può una regione contraddire se stessa?

partiamo da due lanci sul sito basilicatanet… 

1) Associazioni ambientaliste su moratoria e stoccaggio gas

15/11/2012 13:30

BAS   Sulla moratoria della Regione legata alle attività estrattive, intervengono la Ola, Organizzazione lucana ambientalista, No Scorie Trisaia e Ambiente e Legalità, ponendo l’accento sullo stoccaggio di gas nei pozzi svuotati o in via di esaurimento in Valbasento.
Applicando la ‘esclusione della Via, Valutazione di impatto ambientale’, la Regione – prosegue la nota – ha infatti concesso alla Gas Plus (società mineraria italiana diventata in pochi anni leader dopo l’Eni nell’estrazione di idrocarburi e abilitata alla non facile pratica dello stoccaggio di gas nel sottosuolo), con delibera 1483 del 6 novembre scorso, una proroga allo sfruttamento minerario della concessione “Monte Morrone”. Secondo le organizzazioni ambientaliste, “l’esclusione della Via vieta di fatto ai Comuni, agli enti e ai cittadini dell’area interessata di presentare le proprie osservazioni contrarie al progetto minerario, interrompendo la democrazia e la trasparenza del percorso pubblico”.
“A tutela della correttezza delle procedure di sfruttamento del suolo e del sottosuolo, della obbligatoria correttezza e trasparenza istituzionale e a tutela anche dello stesso sottosuolo lucano e del possibile rischio simico e di inquinamento delle falde idriche e della catena alimentare”, la Ola, No Scorie e Ambiente e Legalità chiedono che “la Regione Basilicata si opponga con le osservazioni alla Via a tutti i nuovi pozzi, che sospenda ogni attività estrattiva al fine di capire quale livello di inquinamento hanno raggiunto le falde idriche del nostro sottosuolo e che chieda alle società minerarie i piani ingegneristici di ogni attività di perforazione. Unico strumento per sapere cosa le società petrolifere stiano facendo nel nostro sottosuolo che è di proprietà dello Stato e non di Eni & Co”.
  e

2) Concessione ‘Monte Morrone’ normata da comma 3 della ‘moratoria’

15/11/2012 14:04

La scelta di fare salvi i titoli minerari in essere prevista dall’art.37 della L.R.16/2012 risponde alla volontà di consentire attività estrattive solo nelle aree già individuate e non oltre

 

AGR  In merito a un comunicato diffuso oggi dalla alcune sigle ambientaliste si fa presente quanto segue. La proroga allo sfruttamento minerario della concessione “Monte Morrone” rientra nei casi normati dal comma 3 dell’articolo 37 della L.R 16/2012 (giornalisticamente conosciuta come “moratoria sul petrolio”).
Detto articolo di legge prevede, infatti, che la Regione “non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”, ma al comma 3 aggiunge esplicitamente che “Sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere”
.
Il dispositivo attua la precisa e nota volontà politica di evitare che tutto il territorio regionale sia sottoposto ad attività estrattive, prevedendo, appunto, che tali attività possano essere portate avanti solo nelle aree già oggetto di titoli minerari. Alla luce di ciò appare evidente che confondere alcune valutazioni peculiari e legittime quali quelle delle associazioni in questione con provvedimenti legislativi con cui nulla hanno a che fare può essere causato o solo da una lettura faziosa dei fatti, che poco ha a che fare con gli interessi delle comunità, o con la mancata conoscenza dei fatti stessi.

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allora vediamo di mettere un po’ di ordine nella cosa, la ola e le due altre organizzazioni parlano di una realtà, quella della proroga delle attività del permesso in questione, che è vero essere connessa a quanto alla risposta della regione (o meglio di chi ne fa le veci…), nello specifico quindi il comma 3 dell’articolo 37 della L.R 16/2012 che recita che sono fatti salve le attività autorizzate preesistenti, ma nel caso specifico trattandosi di una proroga, cosa che “normalmente” implica la fine di un iter, è facile intuire come vi sia una forzatura dell’interpretazione del dettato del testo di legge regionale…

non si autorizza nulla di nuovo, ma si proroga quanto esisteva ed era scaduto, quindi di fatto è come se si ri-autorizzasse qualcosa di nuovo seppur pre-esistente, ma qualcosa che appunto aveva terminato i suoi effetti giuridici ed in questo caso autorizzativi…

questione di interpretazioni, certo, ma questione anche di volontà rispetto ad una norma certo criticabile nel dettato, ma abbastanza chiara nella indicazione politica, stop a tutto ciò che è nuovo e non autorizzato nella volontà di preservare la regione da gtroppa invasività delle compagnie…è chiaro quindi che qualcuno in giunta ha forzato la mano sulla faccenda, seppur legalmente nulla eccepisce che la giunta si pronunci favorevolmente (come è sempre accaduto finora, dopotutto)…si è cioè spostata l’attenzione sul piano giuridico del dettato del testo di legge, osservandolo pedissequamente, piuttosto che rimanere nella interpretazione della indicazione politica…

