lo statuto – titolo V – doveri degli eletti a cariche pubbliche

STATUTO – Titolo  V – DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE, INCARICHI E NOMINE

Art. 17  Doveri degli eletti alle cariche pubbliche

a) Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del partito e con i suoi organismi dirigenti per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

 b). Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità o degli emolumenti derivanti dalla carica politica ricoperta, franco le diarie realmente corrispondenti alle spese da queste/i sostenute e rendicontate nell’espletamento del mandato, nella misura dei 2/3 (1/3 al partito per il concorso alle sue spese di gestione e 1/3 al Fondo di solidarietà da costituirsi presso il Tesoriere Regionale a favore di iniziative sociali da individuarsi nelle sedi congressuali ed entrambe le frazioni da rendicontarsi puntualmente e periodicamente) a partire dalla carica di consigliere provinciale, intendendosi i consiglieri comunali dei comuni nei quali la carica genera indennità od emolumenti impegnati nella sola misura del versamento al partito di un 1/3 della stessa (nella medesima ripartizione di questa alle spese generali del partito ed al fondo di solidarietà), affrancando da tale contribuzione obbligatoria i consiglieri in comuni ove la carica genera il solo gettone di presenza che, se devoluto al partito, sarà considerata contribuzione volontaria.

c). Gli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive hanno il dovere di informare gli iscritti delle proprie decisioni attraverso strumenti idonei ed ove possibile farli partecipare, attraverso gli organismi del partito, all’elaborazione delle scelte e dei comportamenti da riportarsi nell’attività istituzionale, fermo il principio dell’assenza di vincolo di mandato.

d). Ove i comportamenti tenuti e gli atti compiuti dagli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive nell’espletamento del mandato fossero ritenuti incompatibili alle norme statutarie ed all’orientamento espresso dal partito nei suoi organismi dirigenti e nelle decisioni congressuali, su proposta della Segreteria Regionale all’unanimità, del Direttivo Regionale a maggioranza assoluta, dei Comitati di base a maggioranza semplice o di un terzo degli iscritti al partito, gli stessi comportamenti od atti saranno sottoposti a giudizio del Collegio Regionale di Garanzia che potrà, previa regolamentazione interna da approvarsi durante il congresso e da inserirsi nel presente statuto, intendendosi questa modifica allo stesso, potrà comminare censure e sanzioni all’eletto fino a giungere nei casi gravi all’espulsione dello stesso dal partito.

e). Oltre alle cariche istituzionali ed alle funzioni da esse derivanti degli elette/i del partito alle cariche pubbliche elettive, ogni incarico o nomina pubblica degli stessi che dal ricoprire le stesse possa apparire derivazione anche indiretta e che determini emolumenti o poteri di indirizzo della cosa pubblica, è espressamente proibito, giudicandosi tale pratica causa di censura e sanzione come al comma precedente, se non preventivamente autorizzata dagli organismi dirigenti, che ne dovranno fare comunicazione immediata, e ratificata durante il primo congresso utile.

f). Quanto stabilito al precedente comma e) in tema di incarichi o nomine pubbliche è altresì valido per ogni iscritto al partito, con ciò intendendosi la volontà del partito stesso di non praticare alcuna forma di sotto-governo della cosa pubblica che non sia stata autorizzata espressamente e pubblicamente dagli iscritti al partito, con unica eccezione gli incarichi e le nomine pubbliche che trovino nella personale attività dell’iscritto ragione causale della stessa e della quale sarà comunque obbligo dell’iscritto stesso informare gli organismi dirigenti ed il Collegio Regionale di Garanzia per le valutazioni di merito circa la compatibilità tra iscrizione al partito ed espletamento dell’incarico e/o della nomina ricevuta.