NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 185.DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 2010.
Conferimento del permesso di ricerca «TORRENTE ALVO» alla Società Celtique Energie S.p.A.(Tavola fuori testo n. 4).
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazionedegli idrocarburi liquidi e gassosi”;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazionedegli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11gennaio 1957, n 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti perla tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Ministerodell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazionedel nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi egeotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Legge quadro sullearee protette”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimenti diconferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni allaprospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, recante “Riordino del settore energetico,nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e, in particolare, l’art. 1,comma 77, il quale prevede che il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e che esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi, nonché il successivo comma 78, il quale prevede che l’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Norme inmateria ambientale”;
Visto l’Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001per l’acquisizione dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lettera l) del D. Lgs. n. 112 del 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il “Regolamento diorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
Visto il D.M. 26 aprile 2010, recante“Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca eper le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ”;
Vista l’istanza presentata in data 29 novembre 2006 con la quale la Società Celtique Energie Petroleum-Ltd.ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente«TORRENTE ALVO», ricadente nel territorio della provincia di Potenza;Vista l’istanza presentata in data 28 marzo 2007 con la quale la Società Consul Service-S.r.l. ha chiesto ilrilascio del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «MASSERIAGRIMALDI», la cui area interferisce totalmente con quella delle istanze delle Società Celtique Energie Petroleum-Ltd.;Vista l’istanza presentata in data 30 marzo 2007 con la quale la Società Mac Oil-S.r.l. ha chiesto il rilascio delpermesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «TOLVE», la cui areainterferisce totalmente con quella delle istanze delle Società Celtique Energie Petroleum-Ltd. e Consul Service-S.r.l.;Vista l’istanza presentata in data 30 marzo 2007 con la quale la Società Independent Energy Solution-S.r.l..ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente«TOLVE», la cui area interferisce totalmente con quella delle istanze delle Società Celtique Energie Petroleum-Ltd., Consul Service-S.r.l. e Mac Oil-S.r.l.;Considerato che questa Amministrazione visto il parere espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e lerisorse minerarie (CIRM) nella seduta del 19 giugno 2008 che ha valutato la situazione concorrenziale in base ai criteri stabiliti dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 625/96, è venuta nella determinazione di verificare la fattibilità di una jointventure per la conduzione in comune della ricerca tra le Società Celtique Energie Petroleum-Ltd. e Independent Energy Solution-S.r.l. e di respingere le istanze delle Società Consul Service-S.r.l. e Mac Oil-S.r.l.;Vista la nota ministeriale n. 11873 in data 1° luglio 2008, con la quale l’istanza «MASSERIA GRIMALDI» dellaSocietà Consul Service-S.r.l. è stata respinta;Vista la nota ministeriale n. 11874 in data 1° luglio 2008, con la quale l’istanza «TOLVE» della Società MacOil-S.r.l. è stata respinta;Considerato che questa Amministrazione visto il parere espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e lerisorse minerarie (CIRM) nella seduta del 23 ottobre 2008, preso atto della mancata fattibilità di una joint-venture tra le rimanenti società concorrenti, ha valutato la situazione concorrenziale in base ai criteri stabiliti dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 625/96, è venuta nella determinazione di accogliere l’istanza della Società Celtique Energie Petroleum-Ltd. e di respingere conseguentemente l’istanza presentata dalla Società Independent Energy Solution-S.r.l.;
Vista la nota ministeriale n. 48008 in data 26 novembre 2008, con la quale l’istanza «TOLVE» della SocietàIndependent Energy Solution-S.r.l. è stata respinta;Vista la nota ministeriale n. 47974 del 26 novembre 2008, con la quale la Società Celtique Energie Petroleum-Ltd. è stata invitata a presentare alla Regione Basilicata la documentazione per ottenere l’intesa, previa valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) dell’Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001 e contestualmente è stata invitata ad inviare copia della documentazione atta ad esprimere le determinazioni di propria competenza alle Amministrazioni interessate;
Considerato che la Società Celtique Energie Petroleum-Ltd. ha presentato alla Regione Basilicata la documentazione per la pronuncia di verifica ambientale “screening” in data 30 gennaio 2009;Vista la Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2009/D/1352 del 13 ottobre 2009 della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, con la quale è stato pronunciato il parere favorevole, con prescrizioni, all’esclusione dalla procedura di V.I.A. del procedimento per il conferimento del permesso di ricerca «TORRENTE ALVO»;
Visti gli esiti della conferenza di servizi, tenutasi in data 15 gennaio 2010, indetta e convocata con notaministeriale n. 0143894 del 23 dicembre 2009 (inviata via Fax) da cui risulta che:”Sulla base degli elementi inpossesso e sulla base delle osservazioni formulate l’istruttoria per il conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi denominato «TORRENTE ALVO» la seduta della presente Conferenza viene chiusa in attesa di ricevere la Determinazione di intesa da parte della Regione Basilicata, che potrà ritenere opportuno richiedere eventualiintegrazioni e chiarimenti direttamente alla Società istante.”;
Vista la nota n. 8052 del 26 maggio 2010, pervenuta in data 31 maggio 2010, con la quale il Ministero per iBeni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata ha espresso parere favorevole, con condizioni e prescrizioni, al conferimento del permesso in oggetto.
