lo statuto – collegio regionale di garanzia, tesoriere regionale

Art. 5 Il Collegio Regionale di Garanzia

a). Il Collegio di Garanzia è eletto dal Congresso Regionale ed è composto da un numero di cinque (5) membri permanenti per il periodo congressuale ed indipendenti da qualsiasi controllo degli altri organi del partito per il ruolo primario della loro funzione di garanzia.

b). Il Collegio elegge, nel proprio seno, un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente e che lo rappresenta senza possibilità di voto e con funzioni di garanzia e consultazione nelle riunioni della Segreteria Regionale e in collegialità con tutti gli altri membri nelle riunioni del Direttivo Regionale.

c). È compito del Collegio di Garanzia, nell’ambito di competenza:– esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri dei singoli iscritti;– garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l’attuazione dello Statuto;– adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;– formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;– esprimere parere vincolante sull’interpretazione delle norme statutarie;– esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti– esaminare i bilanci ed i conti consuntivi.

d). A questo fine il Collegio regionale di Garanzia elegge tra gli iscritti i membri del Collegio dei Revisori dei conti composto da tre persone di cui due membri interni ed uno esterno tra gli iscritti al partito che abbiano specifiche competenze in materia.

Art. 6 Il Tesoriere Regionale

 a).  Il Tesoriere è eletto dal Congresso Regionale su proposta del Segretario ed è suo compito la tenuta dei conti del partito, la disposizione delle spese e gli incassi da tesseramento, previo coordinamento con i Segretari dei Comitati di Base, la redazione del bilancio, nonché la rendicontazione puntuale di ogni altra fonte di finanziamento alle attività del partito derivante da libere contribuzioni degli iscritti e dalle contribuzioni obbligatorie degli eletti alle cariche pubbliche.

b).  La funzione di Tesoriere è incompatibile con quella di Revisore dei conti e di componente del Collegio di Garanzia.

c). Il Tesoriere Regionale partecipa alla riunioni del Direttivo Regionale con diritto di voto.