lo statuto titolo II – l’adesione – la tessera e la contribuzione

 Art.8 Iscrizioni al partito mediante tesseramento

a). Il partito favorisce l’adesione alla sua organizzazione che avviene mediante una domanda di pre-tesseramento della durata di tre mesi (3), “periodo di ambientazione” e prova della effettiva volontà del candidato di contribuire alla vita organizzativa del partito, periodo durante il quale l’iscritto non ha il diritto di voto alle deliberazioni, ma di attiva partecipazione e proposta alla vita del movimento nei suoi momenti assembleari e nelle sue pratiche politiche.

 b). La tessera effettiva verrà rilasciata solo al termine di detto periodo o su proposta scritta dei soggetti riceventi la domanda di pre-tesseramento che a tal fine sono tenuti ad indicarne le motivazioni con comunicazione scritta al collegio regionale di garanzia che, esaminate le stesse e nella facoltà di richiedere ulteriori informazioni al ricevente la domanda o un colloquio diretto con il candidato, autorizzerà il ricevente al tesseramento definitivo annuale che in tal caso comprenderà il “periodo di ambientazione”.

c). Il collegio di garanzia è tenuto a dare risposta alle domande al punto b) nel termine di giorni quindici (15) o in caso di impedimenti comprovati nel termine massimo di giorni trenta (30).

d). L’adesione mediante tesseramento al movimento comporta la piena accettazione dei principi generali e dello statuto e delle regole di partecipazione ed espressione ivi stabilite, dell’obbligo di osservanza delle decisioni delle strutture di partecipazione e di coordinamento del partito, della condotta onorevole e confacente alle leggi dello Stato Italiano e dei principi Costituzionali, sia nella vita interna del movimento, sia nelle vita esterna, nonché delle linee politiche generali e locali, linee alle cui formazione il tesserato ha diritto di partecipare attivamente attraverso gli strumenti previsti all’interno dello statuto e delle attività regolamentari da questo derivanti, sia in sede locale nel Comitato di base nel quale egli sia stato tesserato, sia in sede regionale nelle forme previste.

e). Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono nel pieno possesso della facoltà di intendere e volere e nel pieno godimento dei diritti civili, e che ne condividano statuto, programma e valori di riferimento, attraverso domanda scritta rivolta al Comitato di base del comune di residenza nella persona del suo coordinatore che la riporterà in prima istanza all’assemblea degli iscritti per la decisione di merito da effettuarsi a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, e ciò anche in caso di proposta di tesseramento immediato, indi ne trasferirà la decisione assunta al Collegio Regionale di Garanzia per l’iscrizione in un apposito registro tesserati.

f). Qualora nel comune di residenza o in cui si svolge la prevalente attività di lavoro o studio, con ciò intendendosi il domicilio, non esista un gruppo di base è data la possibilità all’interessato di rivolgere domanda o al Comitato di base più vicino che la invia al Collegio Regionale di Garanzia per le decisioni di merito o direttamente presso questo affinché, dopo l’accettazione della candidatura, la domanda accolta sia reindirizzata presso il Comitato di base di base più vicino alla residenza o domicilio per il supporto che si renda necessario, intendendosi dal momento dell’accettazione valida la possibilità per l’iscritto di promuovere nel comune di cui sopra la formazione di un nuovo Comitato di base attraverso la ricezione delle domande di iscrizione di nuovi candidati.

g). Non verranno accettate, e così respinte, domande di tesseramento  da parte di soggetti in notoria pendenza di giudizio per reati penali ed amministrativi gravi, intendendosi sospese fino a conclusione delle attività di indagine le domande relative al tesseramento dei candidati oggetto delle stesse, da parte di soggetti con condanne passate in giudicato per i medesimi reati, seppure nella sospensione a qualsiasi titolo della pena, e più in generale da parte di soggetti le cui attività personali e pubbliche siano in palese contrasto con i principi generali del partito.

h). Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato ed in ogni caso contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro il termine massimo di giorni trenta (30) e qualora il Collegio di Garanzia riconosca il diritto al tesseramento dell’interessato, provvede alla comunicazione al ricevente la domanda di nulla osta alla consegna della tessera o alla consegna diretta della stessa se il Comitato di base competente non vi abbia provveduto nel termine di giorni sette (7) dalla sua comunicazione. 

Art. 9 La tessera del partito e la contribuzione del tesserato

a). Il costo della tessera effettiva viene fissato fino ad indizione del primo Congresso Regionale che ne fisserà definitivamente i parametri di costo, ad un minimo di 10 euro annue, senza un tetto massimo di contribuzione che nella parte eccedente verrà considerata come contributo volontario del tesserato al partito, e sarà iscritto nel registro tesserati tenuto dal Tesoriere Regionale presso il Collegio Regionale di Garanzia ed a disposizione della libera consultazione da parte di ogni iscritto al partito.

 b). Le contribuzioni volontarie superiori all’importo provvisorio di cui all’art. precedente in alcun caso daranno origine a diritti ulteriori del tesserato e saranno regolarmente registrate sia in fase contabile che rispetto alla rendicontazione del Tesoriere Regionale presso gli organismi di garanzia e presso il Congresso Regionale ed il Direttivo Regionale.

c). La prima domanda di tesseramento deve tassativamente avvenire attraverso la compilazione di un formulario prestampato a cura degli organismi regionali, deve essere ricevuta dai soggetti di cui all’art. 8 – comma e). ed f). e deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente e più in generale risposta a tutte le domande contenute in esso, il contributo versato ed eventuali note a cura del coordinatore del Comitato di base, pena la nullità della domanda che si intenderà respinta.

d). La tessera, la cui grafica, stampa e distribuzione numerata ed annotata sono interamente a carico degli organismi regionali che vi provvedono entro il mese di gennaio di ciascun anno, viene rinnovata annualmente a cura dei Comitati di base con sigla del coordinatore e del tesserato, quindi annotata in un registro tesserati del Comitato di base, trasmessa comunicazione al registro tesserati regionali tenuto dal Tesoriere Regionale presso il Collegio Regionale di Garanzia che annualmente o quando ne ravvisi la necessità, verificherà la corrispondenza dei registri di cui sopra.

e). Al richiedente la tessera, e più in generale durante tutto il periodo di tesseramento o di pre-tesseramento, quindi all’iscritto effettivo,  può essere richiesto da parte del Collegio Regionale di Garanzia su propria iniziativa o su segnalazione del coordinatore locale in presenza di dubbi fondati certificato aggiornato del casellario giudiziario, ed in ogni caso tale domanda deve motivarsi in forma scritta, intendendosi la mancata presentazione della certificazione entro i termini congrui all’ottenimento della stessa come causa di sospensione dal partito ed indi di espulsione.

f). Non è ammessa la contemporanea iscrizione al partito e ad altra organizzazione partitica o ad altre associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del movimento, nonché le leggi vigenti, riportandosi tale formula sulla tessera a cui apporre firma del tesserato.