lo statuto – titolo VII disposizioni finali e norma transitoria

STATUTO – Titolo  VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Scioglimento del partito, confluenza o unificazione.

a). Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una diversa soggettività politica possono essere decisi solo dal Congresso del partito con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti, previa mozione specifica sottoscritta da almeno un terzo (1/3) degli iscritti al partito ed nella sola sede di Congresso Straordinario appositamente convocato.

b). La confluenza in Comunità Lucana di altre soggettività politiche e non di singoli iscritti a queste stesse, può essere decisa esclusivamente in sede di Congresso ordinario, se tale confluenza si intenda come ingresso nel partito senza comportare variazioni di alcun genere sia in merito agli obiettivi programmatici, che allo Statuto che alla composizione degli organismi dirigenti e del numero sostanziale degli iscritti, nonché di simbolo o nome del partito, in sede di Congresso straordinario, se anche intervenga in seguito alla confluenza in Comunità Lucana di altra soggettività politica una di tali variazioni. 

Art. 19 Il simbolo di Comunità Lucana

a). Il simbolo di Comunità Lucana è così descritto:

iscritto in un sottile cerchio nero, in una gradazione di colori dall’alto verso il basso verde-giallo-arancio-rosso-viola-azzurro, un contorno azzurro della Regione Basilicata, con le diciture in caratteri Arial bianchi, ombreggiati sulla destra e leggermente in rilievo, disposti su sei righe nell’ordine di “ambiente (prima riga) – salute – beni comuni (seconda riga) – energie rinnovabili – lavoro (terza riga) – economia dei territori – giustizia (quarta riga) – buona amministrazione – autonomia (quinta riga) -democrazia partecipativa – solidarietà (sesta riga)”, la dicitura centrale su due righe di Comunità Lucana, la dicitura in basso di movimento no oil.

b). La dicitura movimento no oil appartiene al simbolo, pur non entrando nel nome del partito. 

Art. 20 Associazione culturale, ambientale e di volontariato Comunità Lucana

a).  E’ costituita contestualmente al partito l’associazione senza scopo di lucro Comunità Lucana allo scopo di rappresentare l’istanza del partito nel mondo dell’associazionismo di volontariato ambientale e sociale, umanitario, di protezione civile, dotata di statuto in linea con i principi del presente Statuto ed a cui gli iscritti al partito sono liberi di partecipare.

b).  L’associazione ha il compito di indirizzare i finanziamenti reperiti attraverso le dazioni obbligatorie dei rappresentanti istituzionali eletti nel partito, le dazioni da tributo ed ex lege ed i fondi liberamente raccolti verso progetti a carattere sociale ed ambientale liberamente discussi e decisi tra i soci sulla base delle indicazioni congressuali ed ha totale autonomia dal partito.

STATUTO – NORMA TRANSITORIA

a).  Il presente Statuto si intende approvato fino a sua ratifica definitiva durante il primo Congresso Regionale del partito.

b).  Tutte le ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie al suo migliore funzionamento come regolatore della vita democratica all’interno del partito, saranno valide solo dal momento dalla loro ratifica nella sede congressuale competente ed in ogni caso ciò non potrà riguardare i principi generali del partito.

c).  Si istituisce a tale scopo la Commissione Statutaria, di cui ogni iscritto che ne faccia richiesta ha facoltà di far parte, che avrà il compito di recepire suggerimenti ed integrazioni da parte degli iscritti al partito in grado di migliorare il dettaglio delle norme, di valutarne la congruità e legittimità all’impianto del presente Statuto, di provvedere alla celere redazione dello statuto integrato dalle proposte pervenute e discusse.

d).  Sarà compito del primo Congresso Regionale indicare la formulazione statutaria per i criteri e le modalità di scelta dei candidati alle competizioni elettorali

e).  Fino all’indizione e svolgimento del primo congresso regionale, il ruolo di segretario pro tempore è assunto dall’attuale coordinatore regionale che manterrà tale definizione nella composizione di un Direttivo Regionale pro tempore composto dai membri dell’attuale Coordimento Regionale e firmatari in calce del presente Statuto.