di campi e di fanghi, ovvero la schifezza dell’art 41 decreto genova

Di campi e fanghi

Il decreto Genova, 28 settembre 2018, n. 109, contiene il controverso art. 41, che autorizza lo spandimento su suoli agricoli di fanghi contenenti idrocarburi (codici C10-C40) fino il limite di 1.000  mg/kg  tal quale e ne è sorta una controversia incandescente tra il movimento 5 stelle che rivendica aver posto un limite dove limite legislativo non c’era, e le opposizioni e le anime ambientaliste del paese che dicono che aumentate di 20 volte il limite. Chi ha ragione?

L’art. 41 colma si una lacuna che il decreto 152/2006, la cd legge ambientale, non prevedeva, quello della presenza di idrocarburi e non solo metalli pesanti, ma la controversia nasce in realtà dalla DGR della giunta lombarda a guida leghista, la n. X/7076 dell’11/09/2017, che portava il limite a 10.000 mg per kg, adducendo a motivo che il limite fosse fissato per i metalli, ma non per gli idrocarburi.

64 comuni della provincia di Lodi ricorrono al Tar lombardo contro la delibera, avversata anche dai consiglieri grillini che poi fanno marcia indietro, il TAR annulla il provvedimento e con decisione fondata sul principio dell’analogia, stabilisce che tale limite deve intendersi a 50 mg/kg.

Il governo interviene in un decreto, quello per Genova, con un articolo che non sembra però avere l’urgenza dei decreti e di questo decreto e fissa un limite 20 volte superiore a quello fissato dal giudice, adducendo che il provvedimento è migliorativo di una situazione dove non era fissato alcun limite, ma non tenendo conto che, trattandosi di terreni agricoli, tale limite avrebbe dovuto essere posto ancora più in basso, se è  vero che il citato decreto 152/2006 ed allegati stabiliscono già un limite a 100 mg/kg per i terreni inquinati da bonificare.

Un paradosso difeso come soluzione di emergenza in attesa di un intervento complessivo sul tema dei fanghi da depurazione, spinto dall’accumularsi di residuo secco in depositi temporanei, situazione che in sé non pare però suggerire tale urgenza e tale contesto di intervento, mentre è evidente che è un affare ricevere questo materiale ad una media di 110 euro per tonnellata, potendosene liberare trasformato in concime.  

Ma in questa regione tutto assume contorni inquietanti, poiché se osserviamo la definizione di fanghi da depurazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, citato proprio dall’art. 41, i fanghi sono intesi anche come provenienti da insediamenti produttivi, purché assimilabili per qualità a quelli da depurazione civile.

Assimilabile nel caso di specie significa che debbono essere disidratati ed il contenuto di umidità non superare il limite di 80% espresso sul tal quale, ma rimandando la specifica all’allegato che l’art. 41 del decreto Genova modifica, significa che possono contenere fino a 1000 mg di idrocarburi totali per kg, anche se provenienti da plessi di produzione e trattamento di idrocarburi e residui. Cosa che riguarda da vicino i nostri campi e i nostri cibi.

Miko Somma.

a seguire pubblicherò alcune contromosse legislative che il consiglio regionale può adottare per bloccare questo attentato alla nostra agricoltura ed al nostro ambiente…perchè vorrei fosse chiaro che se questa norma fa male al paese tutto, da noi, dove di fanghi agli idrocarburi se ne producono più che altrove, diventa devastante

 

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