Vista la delibera della Giunta della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità n. 1021 del 21 giugno 2010 con la quale è stata espressa l’intesa al conferimento del permesso di ricerca «TORRENTE ALVO», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) dell’Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001 contenente condizioni e prescrizioni;
Vista l’istanza presentata in data 18 maggio 2010 con la quale la Società Celtique Energie Petroleum-Ltd. hachiesto l’estensione alla Celtique Energie-S.p.A. della titolarità dell’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi «TORRENTE ALVO», come previsto dalla circolare ministeriale n. 115 del 29 luglio 2009, pubblicata nel BUIG,
Considerato che il programma lavori, allegato all’istanza, prevede una prima fase comprendente l’esecuzionedi uno studio di impatto ambientale e geologico, l’acquisizione, elaborazione e interpretazione di linee sismiche di tipo 2D e di nuovi dati sismici di tipo 2D ed una seconda fase comprendente la perforazione di un pozzo esplorativo;Ritenuto di dover intestare la titolarità del permesso «TORRENTE ALVO» alla Società Celtique Energie-S.p.A.;
Ritenuto che il permesso di ricerca possa essere conferito al fine di valorizzare per mezzo della ricerca le risorse nazionali di idrocarburi imponendo alla Società permissionaria il rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui agli atti indicati in epigrafe;
D E C R E T A:
Art. 1.(Conferimento del permesso)1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, dell’art. 6, comma 4 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991 e dell’art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 23 agosto 2004, alla Società CELTIQUE ENERGIE-S.p.A. (c.f. n. 01191080777) con sede in Matera, Via XX Settembre, 45 (C.a.p. 75100) è accordato, per la durata di anni sei, a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «TORRENTE ALVO» in territorio della provincia di Potenza.
2. Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
Art. 2(Area di ricerca)1. La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma deilavori nelle premesse citato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per gli undici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.
2. L’estensione del permesso è di kmq 84,34 (ottantaquattrovirgolatrentaquattro).
Art. 3(Prescrizioni per l’esecuzione dei lavori)1. Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 26 aprile 2010.2. La Società permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essereimpartite dalla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gliidrocarburi e georisorse (U.N.M.I.G.) Div. I – o dalla competente Div. IV Sezione U.N.M.I.G. di Napoli.3. Le attività dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente, in particolare delle norme sullasicurezza e salute nei luoghi di lavoro.4. La Società permissionaria è altresì tenuta, nel corso dello svolgimento della attività di ricerca, ad osservaretutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2009/D/1352 del 13ottobre 2009 della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, nella nota n. 8052 del 26 maggio 2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e nella delibera di Giunta della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Geologico ed AttivitàEstrattive n. 1021 del 21 giugno 2006, che sono parte integrante del presente decreto.
Art. 4(Canoni)1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto il titolare del permesso è tenuto a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato secondo l’indice ISTAT per gli anni seguenti.
Art. 5(Obblighi)1. La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geofisica nell’area del permesso entrododici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del presente decreto ed eseguire i lavori di perforazione, previa autorizzazione della competente Divisione territoriale, entro quarantotto mesi dalla stessa data, fermo restando quanto previsto all’art. 3 e previa acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.2. All’interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all’art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laSocietà permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell’area interessata. In tali casi l’inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell’organismo prepostoalla gestione dell’area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.
Art. 6(Pubblicazione e consegna)1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnatoalla Società Celtique Energie-S.p.A. tramite l’Agenzia del Demanio Filiale Basilicata.
2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Roma, 21 ottobre 2010Il Direttore generale: TERLIZZESE
Allegato al D.M. 21 ottobre 2010 relativo al permesso di ricerca «TORRENTE ALVO».– Coordinate geografiche dei vertici:Vertice Longitudine WMonte MarioLatitudine Na 3°32′, 40°47′,b 3°36′, 40°47′,c 3°36′, 40°44′,352d 3°36′,35 40°44′,616e 3°37′, 40°44′,124f 3°37′, 40°42′,g 3°35′, 40°42′,h 3°35′, 40°40′,i 3°30′, 40°40′,l 3°30′, 40°42′,m 3°32′, 40°42′,I vertici “c”, “d”, “e” dell’istanza di permesso di ricerca coincidono rispettivamente con i vertici “u”, “t”, “s” dellaconcessione di coltivazione ORSINOSuperficie richiesta: km 2 84,34.