eppure che strano!!!…all’epoca della famosa “moratoria” di fronte ad alcune critiche, tra le quali ricordo il nostro comunicato stampa che crediamo faccia un certo testo nello specifico, si disse chiaramente che al di là della legge e dei possibili ricorsi alla corte costituzionale, ciò che andava sottolineato era appunto una volontà politica di dire basta…quindi la regione ci diceva di non fermarci alla stesura di un testo magari fatto male ed impugnabile, ma di andare al senso politico della cosa…

bene, ora invece il senso politico di quello stop viene meno e ci si attacca al dettato della norma…al cavillo, si direbbe…strano, molto strano…ma se consideriamo l’affare in corso, lo stoccaggio di gas nel sottosuolo in una delle due concessioni di cui era stata fatta istanza presso l’unmig (l’altra ha già ricevuto parere favorevole dalla regione) tutto si spiega…si forza per senso degli affari il senso delle indicazioni politiche, rendendo così un elastico da tirare o rilasciare a piacimento quella supposta volontà diversa della regione rispetto alle compagnie petrolifere…

e quando parlo di affari, parlo delle poche decine di posti di lavoro (nella precedente autorizzazione erano ben 19, come chiarito trionfalmente attraverso una nota su basilicatanet, più numeri a casaccio, 100, di indotto) da giocarsi al tavolo delle elezioni locali in cambio di apooggio dei capibastone locali in ben altre competizioni, e di qualche appalto anche lucroso per ditte locali nell’ambito dei lavori di movimento terra e quant’altro si lega al discorso ben più tecnico delle reiniezione di gas nel sottosuolo…appalti che poi magari genereranno altri appoggi, non volendo affatto entrare in considerazioni di altra natura e che ad altri competono…ecco tutto!!!…

il fatto è che, ben al di là del tono classico dei comunicati ola che qualche volta derapa in argomenti facilmente attaccabili dai manutengoli del potere giunta-petrolifero (e sia chiaro che non faccio alcun torto ad ola che è associazione ambientalista e non politica), manutengoli che tentano di svicolare da precise accuse, si evidenzia una netta contraddizione proprio nel senso politico, che devia dalle indicazioni forti date nella legge regionale, di questa proroga sulla quale pesa e non poco proprio l’esclusione dal procedimento via che di fatto facilita molto l’iter amministrativo alle compagnie…

ma c’è un piccolo passaggio che sia la ola, sia la regione (?????), saltano…e con calma spieghiamo la faccenda…

partiamo dal disposto di legge all’art. 38 della legge regionale c’è una piccola novità di cui ci attribuiamo in qualche modo la paternità, avendo consegnato un testo al proponente l’emendamento, il consigliere navazio, consegnatoci dalla saggia conoscenza delle cose di un tecnico della regione, testo da cui poi viene fuori l’articolo 38 della L.R 16/2012 così come approvato…

Articolo 38

Modifica ed integrazioni alla L. R. 21 dicembre 1998 n. 47  

“Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”

1. All’articolo 9 della L.R. 47/98, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Le consultazioni e udienze conoscitive di cui al comma 3 sono obbligatorie per i progetti di cui all’allegato A, punto 23, della presente legge relativamente ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi.”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 47/98, è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, al fine di garantire l’equilibrato sviluppo e la massima partecipazione delle popolazioni interessate, per tutti i progetti di cui all’allegato A, punto 23 della presente legge, relativi ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi, la Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, della Legge Regionale 47/98 indice un’audizione pubblica.”

ma può una esclusione dalla procedura via esimere dalla pubblicità degli atti relativi al procedimento stesso presso le amministrazioni locali?…no, senz’altro no, per consolidata giurisprudenza, trattandosi nel caso dell’esclusione del solo mancato assoggettamento della procedura amministrativa ad una serie di passaggi amministrativi previsti dal d.legs. 152/06 all’art. 32 che non esimono dalla conoscenza che degli atti stessi deve essere comunque data…

 e, relativamente alla mancata possibilità di presentare osservazioni rileva una sentenza del consiglio di stato…

VIA – Provvedimento di esclusione – Efficacia – Pubblicazione sul B.U.R. – Necessità – Esclusione – Art. 32 d.lgs. n. 152/2006. L’efficacia del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo all’epoca vigente), non dipende dalla sua pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R. ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di illegittimità specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011, n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri – Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) – (Riforma T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) – CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 25 luglio 2011, n. 4454 

sentenza dove appare chiaro che esiste sempre e comunque un soggetto interessato ad una opposizione

ora, la questione è questa…se l’esclusione dalla procedura via non esime dalla pubblicazione della procedura amministrativa sull’albo pretorio e sui siti web dei comuni interessati, quindi non incide sul meccanismo di pubblicità, quindi non può essere escluso in alcun caso il momento del confronto pubblico, come tra le altre ribadito proprio dall’art.38, e se esiste comunque un diritto a presentare opposizione (quindi non osservazioni che sono previste dalla via ) perchè non si è proceduto a questo confronto che è previsto per legge prima di procedere ad assensi e prima ancora di aver ricevuto opposizioni?…

può quindi la regione contraddire se stessa, non rispettando una legge?…che si torni subito indietro e si annulli la proroga!!!