locali tra gli iscritti al partito organizzati per la partecipazione alla vita del partito, per la discussione dei temi locali e regionali, per l’assunzione delle decisioni aventi un carattere politico ed amministrativo locale ed ai quali ogni iscritto al partito appartiene per competenza territoriale dal momento della loro costituzione.

b).  Un Comitato di base si intende per costituito quando il numero di iscritti locali al partito raggiunge la cifra di dieci (10) ed il Direttivo Regionale ne autorizzi con votazione a maggioranza dei membri e previa domanda motivata del responsabile locale entro i quindici giorni (15) dalla riunione di questo ed audizione dello stesso e dei membri costituendi in Comitato di base, formale costituzione in seno agli organismi di partito, consentendosi in casi particolari la costituzione anche per numeri inferiori.

c)   Ottenuta  autorizzazione Il Comitato di base si intende costituito in Assemblea e comincia la sua attività con l’elezione a maggioranza dei suoi membri di un Direttivo, stabilendone la composizione numerica, che dirige l’attività politica del Partito a livello locale e di un Segretario che ne coordina i lavori ed una Segreteria, ove ciò si rendesse necessario a parere dell’Assemblea, ai cui componenti vengono attribuiti incarichi specifici, in ciò ricalcandosi le attività del Direttivo Regionale.

d).   Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del Direttivo del gruppo di base, l’assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

e). I componenti il Comitato Direttivo dopo due (2) assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza delle riunioni, sono dichiarati decaduti dallo stesso dal Collegio Regionale di Garanzia a cui il Direttivo stesso o i membri dell’assemblea fornisce comunicazione . 

f).  L’assemblea del Comitato di base, verificati i numeri degli iscritti e quando questo abbia superato il numero di trenta (30) indice il Congresso del Comitato di base, costituito dall’assemblea generale degli iscritti, per l’elezione del Direttivo, del Segretario del Comitato di base e, su proposta di questi, della Segreteria, potendo altresì provvedere alla nomina di un Collegio Locale di Garanzia per numeri superiori di iscritti o quando l’esigenza di governo del Comitato di base lo renda necessario, intendendosi il Comitato sussidiario al Comitato Regionale per i soli provvedimenti disciplinari e di legittimità degli atti locali allo Statuto che in tal caso rimane l’organo confirmatorio dei provvedimenti del Collegio locale.

g).  Il Congresso del Comitato di base viene convocato a scadenze regolari, previo preavviso di giorni 30, e comunque annualmente per l’illustrazione delle attività svolte e delle eventuali votazioni di merito o per ogni deliberazione o provvedimento la cui importanza ne renda necessaria l’espressione della volontà degli iscritti, a scadenza biennale per l’elezione degli organismi direttivi e può essere convocato in via straordinaria nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda e deve svolgersi entro quindici (15).

h).  Nei limiti dello statuto e delle linee politiche ed amministrative generali del partito, i Comitati di base sono pienamente indipendenti nella elaborazione ed applicazione di linee politiche ed amministrative a carattere locale

i).  Nei casi in cui non sia possibile formare un Comitato di base per oggettive difficoltà nel numero di iscritti o quando le condizioni territoriali o tematiche lo rendano necessario, previa comunicazione e salvo ratifica del Direttivo Regionale e conferma del Collegio Regionale di Garanzia, si possono formare Comitati di Base Comprensoriali.