la manovra passo per passo IV

Art. 4

  

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per speseconseguenti a calamità naturali

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;

c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile;b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventicalamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimentodell’inquinamento acustico;h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione delladocumentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

  

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.

 

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

 

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

 

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

 

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi diimposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabiliteulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”; d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, edell’articolo 16-bis)”.2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre2011»;c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»

e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

 3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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che dire se non che le idee della manovra si sintetizzano anche nel vecchio mattone?…tale infatti pare sia la considerazione del governo, ma come al solito non ci sono soldi, ma sgravi, certo importanti, ma forse non bastevoli in un periodo di incertezza sul futuro a favorire investimenti importanti nel settore ristrutturazioni ed efficientamento energetico…

tra il 75 e l’80% gli italiani sono proprietari di casa e come tali direttamente investiti dal peso delle eventuali ristrutturazioni che in un simile periodo crediamo vengano allontanate il più possibile per motivi evidenti, anche in rapporto al peso fiscale attuale ed a quanto la manovra stessa lo inasprisce in termini di imposte proprio sulla proprietà della casa…

di fatto se con una mano sembra darsi con l’altra si toglie, ma avremo modo di parlarne in rapporto proprio all’imu, la nuova tassa sugli immobili…nulla toglie che comunque uno sgravio del 36% sull’imposta e fino all’ammontare di 48.000 euro non sia importante, ma ragioniamo…l’iva è al 21% (e prossimamente, cioè da ottobre 2012 passerà al 23)…la detrazione riguarda appunto l’iva sul valore totale dell’intervento effettuato, secondo le parametrazioni catastali del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  reperibili al link http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm, su un immobile di proprietà o detenuto sulla base di un titolo valido (locazione, etc.)…

bene il 36% del 21% equivale al 7,56% di iva non dovuta, quindi in e comunque per un importo massimo di euro 48.000 (per usufruirne per intero cioè occorrerebbe una ristrutturazione che computi oltre 636.000 euro di imposta, quindi di circa 3.000.000 di euro per singolo immobile)…ed è facile comprendere che se calcoliamo una ristrutturazione media da 50.000 euro più iva al 21% per euro 10.500, potremo detrarre dal versamento iva la somma di soli euro 3.780, una bella cifra, purtroppo spalmata in dieci anni, quindi annualmente 378 euro, ma che da sola non basta a spingere i cittadini ad avviare ristrutturazioni importanti…

non si comprende comunque l’inserimento di alcuni capitolati, come quelli relativi alle opere per la sicurezza da terzi… 

anche se la scarsità di risorse poco poteva far mettere in campo, di ben altro avrebbe bisogno il settore edilizio…e per questo ovviamente rimandiamo alla parte finale 

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o8/12/2011

finiamola con questa bufala del dimezzamento dei parlamentari…
oltre al fatto che per ottenerlo c’è bisogno di una legge costituzionale (doppia lettura a camera e sanato e maggioranza qualificata), così chiedendo si influirebbe sulla composizione della rappresentanza fino a ridurla a pochi partiti (non a caso sono pd e pdl i grandi sponsor di questo dimezzamento che gli consegnerebbe tutto il pa
rlamento)…
e finiamola con il citare i numeri di altri paesi, perché quelli a noi consimili per sistema ne hanno altrettanti quanto noi…i numeri di francia e germania sono rispettivamente 577 deputati e 346 senatori e 614 deputati e 86 senatori (ma si tratta di un senato federale), da noi sono 630 e 315

miko somma

p.s. magari a breve pubblicherò qualcosa sull’argomento

la manovra passo per passo III

 

Art. 3

  

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

  

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente: “o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell’Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e’ subordinata all’Accordo sull’attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.”. L’esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.

  

2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All’utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.

  

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

  

4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

5.Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

—————————————————————————————————————-http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183 questa è  la normativa, in sostanza la legge di stabilità 2012 che tra le altre tagliava alle regioni i fondi fas ed una serie di altri trasferimenti… si sostituisce così in un unico fondo, di un miliardo ogni anno, ripartendolo su una serie di parametri che troverete nella legge, ciò che da un altro lato era stato tolto alle stesse regioni e che qui viene ribadito con chiarezza… di fatto una partita di giro che certo migliora la situazione precedente, convogliando denari altrimenti persi nelle pieghe dello stato, ma non solo è parzialmente risarcitoria, quanto piuttosto vessatoria in quanto il fondo si riparte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione, quindi se ne subordina l’utilizzo non solo ad una procedura defatigante che coinvolge soggetti normalmente non troppo celeri (parlamento), ma se ne vincola l’utilizzo ad un ordine cronologico di presentazione delle domande (quindi una vera e propria guerra a presentare prima progetti) e nei limiti di dotazione (quindi un investimento limitato ai denari esistenti nel fondo e basta)… certo un effetto positivo potrebbe essere la razionalizzazione della spesa in accordo ad obiettivi prioritari indicati in sede europea e che spesso abbiamo sentito strombazzare come punti di intesa tra regioni e comunità, quando in realtà si tratta di normative cogenti e non soggette a trattazione…ma insomma, alle bugie bianche (e quelle nere?) dei presidenti delle regioni siamo tutti abituati la formuletta ripetuta della copertura finanziaria è un trucchetto che poi di fatto limita la stessa composizione del fondo… http://www.handylex.org/stato/l231296.shtml è il link alla legge 23 dicembre 1996 n. 662…qui l’aumento del fondo pare ottima cosa e francamente non me la sento di criticarlo, se non per l’esiguità dell’aumento stesso, vista l’importanza del fondo…purtroppo oggettivamente sarebbe stato difficile postare cifre al momento inesistenti…  http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98143dl.htm è il link al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, dove c0’è la ragione formale del residuo di cassa giacente in tesoreria che viene riassegnato al fondo per il credito alle esportazioni ex legge 28 maggio 1973, n. 295 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-05-28;295 (questo il link alla legge)…  insomma si palesa una “punizione” alla capacità di spesa delle regioni, particolarmente a quella delle ex aree ad obiettivo 1 (oggi in massima parte facenti parte dell’obiettivo convergenza e della fase di ingresso nell’obiettivo competitività…i nomi scelti dalla comunità per questi obiettivi sono decisamente orribili!!!), le cui prerogative vengono ora in parte sottoposte al controllo ministeriale con una curiosa delegittimazione ai limiti della stessa legge… anche su questo punto preferiamo sintetizzare critiche e proposte in sede di analisi globale della prima parte della manovra…

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08/12/2011

ogni potere di fronte alle contraddizioni ed al nascere di nuove coscienze collettive che su quelle contraddizioni pongono precise domande, in genere usa parcellizzare le contraddizioni in mille distinguo e così frantumare le coscienze collettive in mille rivoli attraverso cui impedirne il saldarsi in un soggetto pericoloso alla continuità del potere stesso
miko somma

08/12/2011

come saprete non sopporto di pietro ed il suo “tribunismo”, ma temo di più il conformismo pd sulla monti-manovra…gli spazi ci sono in parlamento per agire e modificare le parti più indigeste del decreto, vanno praticati o dimenticatevi alle prossime elezioni di potervi candidare alla guida del paese
miko somma