lo statuto – titolo IV – gli organismi dirigenti

STATUTO – Titolo IV GLI ORGANISMI DIRIGENTI

  Art. 13 Formalizzazione

a).  Gli organismi dirigenti ed esecutivi regionali e locali sono esclusivamente eletti a partire dal primo Congresso Regionale o locale del partito secondo le norme stabilite dal presente statuto e sempre nei congressi, con ciò intendendosi la formalizzazione dell’organismo eletto solo attraverso votazione degli iscritti e a contestuale accettazione ufficiale e pubblica dell’incarico da comunicarsi all’assemblea degli iscritti.

 b).  La data della prima riunione dell’organismo dirigente eletto, ferma restando la sua convocazione, è la prima utile all’assunzione di ogni decisione di merito nelle potestà dell’organismo stesso, potendosi solo per cause straordinarie o inderogabili e comunque da motivarsi, procedere a decisioni e deliberazioni prima di tale data.c).  Fino alla data del primo Congresso Regionale perdurano fino le piene funzioni degli organismi attualmente operativi nell’impegno all’indizione del congresso nei tempi più brevi possibili.

Art. 14 Funzioni degli organismi dirigenti

a).  La funzione dirigente si esprime nel:I) promuovere la partecipazione democratica e l’attività politica di tutti gli iscritti;II) stimolare l’approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l’attività di formazione;III) assicurare la circolazione delle informazioni;IV) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;V) lavorare costantemente per l’unità del partito attraverso il dibattito democratico e l’azione solidale di tutti i militanti;VI) organizzare l’attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;VII) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione;VIII) riferire periodicamente agli iscritti circa l’attuazione delle decisioni assunte;IX) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti;X)  rappresentare il partito ed i suoi iscritti nelle istanze democratiche, di informazione e comunicazione, di dibattito e di formazione delle scelte delle istituzioni.

b).  Gli organismi dirigenti sono organi collegiali ed al loro interno vigono i principi di democraticità e di leale collaborazione nel raggiungimento delle linee programmatiche approvate durante i congressi.

c).  Qualora si renda necessario l’Organismo potrà provvedere alla formazione di un Esecutivo  nominato al proprio interno per i soli incarichi di svolgimento di funzioni delegate, ferma restando l’obbligo di comunicazione della necessità ravvisatasi e la ratifica in sede congressuale quando le funzioni o il ruolo dell’Esecutivo si rendano necessari nel tempo, ed in ogni caso, qualora si provveda o si renda necessario formare l’Esecutivo Regionale, questo deve essere autorizzato dal Congresso.

d).  Le decisioni assunte dagli Organismi se riguardano materie di ordinaria amministrazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici sono vincolanti per tutti gli iscritti ed in quanto tali devono essere osservate da questi, ferma restando la possibilità di ratifica delle stesse se, per motivazioni ritenute giustificabili dal Collegio Regionale di Garanzia da parte di un congruo numero di iscritti (almeno 1/3) che ne facciano comunicazione motivata o da parte dello stesso Collegio, in sede di Direttivo.

e).  Le decisioni assunte dagli Organismi se riguardano materie di straordinaria amministrazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici e/o di urgenza motivata, nel vincolo temporaneo di osservanza per tutti gli iscritti, potranno essere sottoposte a verifica, per motivazioni ritenute giustificabili dal Collegio Regionale di Garanzia da parte di un congruo numero di iscritti (almeno 1/3) che ne facciano comunicazione motivata o da parte dello stesso Collegio, in sede di Direttivo, o, in caso di perdurante contrasto, delegate al Collegio Regionale che assumerà decisioni in merito valide fino all’indizione ordinaria di un Congresso a cui sarà rimessa la decisione, e, nei casi di una palese sfiducia rilevatasi dalla coincidenza di richiesta di verifica da parte degli iscritti e di analoga posizione del Collegio di Garanzia, in sede di congresso straordinario.

f).  Le dimissioni di almeno la metà (1/2) dei componenti un organismo dirigente in seguito a palesi irregolarità di gestione dell’organismo e collegialità dello stesso e/o gravi contrasti di opinione che ostacolino o rendano pregiudizio al conseguimento degli obiettivi programmatici, irregolarità e/o contrasti motivabili da parte dei dimissionari di fronte al Collegio Regionale di Garanzia, portano alla censura dell’organismo da parte del Collegio, censura che, ove non si provveda al ritorno alla piena regolarità dell’organo attraverso revisione dei comportamenti e delle deliberazioni, è dichiarato immediatamente decaduto dal Collegio di Garanzia che contestualmente indice un Congresso Straordinario, mentre in caso di dimissioni della metà più uno (1/2 più 1) dei componenti un organismo dirigente, l’organismo si intende decaduto, dovendosi provvedere a nuova nomina dello stesso.  

Art. 15 L’ordine del giorno e le deliberazioni.

a). L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea del gruppo di base deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno discussioni e votazioni, ciò costituendo  principio inderogabile a pena di nullità per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea del gruppo di base.

 b). Ogni atto deliberativo assunto dagli organismi dirigenti deve essere sancito dal voto a maggioranza dei suoi membri e nella persistenza del numero legale di questi e verbalizzato insieme all’esito della votazione palese a pena di nullità dell’atto stesso e comunque contenere nel verbale ogni mozione differente e sottoposta a votazione, ed essere immediatamente proclamato e comunicato, ove previsto,  sia alle assemblee che agli organismi superiori.  

Art. 16 Sospensioni dall’incarico

a).  E’ fatto obbligo ai componenti di un organismo dirigente l’osservanza scrupolosa dei principi del presente statuto, delle leggi vigenti e più in generale di un comportamento pubblico ineccepibile, dovendosi sospendere il mandato e sottoporlo a giudizio di merito delle assemblee su proposta dell’organismo stesso, chiunque abbia sopraggiunte comunicazioni legali per gravi reati amministrativi o penali, ricorrendosi per la vacanza del ruolo provvisoriamente al primo dei non eletti tra i candidati alla direzione dell’organo.

 b).  In caso di impedimento non momentaneo alla funzione di un membro di un organismo dirigente derivante da motivi oggettivi e comprovabili e che in ogni caso superi le tre (3) riunioni dell’organismo, o in caso di dimissioni, l’organismo reintegra il ruolo secondo quanto previsto al comma precedente.