lo statuto….il congresso regionale

Art. 2 Il Congresso Regionale

a) Il Congresso Regionale è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.

 b) Il Congresso Regionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso a livello regionale e locale per le materie comuni ed, ove necessario, in tutti i contesti nazionali ed internazionali.

c) Il Congresso Regionale è costituito dall’assemblea di tutti gli iscritti al partito, che partecipano al Congresso ed hanno diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi a votazione e più in generale concorrere alla elaborazione collettiva delle linee generali politiche del partito.  

d) I Comitati di Base vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d’iniziativa politica delle rispettive organizzazioni e riportando ove la materia sia di interesse comune proposte e deliberazioni. 

e). Il Congresso Regionale elegge il Direttivo regionale, il Segretario Regionale e, su proposta di questo, la Segreteria Regionale nella sua collegialità ed il Tesoriere Regionale, nonché il Collegio Regionale di Garanzia. 

f) Il Congresso Regionale è convocato a scadenze regolari, previo preavviso di giorni 30, e comunque annuali per l’illustrazione delle attività svolte e delle eventuali votazioni di merito o per ogni deliberazione o provvedimento la cui importanza ne renda necessaria l’espressione della volontà degli iscritti, a scadenza biennale per l’elezione degli organismi direttivi. 

g)  Il Congresso Regionale può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla Segreteria Regionale all’unanimità, dal Direttivo Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Comitati di Base riuniti in assemblea, da un terzo degli iscritti al Partito, con formale richiesta al Collegio di Garanzia che valuta il merito in osservanza allo Statuto e la congruità numerica dei richiedenti, disponendo la convocazione e l’ordine del giorno del Congresso. 

h)  Durante il Congresso Regionale ogni iscritto al partito partecipa secondo il principio del voto personale e non delegato, registrando preventivamente la propria tessera ed esprimendo il proprio voto in modo palese, con unica eccezione ed ove richiesto su proposta da mettersi ai voti le decisioni riguardanti le persone, avendo facoltà di proposta e di censura da verbalizzarsi e da sottoporre a voto, di proporre la propria candidatura per le cariche di partito e più in generale alla più democratica partecipazione alla discussione e deliberazione generale. 

i)   Il Collegio Regionale di Garanzia ha facoltà di estendere le modalità di partecipazione al Congresso anche agli iscritti non presenti per giustificati motivi, ma che ne facciano richiesta almeno quindici giorni (15) prima del Congresso, avendo cura di definire preventivamente le modalità di partecipazione degli stessi alla discussione generale ed alle votazioni in accordo con il Direttivo Regionale appositamente convocato e su votazione favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto. 

l).  E’ potestà assoluta del Congresso Regionale stabilire gli organi di gestione dello svolgimento dello stesso attraverso la nomina di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da due Segretari, ed ove necessario da più iscritti sempre in numero dispari, scelti attraverso espressione di voto palese dell’assemblea, intendendosi fino a quel momento la Presidenza dell’assemblea affidata alla collegialità del Collegio Regionale di Garanzia che ha facoltà di proporre tra gli iscritti i candidati alla presidenza ed alla segreteria del Congresso e/o valutare le proposte in tal senso provenienti dalla stessa assemblea. 

m).  Costituitosi ed insediatosi l’ufficio di Presidenza, il Congresso Regionale si intende pienamente operante nella più stretta osservanza delle discussioni e votazioni all’ordine del giorno, nella redazione delle liste degli interventi, nella presentazione delle mozioni e più in generale nello svolgimento dello stesso Congresso Regionale con la supervisione del Collegio Regionale di Garanzia.